Art. 12 Predisposizione delle apparecchiature per il trattamento delle monete 1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento, ove il produttore delle apparecchiature per il trattamento delle monete intenda far effettuare presso i propri locali i test di cui all'articolo 4 del Regolamento, versera' all'entrata del bilancio dello Stato l'importo forfettario di euro 1.000,00 al giorno a copertura dei costi sostenuti dal C.N.A.C, sul capitolo 2391, di capo X, articolo 1, denominato «Proventi derivanti dalle attivita' svolte dal Centro Nazionale di Analisi delle monete».