Art. 6 
 
  1.  Le  universita'  assicurano  la  conclusione   dei   corsi   di
specializzazione ed il rilascio  dei  relativi  titoli,  secondo  gli
ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi  gia'  iscritti
al momento dell'adeguamento  del  regolamento  didattico  di  ateneo,
garantendo la possibilita' - ai sensi dell'art. 20, comma  3-ter  del
decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dal decreto-legge n.
90/2014, convertito con legge n. 114/2014 - di opzione per  il  nuovo
ordinamento  da  parte  degli  specializzandi  iscritti   agli   anni
precedenti l'ultimo anno di corso. Sara' cura degli organi accademici
rimodulare in tal caso il relativo  percorso  formativo  al  fine  di
garantire  la  completa  acquisizione   degli   obiettivi   formativi
previsti. 
  2. Con riferimento all'art. 4, comma 3, del presente  decreto,  per
le scuole gia' attivate, in casi eccezionali e  motivati  ed  in  via
transitoria per non piu' di un anno, la direzione della  scuola  puo'
essere  affidata  ad  un  professore  di  ruolo  del  macro   settore
concorsuale corrispondente a quello  della  tipologia  della  scuola,
secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 336 del 29 luglio
2011. 
  3. Sempre in via transitoria, e per non piu' di tre anni, il  corpo
docente della scuola, in deroga a quanto previsto dall'art. 4,  comma
2,  puo'  comprendere  un  solo  professore  di  ruolo  del   settore
scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della scuola. 
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
    Roma, 4 febbraio 2015 
 
                                       Il Ministro dell'istruzione,   
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                 Giannini             
Il Ministro della salute 
        Lorenzin 

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, foglio n. 1724