IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», e, in particolare, l'art. 11, commi 1 e 2; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita' 31 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1991, concernente l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunita' economica europea e successive modificazioni e integrazioni; Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995 e n. 213 dell'11 settembre 1996 concernenti modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico; Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola di specializzazione di fisica sanitaria; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 17, comma 95; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242 «Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto»; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 20, cosi' come modificato dall'art. 21 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, e dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, ed in particolare l'art. 7; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, concernente «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401, e, in particolare, l'art. 8; Visto il decreto interministeriale 4 marzo 2002, concernente l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni in odontoiatria; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica»; Tenuto conto che il decreto ministeriale n. 270/2004 stabilisce all'art. 3, comma 7, che possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge; Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2006 che ha modificato il decreto ministeriale 1° agosto 2005 inserendo la tipologia di scuola «medicina d'emergenza-urgenza» nella Classe medicina clinica generale; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2006, recante «Riassetto delle scuole di specializzazione in odontoiatria»; Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2006, recante «Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione», e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, riguardante la «Determinazione delle classi di laurea magistrale»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2011 «Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; Visto l'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 16 dicembre 2014; Vista la nota prot. 1671-P in data 14 gennaio 2015 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita', espresso in data 13 gennaio 2015; Ritenuto necessario apportare d'ufficio all'allegato al presente decreto le modifiche richieste dal suddetto parere del Consiglio superiore di sanita' nel proprio allegato 1; Acquisito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, reso il 3 febbraio 2015, prot. 1103, richiesto dal MIUR in data 18 dicembre 2014 con nota prot. 11781; Considerata la necessita' di ridefinire gli obiettivi formativi delle citate scuole di specializzazione in adeguamento a quanto previsto all'art. 34 e seguenti del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; Considerata altresi' la necessita' di procedere alla riduzione della durata dei corsi di formazione specialistica rispetto a quanto previsto del decreto ministeriale 1° agosto 2005, nel rispetto dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresi' le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica secondo quanto previsto dal succitato art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; Ritenuto pertanto necessario procedere con urgenza alla riorganizzazione delle classi e le tipologie di corsi di specializzazione di area sanitaria secondo quanto previsto dal succitato art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, modificando gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione mediche a normativa comunitaria e per le esigenze del Servizio sanitario nazionale, finalizzandoli al conseguimento di una piena e autonoma capacita' professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica; Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto. 2. I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplinano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria in conformita' con le disposizioni del presente decreto da adottarsi nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa e comunque in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico 2014/2015, utilizzando le procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca nell'apposita banca dati. 3. Con successivo provvedimento da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto saranno individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto nonche' gli ordinamenti didattici destinati ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia.