Art. 20 Relazioni e comunicazioni istituzionali 1. La competente Direzione Generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze trasmette al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per quanto di competenza, il decreto sanzionatorio adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti dei gestori del contante, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dal presente decreto. 2. Il C.N.A.C., nelle materie di competenza, predispone e inoltra, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, le relazioni e le comunicazioni previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, nonche' le informazioni periodiche e le segnalazioni statistiche richieste dalle Autorita' istituzionali, ivi compresa la Relazione sullo stato dell'autenticazione delle monete in euro di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del Regolamento.