Art. 2 
 
  1. Le scuole di specializzazione di area sanitaria afferiscono alle
seguenti tre aree: Area medica, Area chirurgica e  Area  dei  servizi
clinici. Nell'ambito delle singole aree le scuole sono  aggregate  in
classi omogenee al fine  di  consentire  una  migliore  utilizzazione
delle risorse  strutturali,  didattiche,  assistenziali  comprese  le
attivita' denominate di tronco comune di cui al successivo comma 7. 
  2. Per il conseguimento del titolo di specialista  nelle  tipologie
di corsi di specializzazione compresi nelle classi  di  area  medica,
chirurgica e dei servizi clinici lo specializzando in formazione deve
acquisire 180 CFU complessivi per le scuole articolate in  tre  anni;
240 CFU complessivi per le  scuole  articolate  in  quattro  anni  di
corso; 300 CFU complessivi per  i  percorsi  formativi  delle  scuole
articolate in cinque anni di corso. Per ciascuna tipologia di  scuola
e' indicato il profilo specialistico e sono individuati gli obiettivi
formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento
delle necessarie conoscenze culturali ed abilita' professionali. 
  3. I percorsi didattici sono articolati nelle  attivita'  formative
di cui al comma 4,  preordinate  al  raggiungimento  degli  obiettivi
formativi utili a conseguire il titolo. Le  attivita'  sono,  a  loro
volta, suddivise  in  ambiti  omogenei  di  sapere,  identificati  da
settori scientifico-disciplinari. 
  4. Le attivita' formative ed i relativi CFU sono cosi' ripartiti: 
  a) attivita' di base a cui sono assegnati 5 CFU; 
  b) attivita' caratterizzanti a cui sono assegnati  almeno  155  CFU
per le scuole articolate in tre anni di corso, 210 CFU per le  scuole
articolate in  quattro  anni  di  corso  e  270  CFU  per  le  scuole
articolate in cinque anni di corso; 
  c) attivita' affini, integrative e  interdisciplinari  a  cui  sono
assegnati 5 CFU; 
  d) attivita' finalizzate alla prova finale  a  cui  sono  assegnati
10-15 CFU; 
  e) altre attivita' a cui sono assegnati 5 CFU. 
  5. Almeno il 70% del complesso delle attivita' formative di cui  al
comma 4 del  presente  articolo  e'  riservato  allo  svolgimento  di
attivita' formative professionalizzanti (pratiche  e  di  tirocinio),
pari a 126 CFU per le tipologie di scuole articolate in tre  anni  di
corso, 168 CFU per le tipologie di scuole articolate in quattro  anni
di corso e 210 CFU per le tipologie di scuole  articolate  in  cinque
anni di corso. I CFU professionalizzanti hanno un peso in ore  lavoro
dello specializzando pari ad  almeno  trenta  ore  per  CFU  tali  da
equiparare l'impegno orario dello specializzando  a  quello  previsto
dal Servizio sanitario nazionale. Tenuto  conto  di  quanto  previsto
dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   l'attivita'   didattica
all'interno delle scuole  di  specializzazione  rientra  nei  compiti
didattici dei professori e ricercatori universitari. 
  6. Le attivita' di base di cui al comma  4, a)  comprendono  uno  o
piu'  ambiti,  e   i   relativi   settori   scientifico-disciplinari,
finalizzati all'acquisizione di conoscenze  generali  comuni  per  la
preparazione dello specializzando nelle  varie  tipologie  di  scuole
comprese nella classe. I CFU relativi a tale attivita' formativa sono
conteggiati dai docenti nella propria attivita' didattica frontale ai
sensi di quanto  previsto  in  termini  di  espletamento  del  carico
didattico personale del docente come previsto dalle norme vigenti. 
  7. Le  attivita'  caratterizzanti  di  cui  al  comma  4,  b)  sono
articolate in almeno: 
    un ambito  denominato  tronco  comune  identificato  dai  settori
scientifico-disciplinari utili all'apprendimento  di  saperi  comuni,
coordinato da  un  docente  della  classe  che,  nell'area  medica  e
nell'area chirurgica  va  identificato,  di  norma,  nel  docente  di
medicina  interna  e  nel  docente  di  chirurgia  generale,   mentre
nell'area  dei  servizi  clinici  corrisponde   al   titolare   della
disciplina prevalente in  ciascuna  classe.  Al  tronco  comune  sono
dedicati di norma da un minimo di 15 CFU fino ad un massimo di 30 per
le tipologie di scuole articolate in tre  o  quattro  anni  di  corso
secondo  quanto  riportato  per  le  specifiche  tipologie   di   cui
all'allegato e da un minimo di 15 ad un massimo  di  60  CFU  per  le
tipologie di scuole articolate in cinque anni di  corso.  I  CFU  del
tronco  comune  sono  dedicati   ad   attivita'   professionalizzanti
(pratiche e di tirocinio). Nell'area medica e nell'area chirurgica, i
suddetti CFU devono essere dedicati ad attivita'  professionalizzanti
cliniche  interne  alla  rispettiva  classe,  e  nella  classe  della
medicina clinica generale e specialistica e delle chirurgie  generali
e specialistiche, rispettivamente, ad  attivita'  professionalizzanti
cliniche di medicina interna e di chirurgia generale.  Nell'area  dei
servizi  le  attivita'  professionalizzanti  di  tronco  comune  sono
differenziate per classe;  alcune  tipologie  dell'area  dei  servizi
possono avere CFU dedicati ad attivita' professionalizzanti  cliniche
di area medica o chirurgica in relazione alle specifiche esigenze del
percorso formativo; 
    un  ambito  denominato  discipline  specifiche  della   tipologia
identificato da uno o piu' settori scientifico-disciplinari specifici
della figura professionale propria  del  corso  di  specializzazione.
Alle discipline specifiche  della  tipologia  sono  assegnati  da  un
minimo di 125 ad un massimo di 195 CFU per le  scuole  articolate  in
tre o quattro anni e da 210 ad un massimo di 255 CFU  per  le  scuole
articolate in cinque anni di corso. 
  I CFU delle attivita' della classe  della  farmaceutica  hanno  una
distribuzione differenziata per la quale  si  rinvia  alla  specifica
tabella. 
  Il   30%   dei   CFU   di   attivita'   formativa   di   tipo   non
professionalizzante  dell'ambito  denominato  discipline   specifiche
della   tipologia   e'   conteggiato   dai   docenti   dei    settori
scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria
del corso  di  specializzazione  nella  propria  attivita'  didattica
frontale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in  termini
di espletamento del carico didattico personale del docente. 
  8. Le attivita' affini, integrative e interdisciplinari di  cui  al
comma 4, c) comprendono uno o piu' ambiti,  identificati  da  settori
scientifico-disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari. I
CFU relativi  ai  settori  scientifico-disciplinari  delle  attivita'
affini  ed  integrative  possono  essere  inseriti  nelle   attivita'
caratterizzanti. 
  9. Le attivita' finalizzate alla prova finale di cui al comma 4, d)
comprendono crediti destinati alla preparazione  della  tesi  per  il
conseguimento del diploma di specializzazione. Tali  CFU  sono  anche
utili alla preparazione scientifica dello specializzando  che  dovra'
essere  considerata  una  parte  integrante  del  percorso  formativo
professionalizzante. 
  10. Le altre attivita' di cui al comma 4,  e)  comprendono  crediti
finalizzati all'acquisizione di abilita' linguistiche, informatiche e
relazionali. Tra tali attivita' sono comprese, in particolare, quelle
per l'apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la
comprensione di testi e la  partecipazione  a  conferenze  di  ambito
scientifico  e  clinico  in  quanto  condizione  indispensabile   per
l'aggiornamento e l'educazione medica continua. Tali CFU  sono  anche
utili alla ulteriore preparazione  scientifica  dello  specializzando
che dovra' essere  considerata  una  parte  integrante  del  percorso
formativo professionalizzante. 
  11. Durante il percorso formativo lo specializzando potra' svolgere
attivita'  presso  istituzioni  estere  per  una  durata  massima  di
diciotto mesi.