Art. 17 
 
 
          Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa 
 
  1. Ai sensi dell'art. 8, comma 10 del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 350, convertito, con modificazioni, nella legge 23  novembre
2001, n. 409, come  sostituito  dall'art.  97  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  24
marzo 2012, n. 27, in caso  di  inosservanza  delle  disposizioni  di
legge e del presente decreto,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, applica nei confronti dei gestori del contante una  sanzione
amministrativa da euro 5.000 ad euro 50.000. 
  2.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   ai   fini
dell'irrogazione delle sanzioni e della loro  quantificazione,  tiene
conto della natura  e  della  gravita'  della  violazione  accertata,
nonche' delle conseguenze che  questa  determina  sulla  circolazione
delle monete. Assumono rilievo il mancato rispetto delle  regole  per
il ricircolo delle monete, modalita' e  termini  di  trasmissione  al
C.N.A.C. di quelle sospette di falsita' e di quelle non  idonee  alla
circolazione,  nonche'  le  disfunzioni  nel  sistema  dei  controlli
interni; particolare importanza e' altresi' attribuita  alle  carenze
nelle  segnalazioni  statistiche  al  C.N.A.C.  ed  al  non  corretto
funzionamento  delle  apparecchiature  addebitabile  al  gestore  del
contante. 
  3. Si applicano le disposizioni del «Regolamento recante attuazione
dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  come
modificato dall'articolo 7 della legge  n.  69/2009,  in  materia  di
termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione  dei  procedimenti
amministrativi di competenza  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  della  scuola  superiore  dell'economia  e  delle  finanze,
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di
finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della
Guardia  di  finanza»,  adottato  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri  30  giugno  2011,  n.  147.  Il  termine  non
superiore a  90  giorni  decorre  dalla  ricezione,  da  parte  della
competente  Direzione  Generale  del  Dipartimento  del  tesoro   del
Ministero dell'economia e delle finanze, della  relazione  ispettiva,
delle considerazioni formulate  dal  gestore  del  contante  e  della
contestazione formale. 
  4. A conclusione dell'istruttoria,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze -  Dipartimento  del  Tesoro,  determina,  con  decreto
motivato,  la  somma  dovuta  per  la  violazione,  ingiungendone  il
pagamento, o adotta un decreto di archiviazione. 
  5. Alle sanzioni amministrative non si applica l'articolo 16  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  6. Il decreto  sanzionatorio  o  il  decreto  di  archiviazione  e'
comunicato al gestore del contante unitamente alla motivazione  dello
stesso ed e' pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia
e delle finanze e del C.N.A.C.. 
  7. Il decreto  sanzionatorio  costituisce  titolo  esecutivo.  Alla
riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo,
secondo i termini e le modalita' previsti  dal  D.P.R.  23  settembre
1973, n. 602, come modificato dal  decreto  legislativo  26  febbraio
1999, n. 46 e successive modifiche e integrazioni. 
  8.  Avverso  il  decreto   sanzionatorio   puo'   essere   proposta
opposizione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre  1981,
n. 689, secondo la procedura e i termini  stabiliti  dall'articolo  6
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. E'  competente  in
via esclusiva il Tribunale di Roma. 
  9. L'opposizione non sospende il pagamento della sanzione.