Art. 3 
 
 
             Comunicazione di inizio esercizio attivita' 
 
  1. I gestori  del  contante  comunicano  al  C.N.A.C.  l'inizio  di
esercizio attivita' di gestione del  contante,  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore  del  presente  decreto.  Per  i  gestori  del
contante che iniziano tale attivita' successivamente  all'entrata  in
vigore del presente decreto, la comunicazione deve essere  effettuata
entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita'. 
  2.  I  gestori   del   contante   che   svolgono   l'attivita'   di
autenticazione con l'uso di apparecchiature automatiche devono: 
  a. utilizzare il modello «A»  allegato,  per  la  comunicazione  al
C.N.A.C. dell'inizio esercizio attivita' di gestione del contante; 
  b. trasmettere il modello di cui al punto a) anche nel caso in  cui
abbiano  gia'  provveduto  ad  inviare   alla   Banca   d'Italia   la
comunicazione di esercizio attivita' relativamente al trattamento  di
banconote denominate in euro. 
  3.  I  gestori   del   contante   che   svolgono   l'attivita'   di
autenticazione delle monete esclusivamente mediante controlli manuali
o che esternalizzano completamente i controlli, non sono  considerati
«enti segnalanti» e devono comunicare  l'attivita'  di  gestione  del
contante utilizzando il modello «A1» allegato nei termini di  cui  ai
precedenti commi 1 e 2. 
  4. La cessazione dall'esercizio dell'attivita'  e  qualsiasi  altra
variazione  nei  dati   segnalati   dovra'   essere   tempestivamente
comunicata al C.N.A.C.  facendo  riferimento  alla  comunicazione  di
inizio esercizio attivita'. 
  5. Le comunicazioni di inizio, cessazione  o  variazione  esercizio
attivita'  di  gestione  del  contante  dovranno  essere  inviate  al
C.N.A.C., Centro Nazionale di  Analisi  delle  Monete,  c/o  «Sezione
Zecca», via Gino Capponi 49, 00179 Roma, tramite  pec  all'indirizzo:
cnac.it@pec.ipzs.it