Art. 13 
 
 
Obblighi di riferimento per le monete  sospette  di  falsita'  e  per
                 quelle non adatte alla circolazione 
 
  1. I soggetti tenuti per legge al ritiro dalla  circolazione  delle
monete sospette di falsita' inviano al C.N.A.C.  le  monete  che  non
sono state classificate  come  autentiche  a  seguito  dei  controlli
effettuati.  Le  monete   sospette   di   falsita'   sono   trasmesse
sollecitamente e, in ogni caso, entro il ventesimo giorno  lavorativo
successivo  a  quello  in  cui  le  stesse  sono  state  individuate.
Conseguentemente, l'articolo 2, comma 2, del  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 1° marzo 2002,  recante  «Modalita'
riguardanti il ritiro dalla circolazione delle monete  metalliche  in
euro sospette di falsita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, serie generale del 16 aprile 2002, n. 89, e' abrogato. 
  2. La trasmissione delle monete sospette di  falsita'  deve  essere
corredata dal verbale  di  ritiro,  rilasciato  dal  sistema  «SIRFE»
debitamente firmato, al  termine  della  registrazione  delle  monete
sospette di falsita' nel sistema stesso. 
  3. Le monete non adatte alla circolazione debbono essere consegnate
al C.N.A.C. con cadenza  trimestrale  accompagnate  dal  modello  «D»
allegato al presente decreto; copia del modello «D» e' rilasciata dal
gestore del contante all'eventuale interessato. 
  4. Le  monete  sospette  di  falsita'  e  quelle  non  idonee  alla
circolazione  debbono  essere  spedite  o  consegnate   al   seguente
indirizzo: C.N.A.C., c/o Sezione Zecca - Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato via Gino Capponi 49 - 00179 Roma.