Art. 6 1. Le universita' assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi gia' iscritti al momento dell'adeguamento del regolamento didattico di ateneo, garantendo la possibilita' - ai sensi dell'art. 20, comma 3-ter del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dal decreto-legge n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014 - di opzione per il nuovo ordinamento da parte degli specializzandi iscritti agli anni precedenti l'ultimo anno di corso. Sara' cura degli organi accademici rimodulare in tal caso il relativo percorso formativo al fine di garantire la completa acquisizione degli obiettivi formativi previsti. 2. Con riferimento all'art. 4, comma 3, del presente decreto, per le scuole gia' attivate, in casi eccezionali e motivati ed in via transitoria per non piu' di un anno, la direzione della scuola puo' essere affidata ad un professore di ruolo del macro settore concorsuale corrispondente a quello della tipologia della scuola, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 336 del 29 luglio 2011. 3. Sempre in via transitoria, e per non piu' di tre anni, il corpo docente della scuola, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, puo' comprendere un solo professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della scuola. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 febbraio 2015 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Giannini Il Ministro della salute Lorenzin Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 1724