IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24  dicembre
2007, n. 247, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il  finanziamento
di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione  di  secondo
livello, con dotazione finanziaria pari a 650  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2008-2010; 
  Visto il terzo periodo  del  predetto  comma  67,  come  modificato
dall'art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012 n. 92, che  prevede
la concessione, nel  limite  delle  risorse  del  predetto  Fondo,  a
domanda delle imprese, di uno sgravio contributivo,  nella  misura  e
secondo la ripartizione di cui alle lettere a), b) e c) del  medesimo
comma 67, relativo alla  quota  di  retribuzione  imponibile  di  cui
all'art. 12, terzo  comma,  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,
costituita  dalle  erogazioni  previste  dai   contratti   collettivi
aziendali e territoriali, ovvero  di  secondo  livello,  delle  quali
siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura  sia
correlata dal  contratto  collettivo  medesimo  alla  misurazione  di
incrementi  di  produttivita',   qualita'   e   altri   elementi   di
competitivita'  assunti  come  indicatori  dell'andamento   economico
dell'impresa e dei suoi risultati; 
  Visto il comma 68 del citato art. 1 della legge n.  247  del  2007,
che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
le  modalita'  di  attuazione  del  precedente  comma  67  anche  con
riferimento all'individuazione dei criteri sulla base dei quali debba
essere  concessa,  nel  rigoroso  rispetto  dei   limiti   finanziari
previsti, l'ammissione al  predetto  beneficio  contributivo,  e  con
particolare riguardo al monitoraggio  dell'attuazione,  al  controllo
del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa; 
  Visto l'art. 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  il
quale prevede, tra l'altro, che, al fine  di  armonizzare  il  quadro
normativo in  tema  di  incentivi  contributivi  alla  contrattazione
aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettivita'  di
prossimita', lo sgravio contributivo e' riconosciuto in  relazione  a
quanto previsto da contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a
livello aziendale  o  territoriale  da  associazioni  dei  lavoratori
comparativamente  piu'  rappresentative   sul   piano   nazionale   o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in
azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi
interconfederali vigenti; 
  Visto l'art. 4, comma 28, della citata legge 28 giugno 2012 n.  92,
il quale nel modificare il secondo, il terzo ed il quarto periodo del
citato art. 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, prevede che,  a
decorrere dall'anno  2012,  lo  sgravio  dei  contributi  dovuti  dal
lavoratore e dal datore di lavoro e' concesso a valere sulle risorse,
pari a 650 milioni di  euro  annui,  gia'  presenti  nello  stato  di
previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
relative al Fondo per il finanziamento  di  sgravi  contributivi  per
incentivare la contrattazione di secondo livello; 
  Visti l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e la Direttiva
n. 14/2011  del  Ministro  della  pubblica  amministrazione  e  della
semplificazione; 
  Visto il «Protocollo su previdenza,  lavoro  e  competitivita'  per
l'equita' e la crescita sostenibili» del 23 luglio  2007  che,  nella
parte relativa all'incentivazione  della  contrattazione  di  secondo
livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra
contrattazione aziendale e contrattazione territoriale; 
  Visti i decreti ministeriali 7 maggio 2008,  17  dicembre  2009,  3
agosto 2011 e 24 gennaio 2012, 27 dicembre 2012 e  14  febbraio  2014
che hanno disciplinato, rispettivamente, la concessione dello sgravio
con riferimento agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014; 
  Visto l'accordo quadro sulla riforma  degli  assetti  contrattuali,
sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in  data
22 gennaio 2009, che, al punto 9, prevede che  vengano  incrementate,
rese strutturali, certe e facilmente  accessibili,  tutte  le  misure
volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e  contributi,
la contrattazione di secondo livello; 
  Considerata l'opportunita' di avvalersi dei criteri appena citati; 
  Ravvisata l'esigenza che,  ai  fini  dell'ammissione  al  beneficio
contributivo di cui all'art. 1, comma 67, della menzionata  legge  n.
247 del 2007, come modificato dall'art. 4,  comma  28,  della  citata
legge n. 92 del 2012, i contratti  territoriali  debbano  determinare
criteri di misurazione e valutazione economica  della  produttivita',
della    qualita',    della    redditivita',    dell'innovazione    e
dell'efficienza organizzativa, sulla base  di  indicatori  assunti  a
livello territoriale con riferimento alla specificita'  di  tutte  le
imprese del settore; 
  Considerato che, fermi  restando  i  vigenti  criteri  assunti  dai
contratti aziendali o  territoriali  come  indicatori  dell'andamento
economico delle imprese  e  dei  suoi  risultati,  occorre  pervenire
all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in  materia
riconducibili, nella sostanza, agli obiettivi definiti nel menzionato
protocollo del 23 luglio 2007; 
  Visti l'art. 1, commi 249 e 254, della legge 24 dicembre  2012,  n.
228, l'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 maggio 2013,
n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013,  n.
85, l'art. 15, comma 3, la lettera c)  del  decreto-legge  31  agosto
2013, 102, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  ottobre
2013, n. 124, per effetto dei quali, per l'anno di  competenza  2013,
lo stanziamento in misura  pari  a  650  milioni  di  euro  e'  stato
interamente destinato ad altre finalita'; 
  Visto il citato art. 1, comma 249, della legge  n.  228  del  2012,
che, per l'anno 2015, ha ridotto di 51 miloni di euro il Fondo di cui
all'art. 1, comma 68, della menzionata legge n. 247 del 2007; 
  Visto l'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 102 del 2013,
il  quale  prevede  che,  a  decorrere  dall'anno  2014,  lo  sgravio
contributivo sulla contrattazione di secondo livello si  applica  con
riferimento  alle  quote  di   retribuzione   corrisposte   nell'anno
precedente; 
  Visto  l'art.  40,  comma  2,  lettera  e),  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, il quale prevede che  le  risorse  finanziarie
stanziate ai fini dello  sgravio  in  questione  per  l'anno  2012  e
rimaste inutilizzate per un importo  pari  a  103.899.045  euro  sono
appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; 
  Visto l'art. 40, comma 2, lettera f), del citato  decreto-legge  n.
133 del 2014, il quale prevede che le risorse inizialmente  stanziate
per lo sgravio di  cui  trattasi  relativamente  all'anno  2014  sono
ridotte di un ammontare pari a 50 milioni di  euro,  con  conseguente
rideterminazione delle risorse medesime ad un ammontare  pari  a  557
milioni di euro; 
  Visto l'art. 1, comma 313, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
quale prevede una riduzione delle risorse finanziarie destinate  allo
sgravio in questione per un ammontare pari a 208 milioni di euro  per
l'anno 2015; 
  Vista la nota Inps n. 8781 del  20  febbraio  2015,  con  la  quale
l'Istituto, attraverso l'analisi dei dati in suo  possesso,  assevera
che, per l'anno 2014,  a  fronte  di  un  budget  originario  pari  a
557.000.000 di euro, l'importo dello sgravio richiesto dalle  imprese
ammonta a euro 506.221.594,24 e che residuano pertanto somme pari  ad
50.778.405,76 euro; 
  Visto l'art. 27 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 1955, n. 797, che individua i  redditi  da  lavoro  dipendente
soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  9  ottobre  1989,   n.   338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,  n.  389,
che individua la retribuzione minima da assumere  come  base  per  il
calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale; 
  Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
che subordina la concessione dei benefici  normativi  e  contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione  sociale
al possesso, da parte del datore di lavoro, del  documento  unico  di
regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di  legge
ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'
di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove  sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi 
 
  1. Le risorse per l'anno 2015 stanziate ai fini  del  finanziamento
degli  sgravi  contributivi  per  incentivare  la  contrattazione  di
secondo livello, di cui all'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, come rideterminate dall'art. 1, comma 249, della  legge
24 dicembre 2012, n.228, e dall'art. 1, comma  313,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento
per  la  contrattazione  aziendale  e  del  37,5  per  cento  per  la
contrattazione territoriale. Fermo  restando  il  limite  complessivo
annuo di 391 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera
percentuale  attribuita  a  ciascuna  delle  predette  tipologie   di
contrattazione  la  percentuale  residua  e'   attribuita   all'altra
tipologia.