Art. 2 Ambito di applicazione 1. Con riferimento alle somme corrisposte nell'anno 2014, sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e' concesso, con effetto dal 1° gennaio 2015, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 1,60 per cento della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 2. Entro il 28 febbraio 2016, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, puo' essere rideterminata, per l'anno 2015, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono: a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia gia' avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttivita', qualita', redditivita', innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale. 4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio. 5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non e' concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. 6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 e' subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato. 8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego. 9. Per le imprese di somministrazione di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.