Art. 13 Obblighi di riferimento per le monete sospette di falsita' e per quelle non adatte alla circolazione 1. I soggetti tenuti per legge al ritiro dalla circolazione delle monete sospette di falsita' inviano al C.N.A.C. le monete che non sono state classificate come autentiche a seguito dei controlli effettuati. Le monete sospette di falsita' sono trasmesse sollecitamente e, in ogni caso, entro il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono state individuate. Conseguentemente, l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° marzo 2002, recante «Modalita' riguardanti il ritiro dalla circolazione delle monete metalliche in euro sospette di falsita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale del 16 aprile 2002, n. 89, e' abrogato. 2. La trasmissione delle monete sospette di falsita' deve essere corredata dal verbale di ritiro, rilasciato dal sistema «SIRFE» debitamente firmato, al termine della registrazione delle monete sospette di falsita' nel sistema stesso. 3. Le monete non adatte alla circolazione debbono essere consegnate al C.N.A.C. con cadenza trimestrale accompagnate dal modello «D» allegato al presente decreto; copia del modello «D» e' rilasciata dal gestore del contante all'eventuale interessato. 4. Le monete sospette di falsita' e quelle non idonee alla circolazione debbono essere spedite o consegnate al seguente indirizzo: C.N.A.C., c/o Sezione Zecca - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato via Gino Capponi 49 - 00179 Roma.