Art. 18 Segnalazioni statistiche e loro trasmissione 1. I gestori del contante devono accreditarsi al portale CASH-IT della Banca d'Italia, al fine di inviare al C.N.A.C. informazioni e dati periodici che vengono utilizzati allo scopo di monitorare l'attivita' di ricircolo delle monete. Le modalita' di accreditamento al portale, le istruzioni per l'invio delle segnalazioni, i periodi di riferimento per le segnalazioni, la tipologia dei dati necessari e la lista delle apparecchiature, saranno riportate nel sito http://www.ipzs.it/ext/cnac.html. Nel periodo precedente all'attivazione del Portale il gestore dovra' utilizzare il modello «F» allegato al presente decreto. Il C.N.A.C. potra' pubblicare rapporti e statistiche utilizzando i dati acquisiti, aggregandoli in modo che non possano essere attribuiti a singoli soggetti. 2. I gestori del contante, anche quando si avvalgono di soggetti esterni alla propria organizzazione per l'effettuazione delle segnalazioni, sono responsabili della correttezza delle informazioni di loro competenza inviate al C.N.A.C. e del rispetto dei termini di invio. 3. Le segnalazioni devono essere effettuate dai gestori del contante che partecipano all'attivita' di ricircolo procedendo all'autenticazione delle monete con l'utilizzo di apparecchiature automatiche.