Art. 3 
 
 
                     Designazione dei componenti 
                della commissione censuaria centrale 
 
  1. Le  designazioni  dei  componenti  della  commissione  censuaria
centrale sono effettuate fra professori universitari, fra  dipendenti
comunali con qualifica dirigenziale, o  fra  esperti  in  materia  di
catasto, di economia, di estimo rurale ed urbano o di  statistica  ed
econometria. 
  2. Entro novanta giorni dal ricevimento della  richiesta  da  parte
del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  l'ANCI,  per  ciascuna
sezione della commissione censuaria centrale, designa due  componenti
effettivi  e  due   componenti   supplenti   dotati   di   esperienza
professionale coerente con  le  competenze  della  sezione  stessa  e
comunica le designazioni al Ministero dell'economia e delle finanze e
al direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  3. La comunicazione e' effettuata, di norma, tramite PEC.