Art. 11 
 
 
                 Ritiro e rimborso di monete in euro 
                    non adatte alla circolazione 
 
  1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 2 del
Regolamento, non verranno rimborsate le monete  in  euro  non  adatte
alla  circolazione  che,  alle  verifiche  del  C.N.A.C.,   risultino
volontariamente alterate o sottoposte ad un  procedimento  avente  il
prevedibile  effetto  di  alterarle  e  si  provvedera'   alla   loro
distruzione.