IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo
1978 che individua, all'art. 1, l'ambito territoriale di  riferimento
per  la  programmazione   e   l'attuazione   degli   interventi   nel
Mezzogiorno; 
  Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980 n. 784,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  la  realizzazione  del
Programma generale di metanizzazione del  Mezzogiorno  attraverso  la
concessione ai Comuni e loro Consorzi di contributi in conto capitale
e in conto interessi a carico delle risorse nazionali; 
  Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.  96,  che
demanda   al    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,   oggi   Ministero   dello   sviluppo    economico,
l'attivita' istruttoria prevista dall'art. 11 della predetta legge n.
784/1980, secondo le direttive del Comitato interministeriale per  la
programmazione economica; 
  Vista la legge n. 266 del 7 agosto  1997  «Interventi  urgenti  per
l'economia» e in particolare l'art. 9, come modificato  dall'art.  28
della legge n. 144 del 17 maggio 1999, che detta disposizioni per  il
«Completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e  dei
comuni montani del centro-nord»; 
  Visto il decreto legislativo del 31 maggio  2011,  n.  88,  recante
disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi  speciali
per la rimozione di squilibri economici  e  sociali,  il  quale,  tra
l'altro, dispone che il  FAS  di  cui  all'art.  61  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) assume la  denominazione  di
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); 
  Visto l'art. 1, comma 319 della legge n. 147 del 27 dicembre  2013,
che  prevede  l'assegnazione  di  risorse,  con  delibera  di  questo
Comitato, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2014
al 2020, al fine di consentire  il  completamento  del  Programma  di
metanizzazione del Mezzogiorno mediante la concessione, ai  comuni  e
ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino a  un  massimo
del  54  per  cento  del  costo  dell'investimento  previsto  per  la
realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano,  che
saranno erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno  il
25 percento della spesa ammessa al finanziamento; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
aprile 2014 (G.U. n. 122 del 28 maggio 2014), con il quale  e'  stata
conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, Segretario del Consiglio dei  ministri,  la  delega  ad
esercitare le funzioni  di  cui  all'art.  7,  commi  26  e  27,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, relative tra l'altro alla gestione  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione (FSC); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  20  gennaio
2015,  recante  «Disciplina  dei  compiti  e  delle   attivita'   del
Dipartimento per le politiche di coesione»; 
  Viste le proprie delibere n. 67  del  25  ottobre  1984  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 17 novembre 1984, n.  78  del  18
dicembre 1986 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  21  del  27
gennaio 1987, rettificata  con  Gazzetta  Ufficiale  n.  268  del  16
novembre 1989,  e  n.  14  dell'11  febbraio  1988  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 marzo 1988, rettificata con  Gazzetta
Ufficiale n. 278  del  26  novembre  1988,  con  le  quali  e'  stato
approvato il programma generale di metanizzazione del  Mezzogiorno  e
l'articolazione dello stesso in due interventi  operativi  -  vale  a
dire un triennio ed un successivo biennio - sulla base delle  risorse
finanziarie stanziate; 
  Viste le proprie delibere n. 17 del 30 luglio 1991 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 1991, n.  61  del  12  agosto
1992 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  220  del  18  settembre
1992, n. 17 del 7 aprile 1993 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
117 del 21 maggio 1993, n. 21 del  16  marzo  1994  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1994, n.  39  del  13  marzo
1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17  maggio  1996,
n. 46 del 21 marzo 1997 pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  131
del 7 giugno 1997, n. 99 del 30 giugno 1999 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 16 settembre  1999,  n.  26  dell'8  marzo  2001
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001, n.  19
del 9 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169  del  23
luglio 2003 e n. 28 del 29 settembre 2004 pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 278 del 26  novembre  2004,  con  le  quali  sono  stati
definiti i criteri per l'istruttoria delle domande  di  finanziamento
relative al programma generale di metanizzazione  del  Mezzogiorno  e
apportate alcune modifiche tecniche a detto programma; 
  Considerato che ai sensi dell'art.  4,  comma  1,  lettera  X,  del
Regolamento generale di esenzione - «Regolamento»  (UE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, i contributi concessi ai comuni
aventi diritto per la realizzazione delle reti di  distribuzione  del
gas metano, in attuazione della richiamata legge n. 147/2013 non sono
soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art.  108,  paragrafo  3,
del Trattato; 
  Considerato inoltre che le linee guida per gli aiuti  di  Stato  ad
energia  e  ambiente  -  Comunicazione  della   Commissione   recante
«Disciplina in materia di aiuti di Stato  a  favore  dell'ambiente  e
dell'energia  2014-2020»,  conferma  il  contenuto   del   richiamato
«Regolamento»; 
  Vista la  nota  n.  19515  dell'8  agosto  2014  con  la  quale  il
Sottosegretario di Stato del Ministero dello  sviluppo  economico  ha
trasmesso  la  proposta  per  l'assegnazione  di   risorse   per   il
completamento del Programma di metanizzazione del Mezzogiorno; 
  Vista la nota informativa per il Dipe n. 15585 dell'8 agosto  2014,
allegata alla  detta  proposta,  con  la  quale  il  Ministero  dello
sviluppo economico ha individuato le linee  guida  per  stabilire  le
procedure da seguire per la concessione dei contributi previsti dalla
citata legge n. 147/2013; 
  Considerato che nella medesima nota informativa viene indicato  che
la destinazione delle  risorse  dovra'  riguardare  esclusivamente  i
comuni  del  Mezzogiorno  ai  quali  non  siano  mai  stati  concessi
contributi nazionali regionali e/o comunitari per  la  metanizzazione
del  proprio  territorio  o  comunque  non  dotati  di  una  rete  di
distribuzione del gas,  e  che  con  il  termine  «Mezzogiorno»  deve
intendersi l'insieme dei  territori  di  cui  al  richiamato  DPR  n.
218/1978, includente le regioni Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,
Basilicata, Calabria e Sicilia,  nonche'  le  province  di  Latina  e
Frosinone, i comuni della provincia di Rieti  gia'  compresi  nell'ex
circondario di Cittaducale, i comuni della provincia di Roma compresi
nella zona della bonifica di Latina e i comuni  compresi  nella  zona
del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, con  esclusione  della
Sardegna (destinataria di un apposito programma di metanizzazione)  e
dell'isola d'Elba, nonche' degli interi territori dei comuni di Isola
del  Giglio  e  di  Capraia  Isola  (per  oggettivi  problemi  legati
all'approvvigionamento di detti territori); 
  Considerato inoltre che nella suddetta proposta  viene  individuato
il procedimento per l'erogazione dei contributi di cui al  richiamato
art. 1, comma 319, della  legge  n.  147/2013,  prevedendo  che,  nel
rispetto delle norme che regolamentano la gestione delle risorse  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, le  risorse  dovranno  confluire
sugli appositi capitoli di spesa del Ministero dell'economia e  delle
finanze che provvedera', in quanto soggetto titolato, ad emettere per
ciascun Comune il relativo decreto di concessione dei contributi e  a
versare le risorse del Fondo FSC  sui  conti  correnti  di  tesoreria
centrale sui quali e'  abilitata  ad  operare  la  Cassa  depositi  e
prestiti; 
  Vista la successiva nota informativa per il Dipe n.  21853  del  17
novembre 2014 del Ministero dello sviluppo  economico  con  la  quale
sono  state  introdotte  alcune  modifiche   ed   integrazioni   alla
precedente proposta dell'8 agosto 2014 ed  in  particolare  e'  stata
predisposta una nuova tabella  in  cui  sono  stati  rideterminati  i
livelli di contributo in conto capitale  concedibili,  prevedendo  un
livello massimo pari al 50% del costo dell'investimento complessivo; 
  Considerato che la suddetta tabella e' stata predisposta alla  luce
dei criteri Eurostat vigenti che prevedono, per la  contabilizzazione
delle operazioni di partenariato pubblico-privato,  che  in  caso  di
contributo pubblico superiore al 50% del costo  dell'investimento  la
maggior parte dei rischi rimarrebbe allocata  a  carico  della  parte
pubblica  e  conseguentemente  inciderebbe   sull'indebitamento   per
l'intero importo dell'investimento; 
  Vista  la  nota  n.  98820  del  18  dicembre  2014  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato, con la  quale,  in  relazione  al  testo  della
proposta che prevede di attribuire  ai  Comuni  e  loro  consorzi  un
contributo in conto capitale oltre la  soglia  del  50%  della  spesa
preventivata, in contrasto con i criteri adottati per  le  operazioni
di partenariato pubblico-privato, viene suggerito  di  attribuire  le
risorse nel limite del 50%  del  costo  complessivo  delle  opere  da
realizzare per la distribuzione urbana e territoriale del gas metano; 
  Ritenuto di dover definire i tempi e le modalita' di  trasferimento
delle successive quote di anticipazione, a valere sulle  risorse  del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, destinate al  completamento  del
Programma  generale  di  metanizzazione  del  Mezzogiorno  ai   sensi
dell'art. 1, comma 319 della richiamata legge n. 147/2013; 
  Ritenuto altresi' di dover fissare i termini per  la  presentazione
delle istanze di finanziamento da parte dei  comuni  aventi  diritto,
nonche' i criteri di priorita' da seguirsi nell'esame  delle  istanze
stesse per la concessione dei  contributi  previsti  dalla  legge  n.
147/2013 sopra citata; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista l'odierna  nota  n.  422-P,  predisposta  congiuntamente  dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero
dell'economia e delle finanze e posta a base  della  presente  seduta
del  Comitato,  contenente  le  osservazioni  e  le  prescrizioni  da
recepire nella presente delibera e  in  particolare  la  prescrizione
relativa al non superamento della soglia  del  50%  al  fine  di  non
incidere sui saldi di finanza pubblica alla luce dei criteri Eurostat
vigenti che prevedono per la contabilizzazione  delle  operazioni  di
partenariato pubblico-privato, che in  caso  di  contributo  pubblico
superiore al 50% del costo dell'investimento  la  maggior  parte  dei
rischi  rimarrebbe  allocata  a  carico  della   parte   pubblica   e
conseguentemente inciderebbe sull'indebitamento per l'intero  importo
dell'investimento; 
 
                              Delibera: 
 
1. Assegnazione delle risorse. 
  1.1.  Con  la  presente  delibera   e'   assegnato   al   Ministero
dell'economia e delle finanze l'importo di 20  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 per un ammontare complessivo  di
140 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione, periodo di programmazione 2014 - 2020, finalizzato  al
completamento  del   Programma   generale   di   metanizzazione   del
Mezzogiorno di cui dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980 n.  784,
e successive modifiche ed integrazioni. 
  1.2. Alla medesima  finalita'  di  cui  al  punto  precedente  sono
destinate  le  risorse  che  eventualmente  residuano  da  precedenti
stanziamenti  finalizzati  all'attuazione  del  richiamato  Programma
generale di  metanizzazione  del  Mezzogiorno,  nonche'  le  economie
risultanti in sede di emissione del decreto di accertamento finale di
spesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  1.3. A tale scopo e' autorizzata la concessione ai  Comuni  e  loro
consorzi di contributi in conto capitale, con un  minimo  del  45%  e
fino  ad  un  massimo  del  50%  della  spesa  preventivata  per   la
realizzazione delle opere di distribuzione urbana e territoriale  del
gas metano, secondo i criteri contenuti nella griglia parametrica  di
cui all'allegato 1 che fa parte integrante della presente delibera  e
che sostituisce, a tutti gli effetti, quella di  cui  all'allegato  2
alla delibera di questo Comitato n. 99 del 30 giugno 1999. 
2. Condizioni di ammissibilita'. 
  2.1. Non sono ammessi a finanziamento i comuni ai quali siano  gia'
stati concessi contributi pubblici nazionali, regionali, o comunitari
per la metanizzazione del proprio territorio o,  comunque,  i  comuni
gia' dotati di una rete di distribuzione del gas metano. 
  2.2. E' autorizzata la presentazione delle domande di contributo da
parte dei comuni del Mezzogiorno  secondo  i  tempi  e  le  modalita'
previste al successivo punto 4. 
  2.3. Ai sensi della legge n. 784/1980, e  successive  modifiche  ed
integrazioni, i contributi di cui al punto 1 della presente  delibera
sono  concessi  con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, previa istruttoria  tecnica  del  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
3. Modalita' di erogazione dei contributi. 
  3.1. Ai sensi della legge n.  51/1982  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, e della legge n. 147/2013 l'erogazione  dei  contributi
e' curata dalla Cassa Depositi e Prestiti  per  conto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  3.2. Nel rispetto delle procedure  che  regolamentano  la  gestione
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,  i  contributi
stanziati per il completamento del Programma  di  metanizzazione  del
Mezzogiorno, di cui al precedente  punto  1,  sono  resi  disponibili
attraverso successive quote di anticipazione, ciascuna  pari  al  12%
dell'importo globalmente destinato al  Programma,  da  trasferire  ai
pertinenti capitoli di spesa  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per il successivo versamento sui conti correnti di  tesoreria
centrale intestati allo stesso Ministero sui  quali  e'  abilitata  a
operare la Cassa depositi e prestiti per far fronte alle richieste di
erogazione dei contributi per le opere di metanizzazione. 
  3.3.  La  prima  quota  di   anticipazione   sara'   disposta   dal
Dipartimento per le politiche di coesione economica, su richiesta del
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   ad   esito   positivo
dell'istruttoria tecnica da  parte  del  Ministero  per  lo  sviluppo
economico dei  progetti  di  metanizzazione  dei  comuni  di  cui  al
successivo punto 4.1. 
  3.4. Le successive quote di anticipazione potranno essere  disposte
allorquando l'ammontare dei contributi erogati dalla Cassa depositi e
prestiti raggiunga il 60% dell'ultima quota ricevuta ed  il  100%  di
quelle precedentemente concesse, fermo  restando  il  limite  globale
degli stanziamenti annui stabiliti dalla legge. 
  3.5  I  livelli  di  spesa  atti  a  determinare   la   progressiva
maturazione delle varie anticipazioni sono documentati attraverso  il
monitoraggio del Programma di cui al punto 1.1, da  attuarsi  secondo
le modalita' previste per gli interventi finanziati dal Fondo per  lo
sviluppo e la coesione, e  la  relativa  attestazione  ad  opera  del
soggetto gestore del Programma. 
4.  Categorie  di  Comuni  titolati  a  presentare  la   domanda   di
contributo. 
  4.1. I comuni di Casamicciola (NA),  Lacco  Ameno  (NA),  Albanella
(SA) e Capaccio (SA), le cui  domande  di  contributo  corredate  dei
progetti  definitivi  dell'opera  sono  gia'  state   presentate   al
Ministero dello sviluppo economico entro  il  31  dicembre  2004,  ai
sensi delle delibere CIPE n. 99, del 30 giugno 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999,  e  n.  28,  del  29
settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  278  del  26
novembre 2004, dovranno confermare, o meno, la validita' tecnica e la
congruita' di spesa dei  progetti  a  suo  tempo  inoltrati,  dandone
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico  per  il  tramite
della societa' concessionaria, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione della presente delibera. 
  Nel caso in cui il progetto venga confermato,  il  Ministero  dello
sviluppo economico, in fase di istruttoria, provvedera' ad aggiornare
la misura del  contributo  finanziario  concedibile  sulla  base  dei
criteri contenuti nella griglia parametrica  di  cui  all'allegato  1
alla presente delibera. 
  In  caso  contrario  i  comuni  dovranno  far  pervenire  entro   i
successivi  novanta   giorni,   per   il   tramite   della   societa'
concessionaria,   il    nuovo    progetto    definitivo    dell'opera
opportunamente   adeguato    e/o    aggiornato,    corredato    della
documentazione di cui al successivo punto 5. 
  In particolare, la delibera comunale di approvazione  del  progetto
dovra' indicare la  nuova  copertura  finanziaria  dell'opera,  nella
misura prevista dalla griglia di cui  all'allegato  1  alla  presente
delibera. 
  4.2. I comuni non ancora metanizzati inclusi nel Programma generale
di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui agli elenchi allegati  alle
delibere di questo Comitato del 18 dicembre 1986 e 11 febbraio  1988,
e successive modifiche ed integrazioni, che intendano  avvalersi  dei
contributi previsti dalla presente delibera,  possono  presentare  al
Ministero dello sviluppo  economico,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e, per conoscenza, alla Cassa depositi e  prestiti,  la
domanda di contributo  corredata  della  documentazione  prevista  al
successivo punto 5, entro cinque mesi  dalla  data  di  pubblicazione
della presente delibera. 
  I comuni di  cui  sopra,  che  non  abbiano  ancora  provveduto  ad
affidare la  gestione  del  servizio,  possono  presentare  entro  il
richiamato termine di 5 mesi la sola domanda di contributo  senza  la
prescritta documentazione a corredo. 
  Entro  i  successivi  dodici  mesi   la   domanda   dovra'   essere
regolarizzata  con  l'inoltro  della   documentazione   prevista   al
successivo punto 5. 
  4.3. Gli altri comuni non metanizzati e non inclusi fra  quelli  di
cui ai punti 4.1 e 4.2, appartenenti alle  regioni  Abruzzo,  Molise,
Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria  e  Sicilia,  nonche'  alle
province di Latina e Frosinone, alla provincia di Rieti gia' compresi
nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni della provincia di Roma
compresi nella zona della bonifica di Latina  e  ai  comuni  compresi
nella zona del comprensorio di bonifica  del  fiume  Tronto,  possono
presentare  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e, per conoscenza, alla Cassa  depositi
e prestiti la domanda di ammissione ai contributi finanziari previsti
dalla legge n. 147/2013, corredata della documentazione  prevista  al
successivo punto 5, decorsi sei mesi e non oltre diciotto mesi  dalla
data di pubblicazione della presente delibera. 
  Ai predetti comuni, i contributi previsti dalla legge  n.  147/2013
verranno  concessi  compatibilmente   con   le   disponibilita'   che
residueranno dopo l'approvazione dei progetti presentati  dai  comuni
di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2. 
5. Modalita' di presentazione delle domande. 
  Entro  i  termini  di  cui  ai  punti  precedenti,  le  domande  di
contributo presentate dai comuni devono essere corredate: 
    della   richiesta   di   contributo   prodotta   dalla   societa'
concessionaria; 
    del progetto definitivo dell'opera - con doppia copia del Computo
Metrico Estimativo - da elaborare con riguardo all'assetto della rete
nazionale dei metanodotti, con esatta  individuazione  del  punto  di
riconsegna e dei  termini  temporali  in  cui  verra'  assicurata  la
effettiva  disponibilita'  del  gas  metano,  e  tenendo   conto   di
sopravvenute esigenze di carattere normativo,  economico  e  tecnico,
con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza e  salute  nei
cantieri; 
    della delibera comunale di approvazione del progetto indicante il
quadro economico riepilogativo di spesa e  la  copertura  finanziaria
risultante dall'applicazione dei livelli di contributo indicati nella
tabella riportata nell'allegato 1 alla presente delibera; 
    della Convenzione stipulata per regolamentare la concessione  del
servizio di distribuzione del gas; 
    del cronoprogramma dei lavori, con la puntuale individuazione dei
tempi  necessari  a  sviluppare  tutte  le  fasi   di   realizzazione
dell'intervento, controfirmato dal Direttore Lavori, dal  RUP  e  dal
legale rappresentante della societa' concessionaria. Le suddette fasi
saranno opportunamente monitorate e l'avanzamento fisico  dei  lavori
documentato  attraverso  la  produzione  di  un   apposito   tabulato
controfirmato    dal    legale    rappresentante    della    societa'
concessionaria, dal Direttore Lavori  e  dal  RUP,  da  redigere  con
cadenza mensile ed inoltrare al Ministero dello  sviluppo  economico.
Il tempo massimo concedibile per la realizzazione dell'intervento  e'
di quaranta mesi. Il Ministero dello sviluppo economico, per  casi  e
condizioni eccezionali che dovranno  essere  debitamente  motivati  e
comprovati, potra' concedere una unica proroga  al  termine  di  fine
lavori, della durata massima  non  superiore  alla  meta'  del  tempo
globalmente assentito per la realizzazione dell'intervento.  In  caso
di mancato  rispetto  delle  scadenze  il  Ministero  dello  sviluppo
economico propone al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  che
provvede  ad  emettere   il   relativo   decreto,   la   revoca   dei
finanziamenti. A  seguito  di  cio'  si  provvede  ad  incamerare  le
fidejussioni rilasciate dalle societa' concessionarie, in favore  dei
comuni beneficiari dei contributi di legge, a garanzia dei lavori non
coperti  da  finanziamento.  Tali  fidejussioni   dovranno   pertanto
rinnovarsi automaticamente ed avere validita' sino all'emissione  del
decreto finale di accertamento della spesa  da  parte  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. L'importo garantito andra' di volta in
volta commisurato alla quota parte dei lavori a carico della societa'
concessionaria, ancora da realizzare; 
    del  Piano  finanziario   dell'opera   indicante   i   fabbisogni
finanziari   previsti,   l'epoca   in   cui   gli   stessi   verranno
presumibilmente a maturazione, le possibili date di presentazione dei
vari Stati di avanzamento lavori (SAL), nonche' la consistenza  degli
stessi espressa in percentuale sull'avanzamento globale dell'opera. 
  La documentazione di cui al presente punto 5, fatta  eccezione  per
le polizze fideiussorie che  dovranno  essere  inoltrate  alla  Cassa
depositi  e  prestiti,  dovra'  essere  inviata   esclusivamente   al
Ministero dello sviluppo economico. 
6. Criteri di priorita' nell'istruttoria delle domande di  ammissione
ai contributi. 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 319, della legge n. 147 del 27 dicembre
2013, i contributi previsti dalla presente delibera  sono  attribuiti
nell'ordine: 
    a) ai comuni di cui al punto 4.1, le cui  domande  di  contributo
corredate  di  progetto  definitivo  dell'opera   sono   gia'   state
presentate al Ministero dello sviluppo economico entro il 31 dicembre
2004, ai sensi delle delibere di questo Comitato n. 99 del 30  giugno
1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  218  del  16  settembre
1999, e n. 28  del  29  settembre  2004,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004; 
    b) ai comuni di cui al punto 4.2, gia' inseriti nel programma  di
metanizzazione del Mezzogiorno, per i quali  risulti  individuato  il
punto di riconsegna del gas metano; 
    b.1) nell'ambito della priorita' di cui al punto b) si procedera'
in funzione del programma temporale di realizzazione dei  metanodotti
e, quindi, sulla base della effettiva disponibilita' del gas metano; 
    b.2)  nell'ambito  della  priorita'  di  cui  al  punto  b1)   si
procedera' sulla base di una graduatoria definita dal rapporto tra il
costo dell'investimento proposto per ciascun progetto e il numero  di
abitanti residenti sull'intero  territorio  comunale  rilevabile  dai
dati del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni
(costo per utente), dando preferenza  ai  comuni  il  cui  costo  per
utente risultera' piu' basso; 
    c) ai comuni di cui al precedente punto  4.2  gia'  inseriti  nel
programma di  metanizzazione  del  Mezzogiorno,  nel  rispetto  della
cronologia   di   perfezionamento   delle   relative    istanze    di
finanziamento, purche' sia assicurata la effettiva disponibilita' del
gas metano; 
    d) ai comuni di cui al precedente punto 4.3, nel  rispetto  della
cronologia   di   perfezionamento   delle   relative    istanze    di
finanziamento, purche' sia assicurata la effettiva disponibilita' del
gas metano. 
7. Spese ammissibili. 
  Sono ammissibili alle agevolazioni le spese effettuate dai comuni e
dai loro concessionari,  dal  1°  gennaio  2014,  relativamente  alle
seguenti voci: 
    progettazione, direzione lavori, indagini  geologiche,  sicurezza
dei cantieri, collaudo ed  eventuale  compenso  per  il  Responsabile
unico del procedimento (R.U.P.); 
    terreni; 
    spese per la costruzione della  rete  di  distribuzione,  nonche'
delle opere accessorie, compresi i materiali e le strumentazioni, con
esclusione  delle  opere  di  allacciamento  alle  utenze  (tubazioni
aeree), e della fornitura e posa dei misuratori di utenza; 
    spese per l'allacciamento ai metanodotti. 
8. Norme finali. 
  8.1. Qualora si renda necessario definire alcuni aspetti operativi,
essenzialmente di carattere tecnico,  non  espressamente  contemplati
nella presente delibera e  finalizzati  ad  assicurarne  la  piena  e
completa  attuazione,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  provvedera'
ad emanare un'apposita Circolare. 
  8.2.  Al  fine  di  consentire  a   questo   Comitato   un'adeguata
informazione sull'attuazione del  suddetto  Programma,  il  Ministero
dello sviluppo economico  dovra'  presentare  una  relazione  annuale
entro il 31 dicembre di ciascun anno, sullo stato di  utilizzo  delle
risorse assegnate con la presente delibera. 
    Roma, 28 gennaio 2015 
 
                            Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                                   con funzioni di Presidente         
                                             Padoan                   
Il Segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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