Art. 2
Designazione dei componenti
delle commissioni censuarie locali
1. Le designazioni dei componenti di ciascuna sezione delle
commissioni censuarie locali sono effettuate fra i dipendenti di
ruolo dei comuni che ricadono nell'ambito territoriale di competenza
della commissione stessa, in possesso della laurea di ingegneria,
architettura, statistica, economia, agronomia, o lauree equivalenti,
o del diploma di geometra, perito edile, agrotecnico, o diplomi
equivalenti, ovvero fra soggetti che svolgono o abbiano svolto
attivita' di coordinamento o di supporto tecnico degli uffici
comunali competenti in materia urbanistica, edilizia o tributaria,
presso i medesimi comuni o le loro forme associative.
2. Le designazioni sono effettuate previa consultazione degli enti
locali interessati e garantendo il coinvolgimento del Consorzio dei
comuni della provincia autonoma di Bolzano.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte
del competente direttore regionale dell'Agenzia delle entrate,
l'ANCI, per ciascuna sezione di ogni commissione censuaria locale,
designa almeno quattro componenti dotati di esperienza professionale
coerente con le competenze della sezione stessa e comunica le
designazioni al Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha
sede la rispettiva commissione censuaria locale, dandone notizia al
direttore regionale richiedente. Il Presidente del tribunale nella
cui circoscrizione ha sede la rispettiva commissione censuaria locale
opera la scelta di un componente effettivo e di uno supplente, ai
sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo.
4. Le comunicazioni sono effettuate, di norma, tramite PEC.