Art. 8 
 
                               Recesso 
 
  1. La qualifica di aderente non e' trasmissibile  ne'  inter  vivos
ne' mortis causa e si perde per recesso o esclusione. 
  2. Il recesso deve essere  comunicato  per  iscritto  entro  il  31
dicembre di ogni anno al  Consiglio  Direttivo,  che  e'  delegato  a
deliberare in merito. Pertanto, coloro che al  31  dicembre  di  ogni
anno,  risulteranno  non  aver   comunicato   il   recesso,   saranno
considerati aderenti anche per l'anno in corso. 
  3. L'esclusione e' deliberata dal consiglio  direttivo  qualora  si
manifesti una delle seguenti cause: 
  a)  tenere  una  condotta  lesiva  a  danno  dell'Associazione  e/o
contrastarne gli scopi statutari; 
  b)  non  ottemperare  alle  norme  del  presente  statuto   e   dei
regolamenti se previsti; 
  c) la mancata partecipazione fattiva alla vita associativa. 
  4.   L'esclusione   dovra'   essere   comunicata    per    iscritto
all'interessato, dal Presidente dell'Associazione. 
  5. Avverso l'esclusione l'aderente, entro 30 giorni dalla notifica,
puo' presentare ricorso motivato alla  Commissione  di  garanzia  che
decide sul ricorso entro 60 giorni.