Art. 17 Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409, come sostituito dall'art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, in caso di inosservanza delle disposizioni di legge e del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, applica nei confronti dei gestori del contante una sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 50.000. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni e della loro quantificazione, tiene conto della natura e della gravita' della violazione accertata, nonche' delle conseguenze che questa determina sulla circolazione delle monete. Assumono rilievo il mancato rispetto delle regole per il ricircolo delle monete, modalita' e termini di trasmissione al C.N.A.C. di quelle sospette di falsita' e di quelle non idonee alla circolazione, nonche' le disfunzioni nel sistema dei controlli interni; particolare importanza e' altresi' attribuita alle carenze nelle segnalazioni statistiche al C.N.A.C. ed al non corretto funzionamento delle apparecchiature addebitabile al gestore del contante. 3. Si applicano le disposizioni del «Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza», adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 147. Il termine non superiore a 90 giorni decorre dalla ricezione, da parte della competente Direzione Generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, della relazione ispettiva, delle considerazioni formulate dal gestore del contante e della contestazione formale. 4. A conclusione dell'istruttoria, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la violazione, ingiungendone il pagamento, o adotta un decreto di archiviazione. 5. Alle sanzioni amministrative non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il decreto sanzionatorio o il decreto di archiviazione e' comunicato al gestore del contante unitamente alla motivazione dello stesso ed e' pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e del C.N.A.C.. 7. Il decreto sanzionatorio costituisce titolo esecutivo. Alla riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini e le modalita' previsti dal D.P.R. 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modifiche e integrazioni. 8. Avverso il decreto sanzionatorio puo' essere proposta opposizione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo la procedura e i termini stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. E' competente in via esclusiva il Tribunale di Roma. 9. L'opposizione non sospende il pagamento della sanzione.