Art. 6 
 
 
                     Requisiti di organizzazione 
 
  1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 6 del Regolamento,
e' fatto obbligo ai  gestori  del  contante,  nel  trattamento  delle
monete denominate in euro, di strutturare la  propria  organizzazione
sulla base dei seguenti criteri: 
  a) disponibilita' di adeguate risorse tecnologiche  per  l'utilizzo
delle apparecchiature automatiche per il  trattamento  delle  monete,
conformi a quelle di  cui  alla  lista  delle  apparecchiature.  Tali
apparecchiature debbono essere utilizzate secondo le impostazioni  di
fabbrica. Nei  contratti  di  fornitura  delle  apparecchiature  deve
essere attestato espressamente che le modalita' di installazione e di
funzionamento  siano  conformi  alle  caratteristiche   del   modello
pubblicato nella lista delle  apparecchiature;  deve  essere  inoltre
predisposto e aggiornato, per ciascuna apparecchiatura, un  programma
di manutenzione per la conservazione nel tempo delle  caratteristiche
di fabbrica; 
  b)  utilizzo  di  personale  qualificato  e  formato   a   svolgere
l'attivita' di controllo  dell'autenticita'  e  dell'idoneita'  delle
monete. In particolare, i soggetti che operano con le monete dovranno
conoscere le  differenti  caratteristiche  delle  monete  autentiche,
saper distinguere le monete sospette di falsita' da quelle autentiche
non idonee alla circolazione. L'idoneita' del personale dovra' essere
attestato attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione  o
come previsto nel successivo articolo 8; 
  c) definizione  di  un  manuale  di  procedure  che  disciplina  le
modalita' di espletamento  delle  differenti  fasi  del  processo  di
trattamento delle monete,  con  l'indicazione  delle  responsabilita'
degli addetti. In particolare: 
      I) individuazione,  per  ciascuna  fase  di  lavorazione  delle
monete, delle modalita' operative che consentano  di  gestire  quelle
sospette  di  falsita',  quelle  inidonee  a   circolare   e   quelle
ricircolabili. Analoghi criteri deve soddisfare la sistemazione delle
monete in idonei locali di sicurezza; 
      II) definizione delle procedure per la pronta compilazione  del
verbale di ritiro delle monete sospette  di  falsita'  attraverso  il
Sistema di  Rilevazione  Falsi  Euro  (SIRFE),  istituito  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze, e la trasmissione  di  copia
di questo al C.N.A.C. insieme alle  monete.  Parimenti,  deve  essere
disciplinata la consegna al C.N.A.C. delle  monete  non  piu'  idonee
alla circolazione; 
  d) predisposizione di flussi informativi interni per assicurare che
il personale sia consapevole del ruolo  svolto  e  sia  a  conoscenza
delle procedure da seguire per il corretto svolgimento delle  proprie
attivita'. A  tal  fine  esso  deve  avere  la  disponibilita'  della
relativa documentazione, in particolare, i manuali operativi  forniti
a corredo di ciascuna apparecchiatura; 
  e) assetto dei controlli interni, che garantisca il rispetto  delle
procedure  aziendali  nelle  varie  fasi  del  processo  di   lavoro,
prevedendo  un  sistema  per  la  pronta  rilevazione  di  carenze  e
anomalie, la segnalazione delle medesime  ai  competenti  livelli  di
controllo e la  verifica  dei  conseguenti  interventi  correttivi  e
preventivi; 
  f) misure per la corretta  e  tempestiva  registrazione  dei  fatti
gestionali  e  per  l'invio  al  C.N.A.C.  dei   flussi   informativi
richiesti. In tale ambito assume specifico rilievo  la  registrazione
delle fasi di trattamento delle monete  al  fine  di  consentirne  la
tracciabilita' lungo la filiera, nonche' le misure  per  tutelare  la
sicurezza delle monete, in tutte le fasi  di  trattamento:  presa  in
carico,  contazione  e   cernita   delle   monete,   confezionamento,
movimentazioni e passaggi di valori interni, custodia e  reimmissione
in circolazione. Per le stesse finalita', nei locali in cui si svolge
la lavorazione dei valori potra' accedere esclusivamente il personale
risultante in appositi registri. 
  2.  Il  C.N.A.C.  verifica  l'attuazione  dei  richiamati   criteri
organizzativi applicando il principio di proporzionalita'  per  tener
conto della dimensione, complessita' e operativita' del  gestore  del
contante. 
  3. I gestori del contante che esternalizzano, in tutto o in  parte,
il trattamento di autenticazione delle monete ad  altro  gestore  del
contante, debbono adeguatamente valutare e  verificare  le  capacita'
professionali e l'idoneita'  organizzativa  del  soggetto  che  viene
incaricato.  Le  verifiche  effettuate  al  momento  dell'avvio   del
rapporto contrattuale sono accompagnate da  una  costante  azione  di
controllo sul corretto svolgimento delle attivita' esternalizzate  da
parte del gestore del contante committente. 
  4. I soggetti committenti stipulano con i  soggetti  incaricati  un
contratto che, nel fissare adeguati livelli di servizio, preveda, fra
l'altro: 
  l'obbligo del soggetto incaricato di attenersi  alle  disposizioni,
ivi  comprese  quelle  impartite  dal   C.N.A.C.,   in   materia   di
autenticazione e selezione delle monete ai fini  del  ricircolo,  con
particolare riguardo all'utilizzo di apparecchiature conformi; 
  l'obbligo del soggetto incaricato, in applicazione del criterio  di
segregazione, di garantire, a partire dal prelievo  e  in  ogni  fase
della trattazione delle monete,  l'individuazione  della  titolarita'
delle monete prelevate in capo al committente stesso; 
  la possibilita' per il committente di verificare la performance del
servizio reso, anche tramite accesso presso  i  locali  del  soggetto
incaricato e di richiedere, nel caso, misure correttive; 
  il diritto del committente di recedere, senza penalita',  nel  caso
in cui la controparte violi reiteratamente gli obblighi contrattuali; 
  le  procedure  per  lo  scambio  di  informazioni  e  dati  di  cui
all'articolo 18; 
  l'indicazione del soggetto tenuto  ad  effettuare  le  segnalazioni
statistiche al C.N.A.C.. 
  5. L'adeguatezza delle procedure e dei sistemi di  controllo  posti
in essere per le attivita' esternalizzate e  i  livelli  di  servizio
assicurati dal soggetto incaricato debbono essere sottoposti,  almeno
annualmente, a  verifica  e  valutazione  da  parte  delle  strutture
incaricate  dei  controlli  interni  dei  gestori  del  contante  che
procedono all'esternalizzazione.