Art. 14 
 
 
Modalita'  di  invio  al  C.N.A.C.  delle  monete  presentate   dagli
                    esibitori alla Banca d'Italia 
 
  1.  Le  monete  non  adatte  alla  circolazione  presentate   dagli
esibitori alle Sezioni di Tesoreria dello Stato istituite  presso  le
filiali della Banca d'Italia, sono spedite al C.N.A.C. dalle  Sezioni
di Tesoreria stesse, unitamente  al  verbale  di  ritiro  di  cui  al
modello «D» allegato al presente decreto, per  lo  svolgimento  delle
attivita' di verifica. Copia del  verbale  di  ritiro  e'  rilasciata
all'esibitore dalla Banca d'Italia. 
  2. La consegna delle monete di cui al  punto  1.,  da  parte  degli
esibitori,  deve   avvenire   nel   rispetto   delle   modalita'   di
confezionamento e di imballaggio di cui al precedente articolo 7. 
  3. Il rimborso delle monete di cui al punto 1. e' subordinato  alle
verifiche del C.N.A.C. e soggetto alle commissioni di trattamento  di
cui al precedente articolo 10. Sono esenti da commissioni le consegne
al C.N.A.C., relative a ciascun esibitore, di monete non adatte  alla
circolazione sino a un massimo di un chilogrammo di monete per taglio
e per anno. Nel caso in cui tale limite sia  superato,  le  eccedenze
sono assoggettate alle commissioni di cui al precedente articolo 10.