Art. 15 
 
 
                   Uffici periferici del Ministero 
 
  1. Ai fini di un impiego razionale ed efficace delle risorse umane,
finanziarie e strumentali presso gli uffici periferici del  Ministero
della  salute  (USMAF-SASN,  UVAC  e  UVAC-PIF),   entro   sei   mesi
dall'entrata in vigore del presente provvedimento  si  provvede,  con
uno  o  piu'  decreti  ministeriali  e  fatte  salve  le   forme   di
partecipazione  sindacale  previste  dalla   normativa   vigente,   a
riorganizzare  a  livello  interregionale  le  funzioni  di  supporto
all'attivita' tecnica, attraverso la creazione di servizi comuni  per
la gestione centralizzata  degli  aspetti  amministrativo  contabili,
logistici e finanziari.