Art. 3 Comunicazione di inizio esercizio attivita' 1. I gestori del contante comunicano al C.N.A.C. l'inizio di esercizio attivita' di gestione del contante, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i gestori del contante che iniziano tale attivita' successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita'. 2. I gestori del contante che svolgono l'attivita' di autenticazione con l'uso di apparecchiature automatiche devono: a. utilizzare il modello «A» allegato, per la comunicazione al C.N.A.C. dell'inizio esercizio attivita' di gestione del contante; b. trasmettere il modello di cui al punto a) anche nel caso in cui abbiano gia' provveduto ad inviare alla Banca d'Italia la comunicazione di esercizio attivita' relativamente al trattamento di banconote denominate in euro. 3. I gestori del contante che svolgono l'attivita' di autenticazione delle monete esclusivamente mediante controlli manuali o che esternalizzano completamente i controlli, non sono considerati «enti segnalanti» e devono comunicare l'attivita' di gestione del contante utilizzando il modello «A1» allegato nei termini di cui ai precedenti commi 1 e 2. 4. La cessazione dall'esercizio dell'attivita' e qualsiasi altra variazione nei dati segnalati dovra' essere tempestivamente comunicata al C.N.A.C. facendo riferimento alla comunicazione di inizio esercizio attivita'. 5. Le comunicazioni di inizio, cessazione o variazione esercizio attivita' di gestione del contante dovranno essere inviate al C.N.A.C., Centro Nazionale di Analisi delle Monete, c/o «Sezione Zecca», via Gino Capponi 49, 00179 Roma, tramite pec all'indirizzo: cnac.it@pec.ipzs.it