Art. 11 Ritiro e rimborso di monete in euro non adatte alla circolazione 1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 2 del Regolamento, non verranno rimborsate le monete in euro non adatte alla circolazione che, alle verifiche del C.N.A.C., risultino volontariamente alterate o sottoposte ad un procedimento avente il prevedibile effetto di alterarle e si provvedera' alla loro distruzione.