Art. 18 
 
 
            Segnalazioni statistiche e loro trasmissione 
 
  1. I gestori del contante devono accreditarsi  al  portale  CASH-IT
della Banca d'Italia, al fine di inviare al C.N.A.C.  informazioni  e
dati periodici  che  vengono  utilizzati  allo  scopo  di  monitorare
l'attivita' di ricircolo delle monete. Le modalita' di accreditamento
al portale, le istruzioni per l'invio delle segnalazioni,  i  periodi
di riferimento per le segnalazioni, la tipologia dei dati necessari e
la  lista  delle  apparecchiature,   saranno   riportate   nel   sito
http://www.ipzs.it/ext/cnac.html.     Nel     periodo      precedente
all'attivazione del Portale il gestore dovra' utilizzare  il  modello
«F» allegato al  presente  decreto.  Il  C.N.A.C.  potra'  pubblicare
rapporti e statistiche utilizzando i dati acquisiti, aggregandoli  in
modo che non possano essere attribuiti a singoli soggetti. 
  2. I gestori del contante, anche quando si  avvalgono  di  soggetti
esterni  alla  propria  organizzazione  per   l'effettuazione   delle
segnalazioni, sono responsabili della correttezza delle  informazioni
di loro competenza inviate al C.N.A.C. e del rispetto dei termini  di
invio. 
  3.  Le  segnalazioni  devono  essere  effettuate  dai  gestori  del
contante  che  partecipano  all'attivita'  di  ricircolo   procedendo
all'autenticazione delle monete  con  l'utilizzo  di  apparecchiature
automatiche.