Art. 16 
 
 
                  Controlli e interventi correttivi 
 
  1. Il C.N.A.C., al fine di accertare il rispetto delle disposizioni
in materia di gestione delle  monete,  effettua  controlli  presso  i
gestori del  contante,  acquisisce  informazioni,  atti  e  documenti
ritenuti utili alla verifica dell'idoneita'  e  dell'adeguatezza  del
processo di trattamento e autenticazione delle monete. 
  2.  Nel  corso  degli  accertamenti   ispettivi,   gli   incaricati
verificano: 
  l'assetto  organizzativo  adottato,  ivi  comprese  le  misure   di
addestramento del personale, la funzionalita' dei controlli  interni,
la capacita' di governo del  rischio  di  rimettere  in  circolazione
monete sospette false o non idonee alla circolazione; 
  la rispondenza tra  quanto  dichiarato  dal  gestore  del  contante
(anche tramite portale CASH-IT) e quanto rilevato sul posto; 
  la conformita' delle  apparecchiature  per  l'autenticazione  e  la
selezione delle monete alle disposizioni comunitarie e nazionali; 
  il funzionamento delle suddette apparecchiature e, in  particolare,
la loro capacita' di effettuare i  controlli  di  autenticita'  e  di
idoneita'; 
  le procedure che disciplinano l'operativita' e il  controllo  delle
suddette apparecchiature; 
  le procedure per il trattamento di monete sottoposte a verifica; 
  le modalita' con le quali sono  svolti  i  controlli  automatici  e
manuali di autenticita'; 
  la  rispondenza,  in  generale,  ai  requisiti  di   organizzazione
prescritti nell'articolo 6; 
  l'esistenza di procedure di  controllo  interno  per  la  periodica
verifica del corretto svolgimento delle attivita' in  ogni  luogo  di
contazione; 
  l'esistenza di procedure per la consegna al C.N.A.C.  delle  monete
sospette di falsita' e di quelle non adatte alla circolazione. 
  2. I gestori del contante,  sottoposti  a  controllo,  prestano  la
massima collaborazione nell'espletamento degli accertamenti. 
  3.  I  controlli  sono  effettuati  da  personale  qualificato  del
C.N.A.C., munito  di  lettera  di  incarico  a  firma  del  Dirigente
generale  della   competente   Direzione   generale   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  4. Gli incaricati possono chiedere l'esibizione di ogni documento o
atto   ritenuto   necessario   alla   verifica    dell'idoneita'    e
dell'adeguatezza  del  processo  di  autenticazione   delle   monete,
effettuare verifiche sulle monete trattate dal gestore del  contante,
nonche' prelevare - previa redazione di apposito verbale -  esemplari
di monete al fine di sottoporle a controlli di autenticita' presso il
C.N.A.C.; in tal caso il  soggetto  ispezionato  ha  diritto  di  far
presenziare un proprio rappresentante alla verifica. 
  5. Al termine della visita ispettiva verra' predisposta, a cura del
C.N.A.C., una relazione di ispezione conforme al modello «E» allegato
al presente decreto. 
  6. Entro sessanta giorni dalla conclusione degli  accertamenti,  le
risultanze  ispettive  sono  rese  note,  tramite  una  comunicazione
scritta, al Gestore del contante. Il termine puo'  essere  interrotto
qualora  sopraggiunga  la  necessita'  di  acquisire  nuovi  elementi
informativi. Unitamente alle conclusioni, il C.N.A.C. indica anche le
misure correttive e i tempi per la loro adozione. Nel caso  di  gravi
irregolarita'  il   C.N.A.C.   puo'   provvedere   al   fermo   delle
apparecchiature non idonee. 
  7. Il C.N.A.C. trasmette, tramite mezzo telematico  o  informatico,
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro,
entro il 31 marzo di  ogni  anno,  una  relazione  relativa  all'anno
precedente, sugli accertamenti effettuati, le  risultanze  ispettive,
le misure correttive e i provvedimenti adottati. 
  8. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui
al precedente comma 6, il gestore del contante rende note al C.N.A.C.
le proprie considerazioni in ordine ai rilievi  e  alle  osservazioni
formulate, dando anche  notizia  delle  misure  gia'  assunte  o  che
intende assumere ai fini della rimozione delle irregolarita' emerse. 
  9. Qualora i gestori del contante non abbiamo rimosso  le  suddette
irregolarita' o, in caso di inosservanza delle disposizioni di  legge
e  del  presente  decreto,  il  C.N.A.C.  contesta   formalmente   le
irregolarita'  riscontrate  o  le  inosservanze,  con  le   modalita'
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive  modifiche
e integrazioni ed entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni,
che decorrono dalla conclusione della fase  dell'accertamento.  Nella
lettera di contestazione e' indicata la competente Direzione Generale
del Dipartimento del  Tesoro  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze cui debbono essere  presentate,  entro  trenta  giorni  dalla
notifica della contestazione formale, le controdeduzioni ed eventuali
richieste  di  audizione  nonche'  di  presa  visione  dei  documenti
istruttori.  La  mancata   presentazione   di   controdeduzioni   non
pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria. 
  10. Il C.N.A.C., dandone comunicazione  al  gestore  del  contante,
trasmette, tramite mezzo telematico o  informatico,  alla  competente
Direzione  Generale  del  Dipartimento  del  Tesoro   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, la relazione ispettiva di cui al comma
5, le considerazioni formulate dal gestore del contante ai sensi  del
comma 8, e la contestazione formale di cui al comma 9. 
  11. L'inosservanza dei termini previsti dai commi 6 e 9 o  l'omessa
comunicazione  al  gestore  del  contante  ai  sensi  del  comma  10,
comportano l'estinzione dell'obbligazione al  pagamento  delle  somme
dovute per le sanzioni previste dal successivo art. 17. 
  12. Al fine di adottare i  previsti  provvedimenti  nei  rispettivi
ambiti di competenza, il C.N.A.C. e la Banca d'Italia,  si  scambiano
informative, dandone comunicazione alla competente Direzione Generale
del Dipartimento del  Tesoro  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, nei casi in cui, nel corso delle verifiche di competenza del
C.N.A.C., emergano infrazioni  e/o  anomalie  nel  trattamento  delle
banconote e, nel corso delle  verifiche  di  competenza  della  Banca
d'Italia, emergano infrazioni nel trattamento delle monete.