Art. 15 Modalita' di rimborso delle monete non adatte alla circolazione e delle commissioni di trattamento 1. Al rimborso delle monete non adatte alla circolazione provvede, tramite le Filiali di Tesoreria dello Stato, la competente Direzione Generale del Dipartimento del Tesoro - Ministero dell'economia e delle finanze. 2. L'importo delle commissioni previste dall'art. 10 e' detratto dal valore delle monete da rimborsare ai sensi del comma 1 e versato, dalla medesima Direzione Generale, all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capitolo 2391, di capo X, articolo 1, denominato «Proventi derivanti dalle attivita' svolte dal Centro Nazionale di Analisi delle monete».