Art. 4 
 
 
              Autenticazione delle monete e trattamento 
               di quelle non adatte alla circolazione 
 
  1. L'autenticazione delle monete ed il trattamento  di  quelle  non
adatte alla circolazione sono volte a preservare  l'integrita'  e  lo
stato di conservazione del circolante metallico mediante: 
  a. l'individuazione  di  quelle  sospette  di  falsita'  attraverso
controlli  di  autenticita'   che   analizzino   le   caratteristiche
distintive e di sicurezza; 
  b. la verifica di quelle che, per il loro stato  di  conservazione,
sono adatte a essere rimesse in circolazione. 
  2. I controlli di autenticita' per il ricircolo delle  monete  sono
effettuati    automaticamente    con    l'utilizzo    esclusivo    di
apparecchiature per il trattamento delle monete presenti nella  lista
delle apparecchiature ovvero  precedentemente  inserite  nella  lista
delle apparecchiature stessa, oppure manualmente; in ogni caso ci  si
dovra' avvalere di personale qualificato e adeguatamente formato. 
  3.  Le  monete  denominate  in  euro  possono  essere  rimesse   in
circolazione dai gestori del contante esclusivamente nel caso in  cui
abbiano superato i prescritti controlli di autenticita'.