Art. 2 1. Le scuole di specializzazione di area sanitaria afferiscono alle seguenti tre aree: Area medica, Area chirurgica e Area dei servizi clinici. Nell'ambito delle singole aree le scuole sono aggregate in classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali comprese le attivita' denominate di tronco comune di cui al successivo comma 7. 2. Per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle classi di area medica, chirurgica e dei servizi clinici lo specializzando in formazione deve acquisire 180 CFU complessivi per le scuole articolate in tre anni; 240 CFU complessivi per le scuole articolate in quattro anni di corso; 300 CFU complessivi per i percorsi formativi delle scuole articolate in cinque anni di corso. Per ciascuna tipologia di scuola e' indicato il profilo specialistico e sono individuati gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilita' professionali. 3. I percorsi didattici sono articolati nelle attivita' formative di cui al comma 4, preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le attivita' sono, a loro volta, suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da settori scientifico-disciplinari. 4. Le attivita' formative ed i relativi CFU sono cosi' ripartiti: a) attivita' di base a cui sono assegnati 5 CFU; b) attivita' caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 155 CFU per le scuole articolate in tre anni di corso, 210 CFU per le scuole articolate in quattro anni di corso e 270 CFU per le scuole articolate in cinque anni di corso; c) attivita' affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU; d) attivita' finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 10-15 CFU; e) altre attivita' a cui sono assegnati 5 CFU. 5. Almeno il 70% del complesso delle attivita' formative di cui al comma 4 del presente articolo e' riservato allo svolgimento di attivita' formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), pari a 126 CFU per le tipologie di scuole articolate in tre anni di corso, 168 CFU per le tipologie di scuole articolate in quattro anni di corso e 210 CFU per le tipologie di scuole articolate in cinque anni di corso. I CFU professionalizzanti hanno un peso in ore lavoro dello specializzando pari ad almeno trenta ore per CFU tali da equiparare l'impegno orario dello specializzando a quello previsto dal Servizio sanitario nazionale. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni, l'attivita' didattica all'interno delle scuole di specializzazione rientra nei compiti didattici dei professori e ricercatori universitari. 6. Le attivita' di base di cui al comma 4, a) comprendono uno o piu' ambiti, e i relativi settori scientifico-disciplinari, finalizzati all'acquisizione di conoscenze generali comuni per la preparazione dello specializzando nelle varie tipologie di scuole comprese nella classe. I CFU relativi a tale attivita' formativa sono conteggiati dai docenti nella propria attivita' didattica frontale ai sensi di quanto previsto in termini di espletamento del carico didattico personale del docente come previsto dalle norme vigenti. 7. Le attivita' caratterizzanti di cui al comma 4, b) sono articolate in almeno: un ambito denominato tronco comune identificato dai settori scientifico-disciplinari utili all'apprendimento di saperi comuni, coordinato da un docente della classe che, nell'area medica e nell'area chirurgica va identificato, di norma, nel docente di medicina interna e nel docente di chirurgia generale, mentre nell'area dei servizi clinici corrisponde al titolare della disciplina prevalente in ciascuna classe. Al tronco comune sono dedicati di norma da un minimo di 15 CFU fino ad un massimo di 30 per le tipologie di scuole articolate in tre o quattro anni di corso secondo quanto riportato per le specifiche tipologie di cui all'allegato e da un minimo di 15 ad un massimo di 60 CFU per le tipologie di scuole articolate in cinque anni di corso. I CFU del tronco comune sono dedicati ad attivita' professionalizzanti (pratiche e di tirocinio). Nell'area medica e nell'area chirurgica, i suddetti CFU devono essere dedicati ad attivita' professionalizzanti cliniche interne alla rispettiva classe, e nella classe della medicina clinica generale e specialistica e delle chirurgie generali e specialistiche, rispettivamente, ad attivita' professionalizzanti cliniche di medicina interna e di chirurgia generale. Nell'area dei servizi le attivita' professionalizzanti di tronco comune sono differenziate per classe; alcune tipologie dell'area dei servizi possono avere CFU dedicati ad attivita' professionalizzanti cliniche di area medica o chirurgica in relazione alle specifiche esigenze del percorso formativo; un ambito denominato discipline specifiche della tipologia identificato da uno o piu' settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione. Alle discipline specifiche della tipologia sono assegnati da un minimo di 125 ad un massimo di 195 CFU per le scuole articolate in tre o quattro anni e da 210 ad un massimo di 255 CFU per le scuole articolate in cinque anni di corso. I CFU delle attivita' della classe della farmaceutica hanno una distribuzione differenziata per la quale si rinvia alla specifica tabella. Il 30% dei CFU di attivita' formativa di tipo non professionalizzante dell'ambito denominato discipline specifiche della tipologia e' conteggiato dai docenti dei settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione nella propria attivita' didattica frontale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in termini di espletamento del carico didattico personale del docente. 8. Le attivita' affini, integrative e interdisciplinari di cui al comma 4, c) comprendono uno o piu' ambiti, identificati da settori scientifico-disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari. I CFU relativi ai settori scientifico-disciplinari delle attivita' affini ed integrative possono essere inseriti nelle attivita' caratterizzanti. 9. Le attivita' finalizzate alla prova finale di cui al comma 4, d) comprendono crediti destinati alla preparazione della tesi per il conseguimento del diploma di specializzazione. Tali CFU sono anche utili alla preparazione scientifica dello specializzando che dovra' essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante. 10. Le altre attivita' di cui al comma 4, e) comprendono crediti finalizzati all'acquisizione di abilita' linguistiche, informatiche e relazionali. Tra tali attivita' sono comprese, in particolare, quelle per l'apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto condizione indispensabile per l'aggiornamento e l'educazione medica continua. Tali CFU sono anche utili alla ulteriore preparazione scientifica dello specializzando che dovra' essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante. 11. Durante il percorso formativo lo specializzando potra' svolgere attivita' presso istituzioni estere per una durata massima di diciotto mesi.