Art. 3 
 
                              Procedure 
 
  1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1,
i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art.
1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio  1979,  n.  12,  inoltrano,  a
decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  ed
esclusivamente in via telematica, apposita  domanda  all'INPS,  anche
con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri  enti  previdenziali,
secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo. 
  2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere: 
    a) i dati identificativi dell'azienda; 
    b)  la  data   di   sottoscrizione   del   contratto   aziendale,
territoriale, ovvero di secondo livello; 
    c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera
b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro; 
    d) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati  i
contributi pensionistici; 
    e)  ogni  altra   indicazione   che   potra'   essere   richiesta
dall'Istituto di Previdenza. 
  3. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui  all'art.
2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento e'
quella disciplinata dall'art. 1, comma 1,  della  legge  n.  389  del
1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2,  comma  1,  del
presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili  di  cui
all'art. 27 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio
1955, n. 797, e successive modificazioni.