Art. 3
Designazione dei componenti
della commissione censuaria centrale
1. Le designazioni dei componenti della commissione censuaria
centrale sono effettuate fra professori universitari, fra dipendenti
comunali con qualifica dirigenziale, o fra esperti in materia di
catasto, di economia, di estimo rurale ed urbano o di statistica ed
econometria.
2. Entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte
del direttore dell'Agenzia delle entrate, l'ANCI, per ciascuna
sezione della commissione censuaria centrale, designa due componenti
effettivi e due componenti supplenti dotati di esperienza
professionale coerente con le competenze della sezione stessa e
comunica le designazioni al Ministero dell'economia e delle finanze e
al direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. La comunicazione e' effettuata, di norma, tramite PEC.