Art. 2
1. Le scuole di specializzazione di area sanitaria afferiscono alle
seguenti tre aree: Area medica, Area chirurgica e Area dei servizi
clinici. Nell'ambito delle singole aree le scuole sono aggregate in
classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione
delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali comprese le
attivita' denominate di tronco comune di cui al successivo comma 7.
2. Per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie
di corsi di specializzazione compresi nelle classi di area medica,
chirurgica e dei servizi clinici lo specializzando in formazione deve
acquisire 180 CFU complessivi per le scuole articolate in tre anni;
240 CFU complessivi per le scuole articolate in quattro anni di
corso; 300 CFU complessivi per i percorsi formativi delle scuole
articolate in cinque anni di corso. Per ciascuna tipologia di scuola
e' indicato il profilo specialistico e sono individuati gli obiettivi
formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento
delle necessarie conoscenze culturali ed abilita' professionali.
3. I percorsi didattici sono articolati nelle attivita' formative
di cui al comma 4, preordinate al raggiungimento degli obiettivi
formativi utili a conseguire il titolo. Le attivita' sono, a loro
volta, suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da
settori scientifico-disciplinari.
4. Le attivita' formative ed i relativi CFU sono cosi' ripartiti:
a) attivita' di base a cui sono assegnati 5 CFU;
b) attivita' caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 155 CFU
per le scuole articolate in tre anni di corso, 210 CFU per le scuole
articolate in quattro anni di corso e 270 CFU per le scuole
articolate in cinque anni di corso;
c) attivita' affini, integrative e interdisciplinari a cui sono
assegnati 5 CFU;
d) attivita' finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati
10-15 CFU;
e) altre attivita' a cui sono assegnati 5 CFU.
5. Almeno il 70% del complesso delle attivita' formative di cui al
comma 4 del presente articolo e' riservato allo svolgimento di
attivita' formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio),
pari a 126 CFU per le tipologie di scuole articolate in tre anni di
corso, 168 CFU per le tipologie di scuole articolate in quattro anni
di corso e 210 CFU per le tipologie di scuole articolate in cinque
anni di corso. I CFU professionalizzanti hanno un peso in ore lavoro
dello specializzando pari ad almeno trenta ore per CFU tali da
equiparare l'impegno orario dello specializzando a quello previsto
dal Servizio sanitario nazionale. Tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e
successive modificazioni e integrazioni, l'attivita' didattica
all'interno delle scuole di specializzazione rientra nei compiti
didattici dei professori e ricercatori universitari.
6. Le attivita' di base di cui al comma 4, a) comprendono uno o
piu' ambiti, e i relativi settori scientifico-disciplinari,
finalizzati all'acquisizione di conoscenze generali comuni per la
preparazione dello specializzando nelle varie tipologie di scuole
comprese nella classe. I CFU relativi a tale attivita' formativa sono
conteggiati dai docenti nella propria attivita' didattica frontale ai
sensi di quanto previsto in termini di espletamento del carico
didattico personale del docente come previsto dalle norme vigenti.
7. Le attivita' caratterizzanti di cui al comma 4, b) sono
articolate in almeno:
un ambito denominato tronco comune identificato dai settori
scientifico-disciplinari utili all'apprendimento di saperi comuni,
coordinato da un docente della classe che, nell'area medica e
nell'area chirurgica va identificato, di norma, nel docente di
medicina interna e nel docente di chirurgia generale, mentre
nell'area dei servizi clinici corrisponde al titolare della
disciplina prevalente in ciascuna classe. Al tronco comune sono
dedicati di norma da un minimo di 15 CFU fino ad un massimo di 30 per
le tipologie di scuole articolate in tre o quattro anni di corso
secondo quanto riportato per le specifiche tipologie di cui
all'allegato e da un minimo di 15 ad un massimo di 60 CFU per le
tipologie di scuole articolate in cinque anni di corso. I CFU del
tronco comune sono dedicati ad attivita' professionalizzanti
(pratiche e di tirocinio). Nell'area medica e nell'area chirurgica, i
suddetti CFU devono essere dedicati ad attivita' professionalizzanti
cliniche interne alla rispettiva classe, e nella classe della
medicina clinica generale e specialistica e delle chirurgie generali
e specialistiche, rispettivamente, ad attivita' professionalizzanti
cliniche di medicina interna e di chirurgia generale. Nell'area dei
servizi le attivita' professionalizzanti di tronco comune sono
differenziate per classe; alcune tipologie dell'area dei servizi
possono avere CFU dedicati ad attivita' professionalizzanti cliniche
di area medica o chirurgica in relazione alle specifiche esigenze del
percorso formativo;
un ambito denominato discipline specifiche della tipologia
identificato da uno o piu' settori scientifico-disciplinari specifici
della figura professionale propria del corso di specializzazione.
Alle discipline specifiche della tipologia sono assegnati da un
minimo di 125 ad un massimo di 195 CFU per le scuole articolate in
tre o quattro anni e da 210 ad un massimo di 255 CFU per le scuole
articolate in cinque anni di corso.
I CFU delle attivita' della classe della farmaceutica hanno una
distribuzione differenziata per la quale si rinvia alla specifica
tabella.
Il 30% dei CFU di attivita' formativa di tipo non
professionalizzante dell'ambito denominato discipline specifiche
della tipologia e' conteggiato dai docenti dei settori
scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria
del corso di specializzazione nella propria attivita' didattica
frontale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in termini
di espletamento del carico didattico personale del docente.
8. Le attivita' affini, integrative e interdisciplinari di cui al
comma 4, c) comprendono uno o piu' ambiti, identificati da settori
scientifico-disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari. I
CFU relativi ai settori scientifico-disciplinari delle attivita'
affini ed integrative possono essere inseriti nelle attivita'
caratterizzanti.
9. Le attivita' finalizzate alla prova finale di cui al comma 4, d)
comprendono crediti destinati alla preparazione della tesi per il
conseguimento del diploma di specializzazione. Tali CFU sono anche
utili alla preparazione scientifica dello specializzando che dovra'
essere considerata una parte integrante del percorso formativo
professionalizzante.
10. Le altre attivita' di cui al comma 4, e) comprendono crediti
finalizzati all'acquisizione di abilita' linguistiche, informatiche e
relazionali. Tra tali attivita' sono comprese, in particolare, quelle
per l'apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la
comprensione di testi e la partecipazione a conferenze di ambito
scientifico e clinico in quanto condizione indispensabile per
l'aggiornamento e l'educazione medica continua. Tali CFU sono anche
utili alla ulteriore preparazione scientifica dello specializzando
che dovra' essere considerata una parte integrante del percorso
formativo professionalizzante.
11. Durante il percorso formativo lo specializzando potra' svolgere
attivita' presso istituzioni estere per una durata massima di
diciotto mesi.