Art. 6
1. Le universita' assicurano la conclusione dei corsi di
specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli
ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi gia' iscritti
al momento dell'adeguamento del regolamento didattico di ateneo,
garantendo la possibilita' - ai sensi dell'art. 20, comma 3-ter del
decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dal decreto-legge n.
90/2014, convertito con legge n. 114/2014 - di opzione per il nuovo
ordinamento da parte degli specializzandi iscritti agli anni
precedenti l'ultimo anno di corso. Sara' cura degli organi accademici
rimodulare in tal caso il relativo percorso formativo al fine di
garantire la completa acquisizione degli obiettivi formativi
previsti.
2. Con riferimento all'art. 4, comma 3, del presente decreto, per
le scuole gia' attivate, in casi eccezionali e motivati ed in via
transitoria per non piu' di un anno, la direzione della scuola puo'
essere affidata ad un professore di ruolo del macro settore
concorsuale corrispondente a quello della tipologia della scuola,
secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 336 del 29 luglio
2011.
3. Sempre in via transitoria, e per non piu' di tre anni, il corpo
docente della scuola, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma
2, puo' comprendere un solo professore di ruolo del settore
scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della scuola.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 febbraio 2015
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Giannini
Il Ministro della salute
Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute
e del Min. lavoro, foglio n. 1724