Art. 3 
 
 
                      Requisiti di regolarita' 
 
  1.  La  verifica  della  regolarita'  in  tempo  reale  riguarda  i
pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori  subordinati
e a quelli impiegati con contratto  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, che operano nell'impresa stessa  nonche',  i  pagamenti
dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino  all'ultimo  giorno  del
secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a
condizione che sia scaduto anche il termine  di  presentazione  delle
relative denunce retributive. 
  2. La regolarita' sussiste comunque in caso di: 
    a) rateizzazioni concesse dall'INPS,  dall'INAIL  o  dalle  Casse
edili  ovvero  dagli  Agenti  della  riscossione  sulla  base   delle
disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti; 
    b)  sospensione  dei   pagamenti   in   forza   di   disposizioni
legislative; 
    c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la
quale sia stato verificato il credito,  nelle  forme  previste  dalla
legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla  verifica
e che sia stata accettata dai medesimi Enti; 
    d) crediti in fase  amministrativa  in  pendenza  di  contenzioso
amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; 
    e) crediti in fase  amministrativa  in  pendenza  di  contenzioso
giudiziario sino al passaggio  in  giudicato  della  sentenza,  salva
l'ipotesi cui all'art.  24,  comma  3,  del  decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46; 
    f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione
per i quali sia stata  disposta  la  sospensione  della  cartella  di
pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario. 
  3. La regolarita' sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento
non grave tra le somme dovute e quelle  versate,  con  riferimento  a
ciascun Istituto previdenziale ed a  ciascuna  Cassa  edile.  Non  si
considera grave lo scostamento tra le somme dovute e  quelle  versate
con riferimento a ciascuna Gestione nella  quale  l'omissione  si  e'
determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00  comprensivi  di
eventuali accessori di legge.