Art. 6 Requisiti di organizzazione 1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 6 del Regolamento, e' fatto obbligo ai gestori del contante, nel trattamento delle monete denominate in euro, di strutturare la propria organizzazione sulla base dei seguenti criteri: a) disponibilita' di adeguate risorse tecnologiche per l'utilizzo delle apparecchiature automatiche per il trattamento delle monete, conformi a quelle di cui alla lista delle apparecchiature. Tali apparecchiature debbono essere utilizzate secondo le impostazioni di fabbrica. Nei contratti di fornitura delle apparecchiature deve essere attestato espressamente che le modalita' di installazione e di funzionamento siano conformi alle caratteristiche del modello pubblicato nella lista delle apparecchiature; deve essere inoltre predisposto e aggiornato, per ciascuna apparecchiatura, un programma di manutenzione per la conservazione nel tempo delle caratteristiche di fabbrica; b) utilizzo di personale qualificato e formato a svolgere l'attivita' di controllo dell'autenticita' e dell'idoneita' delle monete. In particolare, i soggetti che operano con le monete dovranno conoscere le differenti caratteristiche delle monete autentiche, saper distinguere le monete sospette di falsita' da quelle autentiche non idonee alla circolazione. L'idoneita' del personale dovra' essere attestato attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione o come previsto nel successivo articolo 8; c) definizione di un manuale di procedure che disciplina le modalita' di espletamento delle differenti fasi del processo di trattamento delle monete, con l'indicazione delle responsabilita' degli addetti. In particolare: I) individuazione, per ciascuna fase di lavorazione delle monete, delle modalita' operative che consentano di gestire quelle sospette di falsita', quelle inidonee a circolare e quelle ricircolabili. Analoghi criteri deve soddisfare la sistemazione delle monete in idonei locali di sicurezza; II) definizione delle procedure per la pronta compilazione del verbale di ritiro delle monete sospette di falsita' attraverso il Sistema di Rilevazione Falsi Euro (SIRFE), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e la trasmissione di copia di questo al C.N.A.C. insieme alle monete. Parimenti, deve essere disciplinata la consegna al C.N.A.C. delle monete non piu' idonee alla circolazione; d) predisposizione di flussi informativi interni per assicurare che il personale sia consapevole del ruolo svolto e sia a conoscenza delle procedure da seguire per il corretto svolgimento delle proprie attivita'. A tal fine esso deve avere la disponibilita' della relativa documentazione, in particolare, i manuali operativi forniti a corredo di ciascuna apparecchiatura; e) assetto dei controlli interni, che garantisca il rispetto delle procedure aziendali nelle varie fasi del processo di lavoro, prevedendo un sistema per la pronta rilevazione di carenze e anomalie, la segnalazione delle medesime ai competenti livelli di controllo e la verifica dei conseguenti interventi correttivi e preventivi; f) misure per la corretta e tempestiva registrazione dei fatti gestionali e per l'invio al C.N.A.C. dei flussi informativi richiesti. In tale ambito assume specifico rilievo la registrazione delle fasi di trattamento delle monete al fine di consentirne la tracciabilita' lungo la filiera, nonche' le misure per tutelare la sicurezza delle monete, in tutte le fasi di trattamento: presa in carico, contazione e cernita delle monete, confezionamento, movimentazioni e passaggi di valori interni, custodia e reimmissione in circolazione. Per le stesse finalita', nei locali in cui si svolge la lavorazione dei valori potra' accedere esclusivamente il personale risultante in appositi registri. 2. Il C.N.A.C. verifica l'attuazione dei richiamati criteri organizzativi applicando il principio di proporzionalita' per tener conto della dimensione, complessita' e operativita' del gestore del contante. 3. I gestori del contante che esternalizzano, in tutto o in parte, il trattamento di autenticazione delle monete ad altro gestore del contante, debbono adeguatamente valutare e verificare le capacita' professionali e l'idoneita' organizzativa del soggetto che viene incaricato. Le verifiche effettuate al momento dell'avvio del rapporto contrattuale sono accompagnate da una costante azione di controllo sul corretto svolgimento delle attivita' esternalizzate da parte del gestore del contante committente. 4. I soggetti committenti stipulano con i soggetti incaricati un contratto che, nel fissare adeguati livelli di servizio, preveda, fra l'altro: l'obbligo del soggetto incaricato di attenersi alle disposizioni, ivi comprese quelle impartite dal C.N.A.C., in materia di autenticazione e selezione delle monete ai fini del ricircolo, con particolare riguardo all'utilizzo di apparecchiature conformi; l'obbligo del soggetto incaricato, in applicazione del criterio di segregazione, di garantire, a partire dal prelievo e in ogni fase della trattazione delle monete, l'individuazione della titolarita' delle monete prelevate in capo al committente stesso; la possibilita' per il committente di verificare la performance del servizio reso, anche tramite accesso presso i locali del soggetto incaricato e di richiedere, nel caso, misure correttive; il diritto del committente di recedere, senza penalita', nel caso in cui la controparte violi reiteratamente gli obblighi contrattuali; le procedure per lo scambio di informazioni e dati di cui all'articolo 18; l'indicazione del soggetto tenuto ad effettuare le segnalazioni statistiche al C.N.A.C.. 5. L'adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo posti in essere per le attivita' esternalizzate e i livelli di servizio assicurati dal soggetto incaricato debbono essere sottoposti, almeno annualmente, a verifica e valutazione da parte delle strutture incaricate dei controlli interni dei gestori del contante che procedono all'esternalizzazione.