Art. 2 Verifica di regolarita' contributiva 1. I soggetti di cui all'art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalita' di cui all'art. 6, la regolarita' contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attivita' dell'edilizia, delle Casse edili. La verifica e' effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali e' richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le Casse edili competenti ad attestare la regolarita' contributiva sono esclusivamente quelle costituite da una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 2. Il documento di cui all'art. 7, generato dall'esito positivo della verifica, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 9, sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) previsto: a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia; c) per il rilascio dell'attestazione SOA.