Art. 7 
 
Confezionamento ed imballaggio delle monete in euro non  adatte  alla
  circolazione e delle monete in euro sospette di falsita' 
 
  1. I gestori del contante inviano al C.N.A.C., per il rimborso o la
sostituzione,  le  monete  ritenute  non  adatte  alla   circolazione
utilizzando il modello «D» allegato al presente  decreto.  I  gestori
del  contante  selezionano  le  monete  in  base  al  taglio   e   le
confezionano in singoli sacchetti o in contenitori di piu'  sacchetti
aventi le seguenti caratteristiche: 
  devono essere sigillati e giungere al  C.N.A.C.  integri,  in  caso
contrario potranno essere rifiutati; 
  devono resistere agli urti in  modo  tale  che  non  si  danneggino
durante il trasporto; 
  devono  essere   chiaramente   identificati   e   contenere   anche
all'interno i documenti accompagnatori previsti. 
  2. Ciascun sacchetto dovra' contenere: 
  500 monete per i tagli da 2 e 1 euro; 
  1000 monete per i tagli da 0,50 - 0,20 e 0,10 euro; 
  2000 monete per i tagli da 0,05 - 0,02 e 0,01 euro; 
  nel caso di quantitativi inferiori, 100 monete per taglio. 
  3. Qualora il quantitativo di monete consegnate sia inferiore a 100
pezzi,  le  monete,  distinte  in  base  al  taglio,  possono  essere
consegnate in confezioni non standardizzate. 
  4. Il contenitore di piu' sacchetti deve riportare gli estremi  del
gestore del contante che provvede alla consegna  o  del  gestore  del
contante a cui il servizio e' stato esternalizzato. 
  5. Ogni singolo sacchetto deve essere corredato da apposito verbale
di ritiro conformemente al modello «D» allegato al presente  decreto,
che potra'  anche  riportare  i  riferimenti  di  piu'  sacchetti.  I
sacchetti devono essere identificati e riconducibili ai relativi dati
riportati sul verbale. 
  6.  Ove  le  monete  non  adatte  alla  circolazione  che   vengono
riconsegnate siano state trattate, per qualsivoglia ragione o  causa,
con sostanze chimiche nocive o  altre  sostanze  pericolose,  debbono
essere obbligatoriamente accompagnate da  una  dichiarazione  scritta
che attesti la denominazione  e  le  caratteristiche  delle  sostanze
utilizzate. In questi casi  puo'  essere  richiesta  al  presentatore
specifica certificazione. 
  7. Per le monete sospette  di  falsita',  i  gestori  del  contante
tenuti per legge al  loro  ritiro  debbono  attenersi  alle  seguenti
indicazioni: 
  non elencare in un unico verbale di ritiro, monete  di  provenienza
diversa; 
  utilizzare buste ad  elevata  resistenza,  idonee  a  contenere  in
sicurezza il quantitativo di monete sospette di  falsita';  le  buste
debbono essere sigillate in modo da impedire  la  fuoriuscita,  anche
accidentale, del contenuto; 
  non scrivere sul plico indicazioni atte a rilevarne il contenuto; 
  nel caso di inoltro contestuale  di  piu'  verbali  di  ritiro,  le
monete relative a ciascuno di essi devono essere contenute  in  buste
di plastica riportanti il numero «SIRFE» del verbale di  ritiro  alle
quali sono associate. Qualora vengano inviati piu'  verbali  insieme,
il materiale potra' essere  confezionato  in  scatole  opportunamente
identificate e corredate da documento accompagnatorio nel  quale  sia
riportata  la  distinta  dei  verbali  contenuti  ed  il  riferimento
all'identificativo della scatola. 
  8. Qualora uno  dei  predetti  requisiti  non  sia  rispettato,  il
C.N.A.C. potra' rifiutare il materiale.