Art. 10 Commissione di trattamento per le monete non adatte alla circolazione 1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, per il trattamento delle monete inviate al C.N.A.C. ai sensi dell'art. 7, si applica una commissione pari al 5% del valore nominale delle monete inviate; detta commissione sara' incrementata di un ulteriore 15%, nel caso in cui il C.N.A.C. debba procedere ai controlli di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del Regolamento. 2. L'importo complessivo della commissione e' determinata ai sensi del precedente comma 1, dal C.N.A.C. stesso e comunicato alla competente Direzione Generale del Dipartimento del Tesoro - Ministero dell'economia e delle finanze che detrarra' detto importo dal valore delle monete da rimborsare al gestore del contante, ai sensi del successivo art. 15. 3. Ferma la facolta' del C.N.A.C., ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 3 del Regolamento, di rifiutare monete in euro il cui trattamento possa costituire grave pregiudizio per la salute del personale addetto o che non risultino imballate ed etichettate ai sensi del precedente art. 7, qualora nel quantitativo oggetto di una consegna siano presenti monete trattate con sostanze chimiche o altre sostanze pericolose che possano costituire potenziale rischio per la salute del personale, che richiedano l'utilizzo di mezzi di protezione e specifiche attrezzature per il trattamento, le commissioni di cui al comma 1 del presente articolo, sono ulteriormente incrementate del 20% del valore nominale delle monete consegnate e determinate nelle modalita' di cui al comma 2. 4. Nel caso in cui tra le monete in euro inviate come sospette di falsita' dai gestori del contante, risultino presenti, all'esito dei prescritti accertamenti, monete autentiche verra' applicata una commissione pari al 20% del valore delle monete risultate autentiche ancorche' non adatte alla circolazione. 5. La commissione del 20% di cui al precedente punto 4, e' determinata dal C.N.A.C. nelle modalita' stabilite al precedente punto 2. 6. Le spese di trasporto delle monete e gli altri costi correlati sono a carico del gestore del contante che provvede alla consegna ed all'eventuale ritiro presso il C.N.A.C..