IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  recante
attuazione  della  direttiva  2008/50/CE,  relativa   alla   qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 
  Visti gli articoli 6 e 8 del decreto  legislativo  n.  155/2010,  i
quali prevedono che, in aggiunta alle misurazioni svolte  dalle  reti
regionali di misura della  qualita'  dell'aria,  sia  intrapresa  una
serie di misurazioni speciali presso alcune stazioni  da  individuare
tramite decreti del Ministro dell'ambiente; 
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre  2012,  nel
quale sono state individuate  le  stazioni  speciali  di  misurazione
della qualita' dell'aria di cui all'art. 6, comma 1,  e  all'art.  8,
commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 155/2010; 
  Considerato che le stazioni speciali di misurazione sono  previste,
tra l'altro, per le concentrazioni di massa totale e per  speciazione
chimica  del  materiale  particolato  PM10   e   PM2.5   e   per   le
concentrazioni degli idrocarburi policiclici  aromatici  diversi  dal
benzo(a)pirene; 
  Considerato che l'art. 6,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
155/2010  prevede   anche   che,   tramite   decreti   del   Ministro
dell'ambiente,  siano  individuati,  ai  fini  dell'esercizio   delle
stazioni speciali di misurazione, il metodo  di  campionamento  e  di
analisi da utilizzare  in  relazione  alle  concentrazioni  di  massa
totale e per speciazione chimica del  materiale  particolato  PM10  e
PM2.5,  nonche'  le  relative   modalita'   di   comunicazione   alla
Commissione europea, e il metodo di campionamento  e  di  analisi  da
utilizzare  in  relazione  alle  concentrazioni   degli   idrocarburi
policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene; 
  Considerato che il decreto del Ministro dell'ambiente  29  novembre
2012 ha rinviato ad un successivo decreto l'individuazione dei metodi
di campionamento e di analisi, ove non ancora previsti dalla  vigente
normativa; 
  Considerato che il decreto del Ministro dell'ambiente  29  novembre
2012 ha rinviato ad un successivo  decreto  anche  la  determinazione
della data entro cui devono essere avviate le misurazioni  presso  le
stazioni speciali; 
  Visto l'Accordo di collaborazione sottoscritto in data 23  dicembre
2010 tra il Ministero dell'ambiente, il CNR, l'ENEA e l'ISS, ai sensi
dell'art. 15 della legge n. 241/90, al fine di realizzare  un  quadro
organizzativo idoneo ad assicurare la scelta  e  l'attivazione  delle
stazioni speciali di misurazione della  qualita'  dell'aria  previste
dal decreto legislativo n. 155/2010; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lettera  b),  dell'Accordo,
il quale prevede che, sulla base  di  una  apposita  istruttoria,  si
definiscano proposte di metodi  di  campionamento  e  di  analisi  da
utilizzare in relazione alle concentrazioni di  massa  totale  e  per
speciazione chimica del materiale particolato  PM10  e  PM2.5  ed  in
relazione alle concentrazioni degli idrocarburi policiclici aromatici
diversi dal benzo(a)pirene; 
  Considerato che, nell'ambito dell'Accordo, e'  stato  istituito  un
Comitato  tecnico  scientifico  con  il  compito,  tra  l'altro,   di
assicurare alla  Parti  un  confronto  scientifico  per  svolgere  le
necessarie istruttorie e, sulla base di queste, formulare proposte al
Ministero dell'ambiente; 
  Considerato che  il  CNR  ha  presentato,  in  sede  di  attuazione
dell'Accordo, una proposta relativa ai metodi di campionamento  e  di
analisi da utilizzare  in  relazione  alle  concentrazioni  di  massa
totale e per speciazione chimica del  materiale  particolato  PM10  e
PM2.5  ed  in  relazione  alle   concentrazioni   degli   idrocarburi
policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene; 
  Considerato  l'esame   positivo   svolto   dal   Comitato   tecnico
scientifico in merito alla proposta del CNR; 
  Considerato che, in materia di  qualita'  dell'aria,  il  Ministero
dell'ambiente si puo' avvalere, secondo quanto previsto dall'art.  1,
comma 5, del decreto legislativo n. 155/2010,  del  supporto  tecnico
dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA); 
  Considerato che il Ministero dell'ambiente  ha  inviato  all'ISPRA,
per  acquisirne  il  parere  tecnico,  la  proposta  di   metodi   di
campionamento  e  di  analisi  da  utilizzare   in   relazione   alle
concentrazioni  di  massa  totale  e  per  speciazione  chimica   del
materiale  particolato  PM10   e   PM2.5   ed   in   relazione   alle
concentrazioni degli idrocarburi policiclici  aromatici  diversi  dal
benzo(a)pirene; 
  Viste le note prodotte dall'ISPRA il  12  novembre  2012  ed  il  7
giugno  2013,  inviate   al   Ministero   dell'ambiente,   contenenti
osservazioni circa la proposta dei metodi, che sono  state  condivise
in apposite riunioni tra il Ministero e l'Istituto e che  sono  state
conseguentemente recepite; 
  Considerato che, come stabilito anche dall'allegato VI del  decreto
legislativo n. 155/2010, i metodi di riferimento per il campionamento
e l'analisi delle sostanze inquinanti adottati dal  Comitato  europeo
di normalizzazione (CEN) si sostituiscono  automaticamente  a  quelli
previsti a livello nazionale; 
  Considerato che il termine  entro  cui  devono  essere  avviate  le
misurazioni presso le stazioni speciali puo'  essere  ragionevolmente
fissato in sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, alla luce dei tempi tecnici indispensabili  ad  adeguare  le
stazioni esistenti rispetto alle  strumentazioni  ed  alle  procedure
necessarie per effettuare tali misurazioni; 
  Visto l'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente  29  novembre
2012,  che  prevede  le  stazioni  di  misurazione  indicativa  delle
concentrazioni di arsenico, cadmio, nichel, mercurio,  benzo(a)pirene
ed  altri  ipa  di  rilevanza  tossicologica  e  per  la  misurazione
indicativa della relativa deposizione totale, ed  in  particolare  il
comma 2, il quale individua, come stazione per la  misurazione  delle
concentrazioni del mercurio gassoso totale, della deposizione  totale
del mercurio e della misurazione del mercurio bivalente particolato e
gassoso, la stazione di fondo in sito suburbano denominata  "Stazione
EMEP del CNR-IIA di Montelibretti"; 
  Considerato  che  l'art.  6,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo n. 155/2010, prevede, per la misurazione  indicativa  del
mercurio gassoso totale  e  alla  deposizione  totale  del  mercurio,
almeno tre stazioni di misurazione di fondo; 
  Tenuto  conto  che,  in  sede   di   attuazione   dall'Accordo   di
collaborazione  del  23  dicembre  2010,  sono  state  formulate,  su
richiesta del Ministero dell'ambiente, relativamente alla misurazione
delle concentrazioni del mercurio gassoso totale e della  deposizione
totale del mercurio, una proposta della regione  Lombardia,  riferita
alla stazione di fondo in sito rurale  denominata  "Schivenoglia",  e
una proposta della regione Puglia, riferita alla stazione di fondo in
sito rurale denominata "Monte Sant'Angelo"; 
  Considerato  l'esame   positivo   svolto   dal   Comitato   tecnico
scientifico previsto dall'Accordo di collaborazione del  23  dicembre
2010 in merito alle proposte delle Regioni; 
  Considerato che, con un successivo decreto della stessa natura,  si
provvedera' ad  adottare  le  ulteriori  norme  di  attuazione  degli
articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 155/2010; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui al  decreto  legislativo  n.
281/97, la quale ha espresso il proprio parere nella riunione del  25
marzo 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Norme di attuazione degli articoli 6, comma 1, e 8, commi 6 e 7,  del
  decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 
 
  1. Ai fini  dell'esercizio  delle  stazioni  di  misurazione  della
qualita' dell'aria individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente
29 novembre 2012, il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1,
e dell'art. 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo 13  agosto  2010,
n. 155, stabilisce: 
    a) in allegato I, il metodo di  campionamento  e  di  analisi  da
applicare in relazione alle concentrazioni  di  massa  totale  e  per
speciazione chimica del materiale particolato PM10 e PM2.5; 
    b) in allegato II, il metodo di campionamento  e  di  analisi  da
applicare  in  relazione  alle   concentrazioni   degli   idrocarburi
policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene. 
  2. I  metodi  di  riferimento  per  il  campionamento  e  l'analisi
stabiliti  dal  Comitato  europeo   di   normalizzazione   (CEN)   si
sostituiscono, a decorrere dall'adozione  delle  relative  norme,  ai
metodi di riferimento per  il  campionamento  e  l'analisi  stabiliti
all'allegato I e all'allegato II del presente decreto. 
  3. Il metodo di campionamento e di  analisi  di  cui  al  comma  1,
lettera  a),  e'  comunicato   dal   Ministero   dell'ambiente   alla
Commissione europea entro due mesi dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto. 
  4. Le misurazioni previste dall'art. 6, comma  1,  e  dall'art.  8,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.  155,  sono
avviate, presso le stazioni  individuate  dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 29 novembre 2012, entro sei mesi dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  5. Con successivo decreto si provvede all'adozione delle  ulteriori
norme di attuazione degli articoli 6 e 8 del decreto  legislativo  n.
155/2010.