Art. 7 
 
                              Aderenti 
 
  1. Possono far parte del MAIE tutti coloro che ne  condividono  gli
scopi statutari. 
  2. Sono aderenti del MAIE coloro che hanno sottoscritto  l'atto  di
costituzione ed il presente Statuto (Fondatori) e quelli che ne fanno
richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio direttivo. 
  3. Se, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di
ammissione, non  e'  pervenuta  al  richiedente  alcuna  risposta  di
ammissione, la stessa deve intendersi tacitamente rifiutata. 
  4. Le decisioni del Consiglio Direttivo, in merito alle domanda  di
ammissione, sono insindacabili. Tra gli associati vige una disciplina
uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associativa. 
  5. Ciascun aderente ha diritto di  voto  per  l'approvazione  delle
linee programmatiche  del  MAIE,  le  modifiche  dello  Statuto,  dei
regolamenti e della nomina degli organi direttivi del MAIE cosi' come
previsto del presente Statuto.