Art. 5 1. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione, che deve essere obbligatoriamente corredato dal supplemento al diploma, rilasciato dalle universita' ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando nonche' le competenze professionali acquisite. 2. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere di cui al successivo comma 4, nonche' dei giudizi dei docenti-tutori per la parte professionalizzante. 3. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, cosi' come indicato all'art. 2, comma 2, del presente decreto, lo specialista in formazione deve aver acquisito 180, 240 o 300 crediti secondo la durata del corso di specializzazione. 4. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999, ai fini delle periodiche verifiche di profitto la scuola, predispone prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole scuole volte a verificare l'acquisizione delle competenze descritte negli ordinamenti didattici anche al fine della progressiva assunzione di responsabilita'. 5. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attivita' formative, con particolare riguardo alle attivita' professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dall'art. 38, comma 2 del decreto legislativo n. 368/1999, dal libretto-diario delle attivita' formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firma del docente-tutore le attivita' svolte dallo specializzando, nonche' il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacita' ed attitudini dello specializzando. 6. Ciascuna scuola predispone un regolamento della scuola, ove vengono anche specificate le modalita' di valutazione dello specializzandi, e programma il percorso formativo per ciascun anno di corso, definendo la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione delle responsabilita' autonome dello specializzando nell'ambito degli obiettivi formativi della scuola, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 del presente decreto.