IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI del Ministero dell'interno e IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT della Presidenza del Consiglio dei ministri Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»; Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis»; Visto il comma 7-ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali; Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-bis»; Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 25 marzo 2015 e integrata nel corso della riunione del 15 aprile 2015; Decreta: Art. 1 Allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al paragrafo 4.1, lettera J, la parola «gennaio» e' sostituita dalla seguente «ottobre»; b) al paragrafo 4.2: 1) alla lettera d) la parola «10» e' sostituita dalla seguente «20»; 2) alla lettera i), le parole «da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.»; c) al paragrafo 8.1 le seguenti parole sono cancellate «Negli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'analisi strategica, per la parte esterna, puo' essere limitata ai soli punti 2 e 3.»; d) dopo il paragrafo 8.3 aggiungere il seguente: «8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Gli indirizzi generali individuati dal documento unico di programmazione semplificato riguardano principalmente: 1. l'organizzazione e la modalita' di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e societa' controllate e partecipate. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e societa' controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente. 2. l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilita' economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione. Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento; b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualita' dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.; e. l'analisi delle necessita' finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni; f. la gestione del patrimonio; g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilita' e andamento tendenziale nel periodo di mandato; i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. 3. Disponibilita' e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 4. Coerenza e compatibilita' presente e futura con le disposizioni del patto di stabilita' interno e con i vincoli di finanza pubblica. Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilita' economico - finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica e' possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati. In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attivita' amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato. Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa. Per ogni singola missione/programma sono altresi' indicati gli impegni pluriennali di spesa gia' assunti e le relative forme di finanziamento. Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalita' e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni. Il Dup semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione: a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti; c) la programmazione dei lavori pubblici; d) la programmazione del fabbisogno di personale; e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformita' ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprieta' dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP. La ricognizione degli immobili e' operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico - amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attivita' istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilita' di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. n. 98/2011 - legge n. 111/2011»; e) al paragrafo 9.3 le parole «approva lo schema di delibera di approvazione» sono sostituite dalle seguenti «approva lo schema di delibera»; f) alla fine del paragrafo 9.7 e' aggiunto il seguente periodo «Nel primo esercizio di applicazione della riforma, se il bilancio di previsione e' approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, il prospetto del risultato di amministrazione presunto e' sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 5/2 al presente decreto unitamente al prospetto del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 allegato al rendiconto 2014.»; g) al paragrafo 9.11.4: 1) nella tabella «1) Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto», le parole «Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo» sono sostituite dalle seguenti «Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo (+) e cancellazione degli impegni (-)»; 2) prima delle parole «La stessa tabella aggiornata, unitamente alle tabelle n. 2) e 3)» e' inserito il seguente periodo: «Si ricorda che, nel rispetto del principio applicato della contabilita' finanziaria 9.2, le risorse destinate al cofinanziamento nazionale sono classificate tra i i vincoli derivanti da trasferimenti. Considerato che per tali risorse non e' possibile fare riferimento ad uno specifico capitolo di entrate, nella colonna «Capitolo di entrata» si indica «Cof. Naz.»; 3) dopo le parole «E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE» sono aggiunte le seguenti: «La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorche' derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli di cassa»; h) al paragrafo 11, le parole «di cui all'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 18-bis».