Art. 8 Recesso 1. La qualifica di aderente non e' trasmissibile ne' inter vivos ne' mortis causa e si perde per recesso o esclusione. 2. Il recesso deve essere comunicato per iscritto entro il 31 dicembre di ogni anno al Consiglio Direttivo, che e' delegato a deliberare in merito. Pertanto, coloro che al 31 dicembre di ogni anno, risulteranno non aver comunicato il recesso, saranno considerati aderenti anche per l'anno in corso. 3. L'esclusione e' deliberata dal consiglio direttivo qualora si manifesti una delle seguenti cause: a) tenere una condotta lesiva a danno dell'Associazione e/o contrastarne gli scopi statutari; b) non ottemperare alle norme del presente statuto e dei regolamenti se previsti; c) la mancata partecipazione fattiva alla vita associativa. 4. L'esclusione dovra' essere comunicata per iscritto all'interessato, dal Presidente dell'Associazione. 5. Avverso l'esclusione l'aderente, entro 30 giorni dalla notifica, puo' presentare ricorso motivato alla Commissione di garanzia che decide sul ricorso entro 60 giorni.