Art. 2 
 
  1.  Le  linee  guida,  di   cui   all'art.   1,   sono   aggiornate
periodicamente  in  relazione  alle  risultanze   delle   azioni   di
monitoraggio e valutazione di sistema, di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  263  del  2012,  ai  fini  del
miglioramento  della  qualita'   dell'offerta   formativa   e   degli
apprendimenti, in  coerenza  con  quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.  80,  con  le  risorse
umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente  e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.