Art. 2 
 
  1. Al fine di stimolare la  produzione  efficiente  di  servizi  da
parte degli enti locali,  i  fabbisogni  standard  dei  Comuni  delle
Regioni a statuto ordinario, con  particolare  riferimento  a  quelli
riferiti alla funzione di istruzione pubblica ed al servizio di asili
nido nell'ambito delle funzioni nel settore sociale, di cui  all'art.
1, comma 1, lettera  a)  e  g),  sono  sottoposti  a  monitoraggio  e
rideterminazione, di norma con cadenza annuale, tenendo  conto  delle
variazioni intervenute nell'erogazione dei  servizi  da  parte  degli
enti medesimi. 
  2. In attesa della messa a regime  dei  livelli  essenziali,  nella
rideterminazione di cui al comma 1, per quanto concerne  le  funzioni
del settore sociale, quelle relative al servizio degli asili nido  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera g) (FC06B), si  dovra'  tener  conto
degli obiettivi  di  servizio  introdotti  con  il  QSN  2007-2013  e
disciplinati dalle delibere CIPE n. 82 e n. 166 del 2007 e n. 79  del
2012, nonche' delle collegate iniziative di rafforzamento in corso di
attuazione.