Art. 15 Uffici periferici del Ministero 1. Ai fini di un impiego razionale ed efficace delle risorse umane, finanziarie e strumentali presso gli uffici periferici del Ministero della salute (USMAF-SASN, UVAC e UVAC-PIF), entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento si provvede, con uno o piu' decreti ministeriali e fatte salve le forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, a riorganizzare a livello interregionale le funzioni di supporto all'attivita' tecnica, attraverso la creazione di servizi comuni per la gestione centralizzata degli aspetti amministrativo contabili, logistici e finanziari.