Art. 4 Autenticazione delle monete e trattamento di quelle non adatte alla circolazione 1. L'autenticazione delle monete ed il trattamento di quelle non adatte alla circolazione sono volte a preservare l'integrita' e lo stato di conservazione del circolante metallico mediante: a. l'individuazione di quelle sospette di falsita' attraverso controlli di autenticita' che analizzino le caratteristiche distintive e di sicurezza; b. la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono adatte a essere rimesse in circolazione. 2. I controlli di autenticita' per il ricircolo delle monete sono effettuati automaticamente con l'utilizzo esclusivo di apparecchiature per il trattamento delle monete presenti nella lista delle apparecchiature ovvero precedentemente inserite nella lista delle apparecchiature stessa, oppure manualmente; in ogni caso ci si dovra' avvalere di personale qualificato e adeguatamente formato. 3. Le monete denominate in euro possono essere rimesse in circolazione dai gestori del contante esclusivamente nel caso in cui abbiano superato i prescritti controlli di autenticita'.