Art. 7 Aderenti 1. Possono far parte del MAIE tutti coloro che ne condividono gli scopi statutari. 2. Sono aderenti del MAIE coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente Statuto (Fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio direttivo. 3. Se, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione, non e' pervenuta al richiedente alcuna risposta di ammissione, la stessa deve intendersi tacitamente rifiutata. 4. Le decisioni del Consiglio Direttivo, in merito alle domanda di ammissione, sono insindacabili. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associativa. 5. Ciascun aderente ha diritto di voto per l'approvazione delle linee programmatiche del MAIE, le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e della nomina degli organi direttivi del MAIE cosi' come previsto del presente Statuto.