Art. 7
Contenuti
1. L'esito positivo della verifica di regolarita' genera un
Documento in formato «pdf» non modificabile avente i seguenti
contenuti minimi:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice
fiscale del soggetto nei cui confronti e' effettuata la verifica;
b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse
edili;
c) la dichiarazione di regolarita';
d) il numero identificativo, la data di effettuazione della
verifica e quella di scadenza di validita' del Documento.
2. Il Documento di cui al comma 1 ha validita' di 120 giorni dalla
data effettuazione della verifica di cui all'art. 6 ed e' liberamente
consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS,
dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse
Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.