Art. 14 Modalita' di invio al C.N.A.C. delle monete presentate dagli esibitori alla Banca d'Italia 1. Le monete non adatte alla circolazione presentate dagli esibitori alle Sezioni di Tesoreria dello Stato istituite presso le filiali della Banca d'Italia, sono spedite al C.N.A.C. dalle Sezioni di Tesoreria stesse, unitamente al verbale di ritiro di cui al modello «D» allegato al presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di verifica. Copia del verbale di ritiro e' rilasciata all'esibitore dalla Banca d'Italia. 2. La consegna delle monete di cui al punto 1., da parte degli esibitori, deve avvenire nel rispetto delle modalita' di confezionamento e di imballaggio di cui al precedente articolo 7. 3. Il rimborso delle monete di cui al punto 1. e' subordinato alle verifiche del C.N.A.C. e soggetto alle commissioni di trattamento di cui al precedente articolo 10. Sono esenti da commissioni le consegne al C.N.A.C., relative a ciascun esibitore, di monete non adatte alla circolazione sino a un massimo di un chilogrammo di monete per taglio e per anno. Nel caso in cui tale limite sia superato, le eccedenze sono assoggettate alle commissioni di cui al precedente articolo 10.