Art. 3 1. Le scuole di specializzazione hanno sede presso le universita'. 2. Le scuole di specializzazione di Area medica, chirurgica e dei servizi clinici afferiscono alle facolta'/scuole di medicina e ai relativi dipartimenti universitari; le scuole di specializzazione della tipologia farmacia ospedaliera afferiscono, ove presenti, alle facolta'/scuole di farmacia ed ai relativi dipartimenti universitari. 3. Ai sensi dell'art. 34 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999 la scuola opera nell'ambito di una rete formativa, certificata dal rettore con proprio decreto utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella specifica banca dati dell'offerta formativa ed aggiornate ogni anno. La struttura di sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attivita' professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 dello stesso decreto legislativo. Con specifico e successivo decreto verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonche' gli indicatori di attivita' formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola. 4. Le necessita' e le dimensioni della rete formativa relativa alle scuole sono stabilite in relazione al potenziale formativo della struttura di sede secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3, relativo a requisiti e standard. Le universita' assicurano a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le aziende e le istituzioni convenzionate del Servizio sanitario assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del Servizio sanitario. L'inserimento dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali del Servizio sanitario nella rete formativa avviene tramite valutazione del possesso dei requisiti strutturali e di qualita' di cui al provvedimento indicato al comma 3 relativo a requisiti e standard, con obbligo di riservare alle attivita' specificamente svolte dagli specializzandi almeno il 20% dell'attivita' annualmente svolta. La rete formativa e' definita su base regionale o interregionale, di norma tra regioni viciniori, in base a specifici accordi o protocolli di intesa promossi dalle universita' interessate. Le strutture extrauniversitarie afferenti alla rete formativa sono identificate dall'universita' su proposta del consiglio della scuola. Lo specializzando viene assegnato ai reparti delle strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal consiglio della scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilita' professionali da esso previste. Durante il periodo, e per le attivita' svolte presso la struttura sanitaria, la stessa (attraverso il dirigente della unita' operativa o struttura assimilabile) e' responsabile della attivita' dello specializzando che e' coperto da polizza assicurativa della struttura ospedaliera o territoriale. L'universita', tramite le apposite strutture didattiche e di coordinamento, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai dirigenti di unita' operativa delle strutture sanitarie della rete formativa, o struttura assimilabile del territorio; il reclutamento avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica. L'universita' e la struttura sanitaria di riferimento, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalita' e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale all'attivita' didattica in relazione ai deliberati dei competenti organi accademici. I dirigenti di cui al presente comma assumono il titolo di «professore a contratto» ai sensi della normativa vigente e, in quanto tali, sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi, secondo quanto previsto dal regolamento della scuola di cui al successivo art. 5, comma 6. Il personale dirigente del Servizio sanitario regionale delle strutture coinvolte nell'attivita' didattica che abbia assunto il titolo di professore a contratto fa parte, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'universita', del consiglio della scuola e concorre all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso. L'attivita' didattica viene svolta contestualmente alla attivita' assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell'eventuale attivita' di didattica frontale presso la sede della scuola, per il personale del Servizio sanitario regionale, e' necessario il nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale del Servizio sanitario, previo assenso della rispettiva struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio. 5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilita' durante il percorso formativo, con particolare riguardo all'ultimo anno del corso. Tale responsabilita' deriva dalle competenze acquisite, e certificate dal tutor nel libretto-diario di cui all'art. 5, comma 5. In ogni caso lo specializzando non puo' essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica. 6. Per i fini di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999, tenuto conto dei criteri di accreditamento, le facolta'/scuole di medicina/strutture di raccordo universitarie comunque denominate possono istituire e attivare una sola scuola di specializzazione per ciascuna tipologia. La possibilita' di attivazione della scuola nonche' l'assegnazione dei contratti alla medesima sono determinati sulla base dei parametri di cui al presente articolo, al decreto di cui al comma 3 ed ai requisiti di docenza previsti dall'art. 4. Ferma restando l'utilizzazione dei criteri qualitativi e quantitativi sopra riportati e di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 3 relativo a requisiti e standard, le scuole di specializzazione vengono attivate presso le singole sedi, fermo restando che si puo' procedere all'attivazione di una scuola per regione o per aggregazioni di regioni in considerazione del contingente nazionale per singola tipologia di scuola. 7. Le scuole di specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre facolta'/scuole di medicina/strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre universita', al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. La sede amministrativa della scuola e' la sede presso cui la scuola e' attivata; presso tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale n. 270/2004. Le altre sedi universitarie appartengono alla rete formativa di cui ai precedenti commi del presente articolo.