Art. 5 
 
  1. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il
diploma  di  specializzazione,  che  deve  essere   obbligatoriamente
corredato dal supplemento al diploma, rilasciato dalle universita' ai
sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto  ministeriale  n.  270/2004,
che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando
nonche' le competenze professionali acquisite. 
  2. La  prova  finale  consiste  nella  discussione  della  tesi  di
specializzazione  e  tiene  conto  dei  risultati  delle  valutazioni
periodiche derivanti dalle prove in  itinere  di  cui  al  successivo
comma  4,  nonche'  dei  giudizi  dei  docenti-tutori  per  la  parte
professionalizzante. 
  3. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, cosi' come
indicato all'art. 2, comma 2, del presente decreto, lo specialista in
formazione deve aver acquisito 180, 240  o  300  crediti  secondo  la
durata del corso di specializzazione. 
  4. Ai sensi dell'art. 38,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.
368/1999, ai fini delle periodiche verifiche di profitto  la  scuola,
predispone prove in itinere in rapporto con gli  obiettivi  formativi
propri delle singole scuole volte a verificare  l'acquisizione  delle
competenze descritte negli ordinamenti didattici anche al fine  della
progressiva assunzione di responsabilita'. 
  5. Il monitoraggio interno  e  la  documentazione  delle  attivita'
formative,    con     particolare     riguardo     alle     attivita'
professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dall'art.
38, comma 2 del decreto legislativo n. 368/1999, dal  libretto-diario
delle attivita' formative nel quale vengono  mensilmente  annotate  e
certificate con firma del docente-tutore le  attivita'  svolte  dallo
specializzando,   nonche'   il   giudizio   sull'acquisizione   delle
competenze, capacita' ed attitudini dello specializzando. 
  6. Ciascuna scuola predispone  un  regolamento  della  scuola,  ove
vengono  anche  specificate  le  modalita'   di   valutazione   dello
specializzandi, e programma il percorso formativo per ciascun anno di
corso, definendo la progressiva acquisizione delle  competenze  volte
all'assunzione delle responsabilita'  autonome  dello  specializzando
nell'ambito degli obiettivi formativi della  scuola,  secondo  quanto
stabilito dall'art. 3, comma 5 del presente decreto.