Art. 2 
 
 
                     Designazione dei componenti 
                 delle commissioni censuarie locali 
 
  1.  Le  designazioni  dei  componenti  di  ciascuna  sezione  delle
commissioni censuarie locali sono  effettuate  fra  i  dipendenti  di
ruolo dei comuni che ricadono nell'ambito territoriale di  competenza
della commissione stessa, in possesso  della  laurea  di  ingegneria,
architettura, statistica, economia, agronomia, o lauree  equivalenti,
o del diploma di  geometra,  perito  edile,  agrotecnico,  o  diplomi
equivalenti, ovvero  fra  soggetti  che  svolgono  o  abbiano  svolto
attivita'  di  coordinamento  o  di  supporto  tecnico  degli  uffici
comunali competenti in materia urbanistica,  edilizia  o  tributaria,
presso i medesimi comuni o le loro forme associative. 
  2. Le designazioni sono effettuate previa consultazione degli  enti
locali interessati e garantendo il coinvolgimento del  Consorzio  dei
comuni della provincia autonoma di Bolzano. 
  3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta  da  parte
del  competente  direttore  regionale  dell'Agenzia  delle   entrate,
l'ANCI, per ciascuna sezione di ogni  commissione  censuaria  locale,
designa almeno quattro componenti dotati di esperienza  professionale
coerente con  le  competenze  della  sezione  stessa  e  comunica  le
designazioni al Presidente del tribunale nella cui circoscrizione  ha
sede la rispettiva commissione censuaria locale, dandone  notizia  al
direttore regionale richiedente. Il Presidente  del  tribunale  nella
cui circoscrizione ha sede la rispettiva commissione censuaria locale
opera la scelta di un componente effettivo e  di  uno  supplente,  ai
sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo. 
  4. Le comunicazioni sono effettuate, di norma, tramite PEC.