Art. 20 
 
 
               Relazioni e comunicazioni istituzionali 
 
  1. La competente Direzione Generale del Dipartimento del Tesoro del
Ministero dell'economia e delle  finanze  trasmette  al  Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,  per  quanto  di
competenza,  il  decreto   sanzionatorio   adottato   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze nei confronti dei gestori del contante,
in caso di inosservanza  delle  disposizioni  previste  dal  presente
decreto. 
  2. Il C.N.A.C., nelle materie di competenza, predispone e  inoltra,
dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze,  le
relazioni e le comunicazioni  previste  dalla  normativa  dell'Unione
europea  e  nazionale,  nonche'  le  informazioni  periodiche  e   le
segnalazioni statistiche richieste dalle Autorita' istituzionali, ivi
compresa la Relazione sullo stato dell'autenticazione delle monete in
euro di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del Regolamento.