Art. 7 Contenuti 1. L'esito positivo della verifica di regolarita' genera un Documento in formato «pdf» non modificabile avente i seguenti contenuti minimi: a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti e' effettuata la verifica; b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili; c) la dichiarazione di regolarita'; d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validita' del Documento. 2. Il Documento di cui al comma 1 ha validita' di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica di cui all'art. 6 ed e' liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.