IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42,  e  successive  modificazioni,
recante «Delega al Governo in  materia  di  federalismo  fiscale,  in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; 
  Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard di  Comuni,  citta'  metropolitane  e
Province,  adottato  in  attuazione  della  delega  contenuta   nella
predetta legge n. 42 del 2009; 
  Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 216  del  2010,
che prevede che, fermo restando quanto previsto  dall'art.  27  della
legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto  non  si  applica  agli  enti
locali appartenenti ai territori delle Regioni a Statuto  speciale  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto  legislativo  n.  216  del
2010, il quale dispone che, al  fine  di  assicurare  un  graduale  e
definitivo superamento del criterio della spesa storica nei  riguardi
di Comuni e Province, i fabbisogni standard  determinati  secondo  le
modalita' dello  stesso  decreto  costituiscono  il  riferimento  cui
rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente
a regime,  il  finanziamento  integrale  della  spesa  relativa  alle
funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto  legislativo  n.  216
del 2010, il quale prevede che,  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  1,
lettera  d),  della  citata  legge  n.  42  del  2009,  ai  fini  del
finanziamento  integrale   della   spesa   relativa   alle   funzioni
fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il  complesso
delle maggiori entrate devolute e  dei  fondi  perequativi  non  puo'
eccedere l'entita' dei trasferimenti soppressi e che,  fino  a  nuova
determinazione dei livelli essenziali in virtu' della legge  statale,
sono livelli essenziali quelli gia' fissati in base alla legislazione
statale vigente; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n.  216
del 2010, il quale dispone che, fermi restando  i  vincoli  stabiliti
con il patto di stabilita' interno, dal medesimo decreto  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato  oltre  a
quelli stabiliti dalla legislazione vigente; 
  Visto l'art. 2, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che
individua, al comma 4,  il  2013  quale  anno  di  avvio  della  fase
transitoria comportante  il  superamento  del  criterio  della  spesa
storica e disciplina, al comma 5, le modalita' e la tempistica  della
fase transitoria; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del  decreto  legislativo
n. 216 del 2010, che stabilisce in via provvisoria, fino alla data di
entrata  in  vigore  della  legge  statale  di  individuazione  delle
funzioni fondamentali di Comuni, Citta' metropolitane e Province,  le
funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi  in  considerazione
ai fini del medesimo decreto legislativo; 
  Visto,  altresi',  l'art.  3,  comma  1-bis,  del  citato   decreto
legislativo n. 216 del 2010, che dispone che, in ogni caso,  ai  fini
della determinazione dei  fabbisogni  standard  di  cui  al  medesimo
decreto, le modifiche nell'elenco delle  funzioni  fondamentali  sono
prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei
certificati di conto  consuntivo  alle  suddette  nuove  elencazioni,
tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione  degli  schemi  di
bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  Visto l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010,  che
disciplina  la  metodologia  per  la  determinazione  dei  fabbisogni
standard; 
  Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010,  che
disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard,
affidando alla Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. (gia'
Societa' per gli studi di settore - SOSE S.p.A.; di  seguito,  SOSE),
con la collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e  per
l'economia locale - IFEL  e  con  la  collaborazione  dell'ISTAT,  il
compito di predisporre le metodologie occorrenti alla  individuazione
dei fabbisogni standard e  di  determinarne  i  valori  con  tecniche
statistiche che diano rilievo alle  caratteristiche  individuali  dei
singoli Comuni e Province, secondo le  modalita'  ed  i  criteri  ivi
indicati; 
  Visto l'art. 6, che disciplina il procedimento  di  adozione  della
nota  metodologica  relativa  alla  procedura  di  calcolo   per   la
determinazione dei fabbisogni standard di Comuni  e  Province  e  del
fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia; 
  Visto il comma 3 del predetto  art.  6,  che  dispone  che  ciascun
Comune  e  Provincia  dia  adeguata  pubblicita'  sul  proprio   sito
istituzionale del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
di adozione della nota metodologica e  del  fabbisogno  standard  per
ciascun Comune e Provincia, nonche' attraverso le ulteriori forme  di
comunicazione del proprio bilancio; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo n. 216 del 2010 che  prevede
che, al fine di garantire continuita' ed  efficacia  al  processo  di
efficientamento  dei  servizi  locali,  i  fabbisogni  standard  sono
sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre  il  terzo  anno
successivo alla loro prece dente adozione; 
  Visto l'art. 1, commi 380 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, e  successive  modificazioni,  che  disciplina  il  Fondo  di
solidarieta'  comunale,  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno; 
  Visto, in particolare, il  comma  380-quater,  dell'art.  1,  della
legge n. 228 del 2012, che stabilisce che con riferimento  ai  comuni
delle regioni a statuto  ordinario,  il  20  per  cento  dell'importo
attribuito ai comuni interessati a titolo di  Fondo  di  solidarieta'
comunale  e'  accantonato  per  essere  redistribuito  tra  i  comuni
medesimi sulla base delle capacita' fiscali  nonche'  dei  fabbisogni
standard  approvati  dalla   Commissione   tecnica   paritetica   per
l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 4 della legge  5
maggio 2009, n. 42, entro  il  31  dicembre  dell'anno  precedente  a
quello di riferimento; 
  Considerato che la SOSE ha somministrato ai Comuni ed alle Province
delle Regioni a Statuto  ordinario  appositi  questionari  funzionali
alla determinazione dei fabbisogni standard  relativi  alle  funzioni
fondamentali di cui al citato art. 3 del decreto legislativo  n.  216
del 2010 ed, in particolare,  ha  somministrato  ai  Comuni  appositi
questionari relativi alle funzioni di  istruzione  pubblica  (FC03U),
alle funzioni nel campo della viabilita'  e  dei  trasporti  (FC04U),
alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e  dell'ambiente
(FC05U) ed alle funzioni nel settore sociale (FC06U); 
  Considerato  che,  a  fronte  della   somministrazione   di   unico
questionario, tre delle predette funzioni sono  state  suddivise,  ai
fini   della   elaborazione   delle   note   metodologiche   per   la
determinazione dei fabbisogni standard nonche'  per  il  calcolo  dei
rispettivi fabbisogni standard, in distinte sotto-funzioni o servizi,
in modo da poter adattare la metodologia generale  alle  specificita'
dei servizi offerti  e  raggiungere  elevati  livelli  di  precisione
nell'individuazione   del   fabbisogno    delle    diverse    realta'
territoriali; 
  Rilevato,  in  particolare,  che  le  funzioni  nel   campo   della
viabilita' e dei trasporti sono state segmentate in due  servizi  ed,
in specie, in quella nel campo della viabilita' (FC04A) ed in  quella
dei trasporti (FC04B), che le funzioni riguardanti  la  gestione  del
territorio  e  dell'ambiente  sono  state  distinte  in  due  servizi
relativi,   rispettivamente,   alla   gestione   del   territorio   e
dell'ambiente al  netto  dello  smaltimento  rifiuti  (FC05A)  ed  al
servizio smaltimento rifiuti (FC05B), ed infine che le  funzioni  del
settore sociale sono state articolate nei due servizi  relativi  alle
funzioni nel settore sociale al netto  del  servizio  di  asili  nido
(FC06A) ed a quelle relative al servizio di asili nido (FC06B); 
  Rilevato che la SOSE ha provveduto a  sottoporre  alla  Commissione
tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo,  ai   sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera e), del menzionato decreto  legislativo
n. 216 del 2010, le  metodologie  relative  alla  determinazione  dei
fabbisogni standard inerenti le predette funzioni fondamentali e  che
i risultati predisposti con le menzionate metodologie di elaborazione
sono  stati  sottoposti  al  Dipartimento   delle   finanze   ed   al
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  alla  stessa  Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale; 
  Vista  la  delibera  della  Commissione  tecnica   paritetica   per
l'attuazione del federalismo fiscale, adottata nella  seduta  del  23
dicembre 2013, con la quale la menzionata Commissione ha approvato le
note  metodologiche  relative  alla  determinazione  dei   fabbisogni
standard inerenti le menzionate funzioni fondamentali dei Comuni; 
  Acquisito il parere favorevole del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  in
ordine alla verifica ai fini del  rispetto  dei  vincoli  di  cui  al
citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella seduta del 23 luglio 2014; 
  Sentita la Conferenza Stato - citta' e autonomie  locali  ai  sensi
dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010,  nella
seduta del 16 ottobre 2014; 
  Visti i pareri  della  Commissione  V  Bilancio  della  Camera  dei
deputati  e  della  Commissione  parlamentare  per  l'attuazione  del
federalismo fiscale espressi, ai sensi  dell'art.  6,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 216 del  2010,  rispettivamente  nelle  sedute
dell'11 e del 18 dicembre 2014; 
  Considerate  le  condizioni   ed   osservazioni   formulate   dalla
Commissione parlamentare per l'attuazione  del  federalismo  fiscale,
volte a sollecitare il costante monitoraggio dei fabbisogni  standard
anche al fine di stimolare la produzione  efficiente  di  servizi  da
parte degli enti comunali e per favorire, inoltre,  un  miglioramento
delle procedure di costruzione dei fabbisogni stessi; 
  Valutata l'opportunita'  di  avviare  anticipatamente  la  fase  di
monitoraggio  e  rideterminazione  dei   fabbisogni   standard,   con
particolare riferimento a quelli relativi al servizio di  asili  nodo
nell'ambito delle funzioni nel settore sociale ed  alla  funzione  di
istruzione pubblica, prevedendo che la stessa avvenga, di norma,  con
scadenza annuale e, stante il vincolo di invarianza, con  riguardo  a
tutte le funzioni fondamentali dei comuni; 
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella seduta del 27 marzo 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono adottate le note metodologiche relative alla  procedura  di
calcolo  per  la  determinazione  dei  fabbisogni  standard   ed   il
fabbisogno standard  per  ciascun  Comune  delle  Regioni  a  Statuto
ordinario  relativi  alle  funzioni  di  istruzione  pubblica,   alle
funzioni nel campo della viabilita' e dei  trasporti,  alle  funzioni
riguardanti la  gestione  del  territorio  e  dell'ambiente  ed  alle
funzioni nel  settore  sociale,  allegati  al  presente  decreto,  di
seguito indicati: 
  a) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard
per i Comuni - FC03U - Funzioni di istruzione  pubblica,  e  relativi
allegati; 
  b) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard
per i Comuni -  FC04A  -  Funzioni  nel  campo  della  viabilita',  e
relativi allegati; 
  c) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard
per i Comuni - FC04B - Funzioni nel campo dei trasporti,  e  relativi
allegati; 
  d) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard
per  i  Comuni  -  FC05A  -  Funzioni  riguardanti  la  gestione  del
territorio e dell'ambiente al  netto  dello  smaltimento  rifiuti,  e
relativi allegati; 
  e) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard
per  i  Comuni  -  FC05B  -  Funzioni  riguardanti  la  gestione  del
territorio e dell'ambiente - Servizio smaltimento rifiuti, e relativi
allegati; 
  f) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard
per i Comuni - FC06A - Funzioni nel  settore  sociale  al  netto  del
servizio di asili nido, e relativi allegati; 
  g) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard
per i Comuni - FC06B - Funzioni nel settore  sociale  -  Servizio  di
asili nido, e relativi allegati.