Art. 7 Confezionamento ed imballaggio delle monete in euro non adatte alla circolazione e delle monete in euro sospette di falsita' 1. I gestori del contante inviano al C.N.A.C., per il rimborso o la sostituzione, le monete ritenute non adatte alla circolazione utilizzando il modello «D» allegato al presente decreto. I gestori del contante selezionano le monete in base al taglio e le confezionano in singoli sacchetti o in contenitori di piu' sacchetti aventi le seguenti caratteristiche: devono essere sigillati e giungere al C.N.A.C. integri, in caso contrario potranno essere rifiutati; devono resistere agli urti in modo tale che non si danneggino durante il trasporto; devono essere chiaramente identificati e contenere anche all'interno i documenti accompagnatori previsti. 2. Ciascun sacchetto dovra' contenere: 500 monete per i tagli da 2 e 1 euro; 1000 monete per i tagli da 0,50 - 0,20 e 0,10 euro; 2000 monete per i tagli da 0,05 - 0,02 e 0,01 euro; nel caso di quantitativi inferiori, 100 monete per taglio. 3. Qualora il quantitativo di monete consegnate sia inferiore a 100 pezzi, le monete, distinte in base al taglio, possono essere consegnate in confezioni non standardizzate. 4. Il contenitore di piu' sacchetti deve riportare gli estremi del gestore del contante che provvede alla consegna o del gestore del contante a cui il servizio e' stato esternalizzato. 5. Ogni singolo sacchetto deve essere corredato da apposito verbale di ritiro conformemente al modello «D» allegato al presente decreto, che potra' anche riportare i riferimenti di piu' sacchetti. I sacchetti devono essere identificati e riconducibili ai relativi dati riportati sul verbale. 6. Ove le monete non adatte alla circolazione che vengono riconsegnate siano state trattate, per qualsivoglia ragione o causa, con sostanze chimiche nocive o altre sostanze pericolose, debbono essere obbligatoriamente accompagnate da una dichiarazione scritta che attesti la denominazione e le caratteristiche delle sostanze utilizzate. In questi casi puo' essere richiesta al presentatore specifica certificazione. 7. Per le monete sospette di falsita', i gestori del contante tenuti per legge al loro ritiro debbono attenersi alle seguenti indicazioni: non elencare in un unico verbale di ritiro, monete di provenienza diversa; utilizzare buste ad elevata resistenza, idonee a contenere in sicurezza il quantitativo di monete sospette di falsita'; le buste debbono essere sigillate in modo da impedire la fuoriuscita, anche accidentale, del contenuto; non scrivere sul plico indicazioni atte a rilevarne il contenuto; nel caso di inoltro contestuale di piu' verbali di ritiro, le monete relative a ciascuno di essi devono essere contenute in buste di plastica riportanti il numero «SIRFE» del verbale di ritiro alle quali sono associate. Qualora vengano inviati piu' verbali insieme, il materiale potra' essere confezionato in scatole opportunamente identificate e corredate da documento accompagnatorio nel quale sia riportata la distinta dei verbali contenuti ed il riferimento all'identificativo della scatola. 8. Qualora uno dei predetti requisiti non sia rispettato, il C.N.A.C. potra' rifiutare il materiale.