Art. 4 
 
 
                       Assenza di regolarita' 
 
  1. Qualora non sia possibile attestare la regolarita'  contributiva
in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art.
9,  l'INPS,  l'INAIL  e  le  Casse  edili  trasmettono  tramite  PEC,
all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi  dell'art.  1
della legge 11 gennaio 1979, n.  12,  l'invito  a  regolarizzare  con
indicazione  analitica  delle  cause  di  irregolarita'  rilevate  da
ciascuno degli Enti tenuti al controllo. 
  2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun
Ente, puo' regolarizzare la propria posizione entro  un  termine  non
superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al  comma  1.
L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e  ha  effetto
per tutte le interrogazioni intervenute durante il  predetto  termine
di 15 giorni e comunque per un periodo  non  superiore  a  30  giorni
dall'interrogazione che lo ha originato. 
  3. La regolarizzazione entro il termine  di  15  giorni  genera  il
Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 
  4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la
risultanza negativa della verifica  e'  comunicata  ai  soggetti  che
hanno effettuato l'interrogazione con  indicazione  degli  importi  a
debito e delle cause di irregolarita'.