Art. 4 
 
  1. Il corpo  docente  delle  scuole  di  specializzazione  di  area
sanitaria e' costituito da professori di ruolo di I e II  fascia,  da
ricercatori universitari e  da  personale  operante  nelle  strutture
appartenenti alla rete formativa della scuola nominato  dagli  organi
deliberanti dell'universita', su proposta del consiglio della scuola,
ai sensi del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242. 
  2. Il corpo docente deve comprendere almeno due professori di ruolo
nel settore scientifico-disciplinare di riferimento  della  tipologia
della scuola. Per le scuole per le quali  non  e'  identificabile  un
singolo settore scientifico-disciplinare  di  riferimento,  il  corpo
docente comprende almeno due professori di ruolo afferenti ad uno dei
settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della
tipologia della scuola. Inoltre il corpo docente di  ciascuna  scuola
e' determinato ai sensi  dell'art.  43  del  decreto  legislativo  n.
368/1999. 
  3.  Ai  sensi  dell'art.  14  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 162/1982, la direzione della scuola e' affidata  ad  un
professore  di  ruolo   del   settore   scientifico-disciplinare   di
riferimento della scuola appartenente alla  sede  della  stessa.  Nel
caso di multipli settori scientifico-disciplinari di  riferimento  la
direzione della scuola e' affidata ad un professore di ruolo  di  uno
dei settori scientifico-disciplinari compresi  nell'ambito  specifico
della tipologia della scuola appartenente alla sede della stessa. Nel
consiglio della scuola e' garantita la  presenza  dei  professori  di
ruolo, ricercatori universitari e professori a contratto  provenienti
dalle strutture del Servizio sanitario  nazionale  appartenenti  alla
rete formativa, secondo quanto  previsto  dall'art.  3  del  presente
decreto, nonche' la rappresentanza degli specializzandi. 
  4. Nella fase transitoria di applicazione del  presente  decreto  e
per la contemporanea presenza di diversi ordinamenti ed aggregazioni,
le funzioni del consiglio della scuola sono affidate ad  un  comitato
ordinatore,  che  comprenda  i  rappresentanti  di  tutte   le   sedi
universitarie   concorrenti,   nonche'   una   rappresentanza   degli
specializzandi. 
  5. Le modalita' per lo svolgimento della  funzione  tutoriale  sono
definite ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo  n.  368/1999;
il  docente  con  funzioni  tutoriali  ha  la  responsabilita'  della
certificazione delle competenze acquisite  dallo  specializzando  nei
confronti del consiglio  della  scuola  ed  ai  fini  della  graduale
assunzione di responsabilita' di cui al precedente articolo.