Art. 16 Controlli e interventi correttivi 1. Il C.N.A.C., al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di gestione delle monete, effettua controlli presso i gestori del contante, acquisisce informazioni, atti e documenti ritenuti utili alla verifica dell'idoneita' e dell'adeguatezza del processo di trattamento e autenticazione delle monete. 2. Nel corso degli accertamenti ispettivi, gli incaricati verificano: l'assetto organizzativo adottato, ivi comprese le misure di addestramento del personale, la funzionalita' dei controlli interni, la capacita' di governo del rischio di rimettere in circolazione monete sospette false o non idonee alla circolazione; la rispondenza tra quanto dichiarato dal gestore del contante (anche tramite portale CASH-IT) e quanto rilevato sul posto; la conformita' delle apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle monete alle disposizioni comunitarie e nazionali; il funzionamento delle suddette apparecchiature e, in particolare, la loro capacita' di effettuare i controlli di autenticita' e di idoneita'; le procedure che disciplinano l'operativita' e il controllo delle suddette apparecchiature; le procedure per il trattamento di monete sottoposte a verifica; le modalita' con le quali sono svolti i controlli automatici e manuali di autenticita'; la rispondenza, in generale, ai requisiti di organizzazione prescritti nell'articolo 6; l'esistenza di procedure di controllo interno per la periodica verifica del corretto svolgimento delle attivita' in ogni luogo di contazione; l'esistenza di procedure per la consegna al C.N.A.C. delle monete sospette di falsita' e di quelle non adatte alla circolazione. 2. I gestori del contante, sottoposti a controllo, prestano la massima collaborazione nell'espletamento degli accertamenti. 3. I controlli sono effettuati da personale qualificato del C.N.A.C., munito di lettera di incarico a firma del Dirigente generale della competente Direzione generale del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Gli incaricati possono chiedere l'esibizione di ogni documento o atto ritenuto necessario alla verifica dell'idoneita' e dell'adeguatezza del processo di autenticazione delle monete, effettuare verifiche sulle monete trattate dal gestore del contante, nonche' prelevare - previa redazione di apposito verbale - esemplari di monete al fine di sottoporle a controlli di autenticita' presso il C.N.A.C.; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica. 5. Al termine della visita ispettiva verra' predisposta, a cura del C.N.A.C., una relazione di ispezione conforme al modello «E» allegato al presente decreto. 6. Entro sessanta giorni dalla conclusione degli accertamenti, le risultanze ispettive sono rese note, tramite una comunicazione scritta, al Gestore del contante. Il termine puo' essere interrotto qualora sopraggiunga la necessita' di acquisire nuovi elementi informativi. Unitamente alle conclusioni, il C.N.A.C. indica anche le misure correttive e i tempi per la loro adozione. Nel caso di gravi irregolarita' il C.N.A.C. puo' provvedere al fermo delle apparecchiature non idonee. 7. Il C.N.A.C. trasmette, tramite mezzo telematico o informatico, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione relativa all'anno precedente, sugli accertamenti effettuati, le risultanze ispettive, le misure correttive e i provvedimenti adottati. 8. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 6, il gestore del contante rende note al C.N.A.C. le proprie considerazioni in ordine ai rilievi e alle osservazioni formulate, dando anche notizia delle misure gia' assunte o che intende assumere ai fini della rimozione delle irregolarita' emerse. 9. Qualora i gestori del contante non abbiamo rimosso le suddette irregolarita' o, in caso di inosservanza delle disposizioni di legge e del presente decreto, il C.N.A.C. contesta formalmente le irregolarita' riscontrate o le inosservanze, con le modalita' previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni ed entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni, che decorrono dalla conclusione della fase dell'accertamento. Nella lettera di contestazione e' indicata la competente Direzione Generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze cui debbono essere presentate, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione formale, le controdeduzioni ed eventuali richieste di audizione nonche' di presa visione dei documenti istruttori. La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria. 10. Il C.N.A.C., dandone comunicazione al gestore del contante, trasmette, tramite mezzo telematico o informatico, alla competente Direzione Generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, la relazione ispettiva di cui al comma 5, le considerazioni formulate dal gestore del contante ai sensi del comma 8, e la contestazione formale di cui al comma 9. 11. L'inosservanza dei termini previsti dai commi 6 e 9 o l'omessa comunicazione al gestore del contante ai sensi del comma 10, comportano l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dal successivo art. 17. 12. Al fine di adottare i previsti provvedimenti nei rispettivi ambiti di competenza, il C.N.A.C. e la Banca d'Italia, si scambiano informative, dandone comunicazione alla competente Direzione Generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, nei casi in cui, nel corso delle verifiche di competenza del C.N.A.C., emergano infrazioni e/o anomalie nel trattamento delle banconote e, nel corso delle verifiche di competenza della Banca d'Italia, emergano infrazioni nel trattamento delle monete.