Art. 3 
 
  1. Le scuole di specializzazione hanno sede presso le universita'. 
  2. Le scuole di specializzazione di Area medica, chirurgica  e  dei
servizi clinici afferiscono alle facolta'/scuole  di  medicina  e  ai
relativi dipartimenti universitari;  le  scuole  di  specializzazione
della tipologia farmacia ospedaliera afferiscono, ove presenti,  alle
facolta'/scuole di farmacia ed ai relativi dipartimenti universitari. 
  3. Ai sensi dell'art. 34 e  seguenti  del  decreto  legislativo  n.
368/1999  la  scuola  opera  nell'ambito  di  una   rete   formativa,
certificata dal rettore con proprio decreto utilizzando  le  relative
procedure informatizzate predisposte dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  nella   specifica   banca   dati
dell'offerta formativa ed aggiornate ogni anno. La struttura di  sede
e  la  rete  formativa  sono  dotate  di  risorse   assistenziali   e
socio-assistenziali  adeguate  allo   svolgimento   delle   attivita'
professionalizzanti,     secondo     gli     standard     individuati
dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica  di
cui all'art. 43 dello stesso decreto  legislativo.  Con  specifico  e
successivo decreto verranno identificati i requisiti e  gli  standard
per ogni tipologia di scuola, nonche'  gli  indicatori  di  attivita'
formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede
e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola. 
  4. Le necessita' e le dimensioni della rete formativa relativa alle
scuole sono stabilite in  relazione  al  potenziale  formativo  della
struttura di sede secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al
comma 3, relativo a requisiti e standard. Le universita' assicurano a
proprio carico il personale docente universitario necessario,  mentre
le aziende e le  istituzioni  convenzionate  del  Servizio  sanitario
assicurano a proprio carico la  docenza  affidata  a  dipendenti  del
Servizio sanitario. L'inserimento dei  presidi  ospedalieri  e  delle
strutture territoriali del Servizio sanitario  nella  rete  formativa
avviene tramite valutazione del possesso dei requisiti strutturali  e
di qualita' di cui al provvedimento indicato al comma  3  relativo  a
requisiti  e  standard,  con  obbligo  di  riservare  alle  attivita'
specificamente   svolte   dagli   specializzandi   almeno   il    20%
dell'attivita' annualmente svolta. La rete formativa e'  definita  su
base regionale o interregionale, di norma tra regioni  viciniori,  in
base a specifici  accordi  o  protocolli  di  intesa  promossi  dalle
universita' interessate. Le  strutture  extrauniversitarie  afferenti
alla rete formativa sono identificate  dall'universita'  su  proposta
del consiglio della scuola.  Lo  specializzando  viene  assegnato  ai
reparti delle strutture sanitarie facenti parte della rete  formativa
secondo il piano formativo individuale deliberato dal consiglio della
scuola  e  per  il  tempo  necessario  ad   acquisire   le   abilita'
professionali  da  esso  previste.  Durante  il  periodo,  e  per  le
attivita' svolte presso la struttura sanitaria, la stessa (attraverso
il dirigente della unita'  operativa  o  struttura  assimilabile)  e'
responsabile della attivita' dello specializzando che e'  coperto  da
polizza assicurativa  della  struttura  ospedaliera  o  territoriale.
L'universita',  tramite  le  apposite  strutture  didattiche   e   di
coordinamento, emana i bandi  per  la  copertura  degli  insegnamenti
riservati ai dirigenti di unita' operativa delle strutture  sanitarie
della rete formativa, o struttura  assimilabile  del  territorio;  il
reclutamento  avviene  mediante   la   valutazione   del   curriculum
scientifico-professionale  dei  candidati  da  parte   degli   organi
accademici preposti, tenuto conto anche degli  attuali  parametri  di
valutazione scientifica. L'universita' e la  struttura  sanitaria  di
riferimento, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono  di
concerto modalita'  e  forme  di  partecipazione  del  personale  del
Servizio sanitario regionale all'attivita' didattica in relazione  ai
deliberati dei competenti organi accademici. I dirigenti  di  cui  al
presente comma assumono il titolo  di  «professore  a  contratto»  ai
sensi della normativa vigente e, in quanto  tali,  sono  responsabili
della  certificazione  del  tirocinio  svolto  dagli  specializzandi,
secondo quanto previsto  dal  regolamento  della  scuola  di  cui  al
successivo art. 5, comma  6.  Il  personale  dirigente  del  Servizio
sanitario  regionale   delle   strutture   coinvolte   nell'attivita'
didattica che abbia assunto il titolo di professore  a  contratto  fa
parte, nel rispetto dell'ordinamento didattico e  dell'organizzazione
delle  strutture  dell'universita',  del  consiglio  della  scuola  e
concorre all'elettorato attivo in misura pari al  30%  dello  stesso.
L'attivita' didattica viene  svolta  contestualmente  alla  attivita'
assistenziale, salvaguardando le esigenze relative  alla  stessa;  in
merito  allo  svolgimento  dell'eventuale  attivita'   di   didattica
frontale presso la sede della scuola, per il personale  del  Servizio
sanitario  regionale,  e'  necessario  il  nulla  osta  degli  organi
competenti della rispettiva direzione aziendale.  Lo  svolgimento  di
funzioni di tutorato del tirocinio  formativo  affidate  a  personale
universitario strutturato  o  a  personale  del  Servizio  sanitario,
previo assenso  della  rispettiva  struttura  sanitaria,  costituisce
parte integrante dell'orario di servizio. 
  5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del
decreto legislativo n. 368/1999,  lo  specializzando  inserito  nella
rete formativa assume progressiva responsabilita' durante il percorso
formativo, con particolare riguardo all'ultimo anno del  corso.  Tale
responsabilita' deriva dalle competenze acquisite, e certificate  dal
tutor nel libretto-diario di cui all'art. 5, comma 5. In ogni caso lo
specializzando non puo' essere impiegato in  totale  autonomia  nella
assunzione di competenze di natura specialistica. 
  6. Per i fini  di  cui  all'art.  43  del  decreto  legislativo  n.
368/1999,  tenuto   conto   dei   criteri   di   accreditamento,   le
facolta'/scuole  di  medicina/strutture  di  raccordo   universitarie
comunque denominate possono istituire e attivare una sola  scuola  di
specializzazione  per  ciascuna   tipologia.   La   possibilita'   di
attivazione della scuola nonche' l'assegnazione  dei  contratti  alla
medesima sono determinati sulla base dei parametri di cui al presente
articolo, al decreto di cui al comma 3 ed  ai  requisiti  di  docenza
previsti dall'art. 4.  Ferma  restando  l'utilizzazione  dei  criteri
qualitativi e quantitativi sopra riportati e di quanto  previsto  nel
provvedimento di cui al comma 3 relativo a requisiti e  standard,  le
scuole di specializzazione vengono attivate presso le  singole  sedi,
fermo restando che si puo' procedere all'attivazione  di  una  scuola
per regione o per  aggregazioni  di  regioni  in  considerazione  del
contingente nazionale per singola tipologia di scuola. 
  7. Le  scuole  di  specializzazione  possono  essere  istituite  ed
attivate  anche  in  collaborazione  con  altre  facolta'/scuole   di
medicina/strutture di raccordo universitarie comunque  denominate  di
altre  universita',   al   fine   di   assicurare   una   vantaggiosa
utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo  docente,  previa
stipula di apposita convenzione. La sede amministrativa della  scuola
e' la sede presso cui la scuola e' attivata; presso tale sede  devono
essere presenti le risorse finanziarie, strutturali  e  di  personale
docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per  i
fini di cui  all'art.  3,  comma  10,  del  decreto  ministeriale  n.
270/2004.  Le  altre  sedi  universitarie  appartengono   alla   rete
formativa di cui ai precedenti commi del presente articolo.