Art. 12 
 
 
                Predisposizione delle apparecchiature 
                   per il trattamento delle monete 
 
  1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 1 del
Regolamento,  ove  il  produttore  delle   apparecchiature   per   il
trattamento delle monete  intenda  far  effettuare  presso  i  propri
locali i  test  di  cui  all'articolo  4  del  Regolamento,  versera'
all'entrata del bilancio dello Stato l'importo  forfettario  di  euro
1.000,00 al giorno a copertura dei costi sostenuti dal  C.N.A.C,  sul
capitolo 2391, di capo X, articolo 1, denominato «Proventi  derivanti
dalle attivita' svolte dal Centro Nazionale di Analisi delle monete».