Art. 10 
 
 
              Commissione di trattamento per le monete 
                    non adatte alla circolazione 
 
  1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9,  paragrafo  1  del
Regolamento, per il trattamento delle monete inviate al  C.N.A.C.  ai
sensi dell'art. 7, si applica una commissione pari al 5%  del  valore
nominale delle monete inviate; detta commissione  sara'  incrementata
di un ulteriore 15%, nel caso in cui il C.N.A.C. debba  procedere  ai
controlli di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del Regolamento. 
  2. L'importo complessivo della commissione e' determinata ai  sensi
del precedente  comma  1,  dal  C.N.A.C.  stesso  e  comunicato  alla
competente Direzione Generale del Dipartimento del Tesoro - Ministero
dell'economia e delle finanze che detrarra' detto importo dal  valore
delle monete da rimborsare al gestore  del  contante,  ai  sensi  del
successivo art. 15. 
  3. Ferma la  facolta'  del  C.N.A.C.,  ai  sensi  dell'articolo  11
paragrafo 3 del Regolamento, di  rifiutare  monete  in  euro  il  cui
trattamento possa costituire grave  pregiudizio  per  la  salute  del
personale addetto o che non risultino  imballate  ed  etichettate  ai
sensi del precedente art. 7, qualora nel quantitativo oggetto di  una
consegna siano presenti monete trattate con sostanze chimiche o altre
sostanze pericolose che possano costituire potenziale rischio per  la
salute  del  personale,  che  richiedano  l'utilizzo  di   mezzi   di
protezione  e  specifiche  attrezzature  per   il   trattamento,   le
commissioni  di  cui  al  comma  1  del   presente   articolo,   sono
ulteriormente incrementate del 20% del valore nominale  delle  monete
consegnate e determinate nelle modalita' di cui al comma 2. 
  4. Nel caso in cui tra le monete in euro inviate come  sospette  di
falsita' dai gestori del contante, risultino presenti, all'esito  dei
prescritti  accertamenti,  monete  autentiche  verra'  applicata  una
commissione pari al 20% del valore delle monete risultate  autentiche
ancorche' non adatte alla circolazione. 
  5. La commissione  del  20%  di  cui  al  precedente  punto  4,  e'
determinata dal C.N.A.C.  nelle  modalita'  stabilite  al  precedente
punto 2. 
  6. Le spese di trasporto delle monete e gli altri  costi  correlati
sono a carico del gestore del contante che provvede alla consegna  ed
all'eventuale ritiro presso il C.N.A.C..