Art. 15 
 
 
Modalita' di rimborso delle monete non  adatte  alla  circolazione  e
                  delle commissioni di trattamento 
 
  1. Al rimborso delle monete non adatte alla circolazione  provvede,
tramite le Filiali di Tesoreria dello Stato, la competente  Direzione
Generale del Dipartimento del  Tesoro  -  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  2. L'importo delle commissioni previste dall'art.  10  e'  detratto
dal valore delle monete da rimborsare ai sensi del comma 1 e versato,
dalla medesima Direzione Generale,  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato con imputazione al  capitolo  2391,  di  capo  X,  articolo  1,
denominato «Proventi derivanti  dalle  attivita'  svolte  dal  Centro
Nazionale di Analisi delle monete».