IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 «Riordinamento della docenza universitaria,  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162 «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole
di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli  ordinamenti
didattici universitari», e, in particolare, l'art. 11, commi 1 e 2; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro  della  sanita'
31 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  261  dell'8
novembre   1991,   concernente   l'approvazione   dell'elenco   delle
specializzazioni  mediche  conformi  alle   norme   della   Comunita'
economica europea e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visti i decreti  ministeriali  11  maggio  1995  e  3  luglio  1996
rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  n.  167  del  19
luglio 1995 e n. 213 dell'11 settembre 1996 concernenti modificazioni
all'ordinamento    didattico    relativamente    alle    scuole    di
specializzazione del settore  medico  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole
di specializzazione del settore farmaceutico; 
  Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la  scuola
di specializzazione di fisica sanitaria; 
  Vista la legge 15 maggio  1997,  n.  127  «Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni,
e, in particolare, l'art. 17, comma 95; 
  Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n.  242  «Regolamento
recante norme per la disciplina dei professori a contratto»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  e,  in
particolare, l'art.  20,  cosi'  come  modificato  dall'art.  21  del
decreto-legge 12 settembre  2013,  n.  104,  convertito  in  legge  8
novembre 2013, n. 128, e dall'art. 15  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90,convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Visto il decreto  ministeriale  4  ottobre  2000  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  249  del  24  ottobre  2000,  concernente  la
rideterminazione dei settori  scientifico-disciplinari  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, ed in particolare l'art. 7; 
  Visto il decreto ministeriale 28  novembre  2000  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del   23   gennaio   2001,   concernente
«Determinazione   delle   classi    delle    lauree    specialistiche
universitarie»; 
  Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401, e, in particolare,  l'art.
8; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  4  marzo  2002,  concernente
l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni in odontoiatria; 
  Visto il decreto ministeriale 22  ottobre  2004,  n.  270,  recante
«Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica degli atenei approvato con decreto ministeriale 3  novembre
1999, n. 509, del Ministro dell'universita' della ricerca scientifica
e tecnologica»; 
  Tenuto conto che il decreto  ministeriale  n.  270/2004  stabilisce
all'art.  3,  comma  7,  che  possono  essere  istituiti   corsi   di
specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive  europee
o di specifiche norme di legge; 
  Visto il decreto  ministeriale  1°  agosto  2005  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5  novembre  2005,  recante  «Riassetto
delle scuole di specializzazione  di  area  sanitaria»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 17  febbraio  2006  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2006  che  ha  modificato  il
decreto ministeriale 1° agosto 2005 inserendo la tipologia di  scuola
«medicina  d'emergenza-urgenza»   nella   Classe   medicina   clinica
generale; 
  Visto il decreto  ministeriale  31  luglio  2006  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19  ottobre  2006,  recante  «Riassetto
delle scuole di specializzazione in odontoiatria»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  29  marzo  2006  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio  2006,  recante  «Definizione
degli   standard   e   dei   requisiti   minimi   delle   scuole   di
specializzazione», e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il  decreto  ministeriale  16  marzo  2007  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  157  del  9  luglio  2007,  riguardante   la
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2010,  n.  240  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto  ministeriale  29  luglio  2011  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2011  «Determinazione  dei
settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di  cui
all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; 
  Visto l'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
in legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale  (CUN),  reso
nell'adunanza del 16 dicembre 2014; 
  Vista la nota prot. 1671-P in data 14 gennaio 2015 con la quale  il
Ministero  della  salute  ha  trasmesso  il  parere  favorevole   del
Consiglio superiore di sanita', espresso in data 13 gennaio 2015; 
  Ritenuto necessario apportare d'ufficio  all'allegato  al  presente
decreto le modifiche richieste  dal  suddetto  parere  del  Consiglio
superiore di sanita' nel proprio allegato 1; 
  Acquisito il parere della Federazione nazionale  degli  ordini  dei
medici chirurghi e odontoiatri, reso il 3 febbraio 2015, prot.  1103,
richiesto dal MIUR in data 18 dicembre 2014 con nota prot. 11781; 
  Considerata la necessita' di  ridefinire  gli  obiettivi  formativi
delle citate scuole  di  specializzazione  in  adeguamento  a  quanto
previsto all'art. 34 e seguenti del  citato  decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 368; 
  Considerata altresi' la  necessita'  di  procedere  alla  riduzione
della durata dei corsi di formazione specialistica rispetto a  quanto
previsto del decreto ministeriale 1° agosto 2005,  nel  rispetto  dei
limiti  minimi  previsti  dalla   normativa   europea   in   materia,
riorganizzando  altresi'  le  classi  e  le  tipologie  di  corsi  di
specializzazione medica secondo quanto previsto  dal  succitato  art.
20, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; 
  Ritenuto   pertanto   necessario   procedere   con   urgenza   alla
riorganizzazione  delle  classi  e   le   tipologie   di   corsi   di
specializzazione  di  area  sanitaria  secondo  quanto  previsto  dal
succitato art. 20, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  17  agosto
1999, n. 368, modificando gli ordinamenti didattici delle  scuole  di
specializzazione mediche a normativa comunitaria e  per  le  esigenze
del Servizio sanitario nazionale, finalizzandoli al conseguimento  di
una piena e autonoma capacita'  professionale  dello  specializzando,
fondata su una solida base scientifica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto individua le scuole di  specializzazione  di
area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi  ed
i relativi percorsi didattici suddivisi in  aree  e  classi,  di  cui
all'allegato al presente decreto. 
  2. I regolamenti didattici di Ateneo,  di  cui  all'art.  11  della
legge  19  novembre  1990,  n.  341,  disciplinano  gli   ordinamenti
didattici delle scuole  di  specializzazione  di  area  sanitaria  in
conformita' con le disposizioni del presente decreto da adottarsi nel
rispetto dei tempi previsti dalla vigente  normativa  e  comunque  in
tempo utile per l'avvio dell'anno accademico  2014/2015,  utilizzando
le procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca nell'apposita banca dati. 
  3. Con successivo provvedimento  da  emanarsi  entro  e  non  oltre
sessanta giorni dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  saranno
individuate le  scuole  di  specializzazione  di  area  sanitaria  ad
accesso misto nonche' gli ordinamenti didattici destinati ai soggetti
in possesso di titolo di studio diverso dalla  laurea  magistrale  in
medicina e chirurgia.