Art. 2 
 
            Allegato 4/2 - Principio contabile applicato 
               concernente la contabilita' finanziaria 
 
  1. Al Principio contabile  applicato  concernente  la  contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al paragrafo 3.3: 
      1) dopo le  parole  «(la  media  del  rapporto  tra  incassi  e
accertamenti per ciascuna tipologia  di  entrata).»  e'  inserito  il
seguente periodo «Gli  enti  che  negli  ultimi  tre  esercizi  hanno
formalmente attivato  un  processo  di  accelerazione  della  propria
capacita' di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia
esigibilita' facendo riferimento ai risultati di tali tre  esercizi»,
con la seguente nota a pie' pagina, in  corrispondenza  delle  parole
«capacita' di riscossione»: «Ad esempio attraverso  la  creazione  di
unita' organizzative dedicate o l'avvio di procedure  di  riscossione
piu' efficace (attraverso l'ingiunzione piuttosto che i ruoli);. 
      2) dopo le  parole  «In  sede  di  rendiconto,  fin  dal  primo
esercizio di applicazione del presente  principio,  l'ente  accantona
nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti  di
dubbia esigibilita' quantificato nel prospetto riguardante  il  fondo
allegato al rendiconto di esercizio» sono aggiunte le seguenti «salva
la facolta' prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018,  disciplinata
nel presente principio.»; 
      3) dopo le parole «puo' essere destinata alla  copertura  dello
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita'  del
bilancio di previsione dell'esercizio  successivo  a  quello  cui  il
rendiconto  si  riferisce.»  sono  aggiunte  le  seguenti  «Il  primo
accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo
crediti  di  dubbia  esigibilita'  e'  eseguito  in   occasione   del
riaccertamento  straordinario  dei  residui,  ed  e'  effettuato  con
riferimento all'importo complessivo  dei  residui  attivi  risultanti
dopo la cancellazione  dei  crediti  al  31  dicembre  2014  cui  non
corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla  data  del  1°
gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che,  annualmente,
comporta la formazione di nuovi residui attivi  e  la  riscossione  o
cancellazione dei vecchi crediti, lo stock  complessivo  dei  residui
attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel  tempo.  Pertanto,
se  l'ammontare  dei  residui  attivi   non   subisce   significative
variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione
accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilita' tende  ad  essere
stabile e, di conseguenza, gran parte  dell'accantonamento  al  fondo
crediti di dubbia esigibilita' effettuato annualmente nel bilancio di
previsione  per   evitare   di   spendere   entrate   non   esigibili
nell'esercizio,  non  e'  destinato  a  confluire  nella  quota   del
risultato di amministrazione accantonata  per  il  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita'. Infatti, se i residui attivi  sono  stabili  nel
tempo, nella quota del risultato di amministrazione  accantonata  per
il fondo crediti di dubbia esigibilita' confluisce solo la parte  del
fondo accantonato nel bilancio di previsione  di  importo  pari  agli
utilizzi del fondo crediti a  seguito  della  cancellazione  o  dello
stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione  delle
difficolta'  di  applicazione  dei  nuovi  principi  riguardanti   la
gestione  dei  residui  attivi  e  del  fondo   crediti   di   dubbia
esigibilita' che hanno determinato  l'esigenza  di  rendere  graduale
l'accantonamento nel bilancio di previsione, in  sede  di  rendiconto
relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018,
la quota accantonata nel risultato di amministrazione  per  il  fondo
crediti di dubbia esigibilita' puo' essere determinata per un importo
non inferiore al seguente: 
 
-------------------------------------------------------------------- 
   +  Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'   nel   risultato   di
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio  cui  il  rendiconto  si
riferisce 
   - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilita' effettuati
per la cancellazione o lo stralcio dei crediti 
   + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione
per il Fondo crediti di dubbia esigibilita',  nell'esercizio  cui  il
rendiconto si riferisce 
-------------------------------------------------------------------- 
 
  L'adozione di tale  facolta'  e'  effettuata  tenendo  conto  della
situazione  finanziaria  complessiva  dell'ente  e  del  rischio   di
rinviare oneri all'esercizio 2019. 
    b) al paragrafo  3.11,  dopo  le  parole  «viene  a  scadenza  la
relativa quota.» sono aggiunte le seguenti «Le entrate concernenti  i
permessi di  costruire  destinati  al  finanziamento  delle  opere  a
scomputo di cui al comma 2 dell'art. 16 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica N. 380/2001, sono accertate  nell'esercizio  in  cui
avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in  cui  la
convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il  collaudo  delle
opere.  Anche  la  spesa  per  le  opere  a  scomputo  e'  registrata
nell'esercizio  in  cui  nasce   l'obbligazione   giuridica,   ovvero
nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui  sono  formalizzati
gli accordi e/o convenzioni  che  prevedono  la  realizzazione  delle
opere, con imputazione all'esercizio in  cui  le  convenzioni  e  gli
accordi prevedono la consegna del bene. A seguito  della  consegna  e
del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in  quietanza  di
entrata del bilancio dell'ente stesso, all'entrata  per  permessi  da
costruire   (trattasi   di    una    regolazione    contabile).    La
rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate  per  permessi
da costruire destinate  al  finanziamento  di  opere  a  scomputo  e'
possibile solo nei casi in cui la consegna delle  opere  e'  prevista
dai  documenti  di  programmazione   (DUP   e   Piano   delle   opere
pubbliche).»; 
    c) al paragrafo 3.22, alla lettera  c),  dopo  le  parole  «Oneri
finanziari   derivanti   dall'estinzione   anticipata   di   prestiti
(U.1.08.99.01.001)» sono inserite le seguenti: «Nel caso di  prestiti
della Cassa Depositi e prestiti resi immediatamente disponibili in un
apposito  conto  intestato  all'ente,   contabilizzati   secondo   le
modalita' previste dal principio 3.18, se  il  finanziamento  non  e'
stato  interamente  erogato  dalla   Cassa   Depositi   e   prestiti,
considerato  che  il  residuo  debito  e'  registrato  al  lordo  del
finanziamento  non  erogato,  cui  corrisponde,  il  residuo   attivo
registrato nel titolo 5, come "Prelievi da  depositi  bancari"  (cod.
E.5.04.07.01.000),  ai  fini  della  determinazione  del  costo/onere
dell'operazione,  e'  necessario  considerare  anche  l'importo   del
residuo  attivo  registrato  nel  titolo  5.   Conseguentemente,   la
regolazione  contabile  relativa  alla  quota  del   residuo   debito
corrispondente al debito ancora non erogato dalla  Cassa  Depositi  e
Prestiti  e'  effettuata  a  valere  sia  del  residuo  attivo,   sia
dell'entrata riguardante il provento dell'operazione.»; 
    d) al paragrafo 5.2: 
      1)  sostituire  le  parole   «contratti   di   affitto   e   di
somministrazione periodica ultrannuale» con le seguenti «contratti di
affitto,   di   somministrazione   e   altre   forniture   periodiche
ultrannuali. Ad esempio, al momento  della  firma  del  contratto  di
fornitura continuativa di servizi  a  cavallo  tra  due  esercizi  si
impegna l'intera spesa, imputando distintamente nei due  esercizi  le
relative quote di spesa. Ciascuna  quota  di  spesa  trova  copertura
nelle risorse correnti  dell'esercizio  in  cui  e'  imputata  e  non
richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato;»; 
      2) dopo le parole «L'ente fornisce informazioni riguardanti  la
gestione  IVA  nella  relazione  sulla   gestione   al   consuntivo.»
aggiungere  le  seguenti  «In  contabilita'  finanziaria,  le   spese
effettuate  nell'ambito  di   attivita'   commerciali   soggette   al
meccanismo   dell'inversione   contabile   (reverse   charge),   sono
registrate come segue: 
        a. la spesa concernente l'acquisizione di beni o  di  servizi
e' impegnata per l'importo comprensivo di IVA; 
        b. tra le entrate correnti si accerta un' entrata di  importo
pari all'IVA derivante dall'operazione di  inversione  contabile,  al
capitolo  codificato  E.3.05.99.03.001  Entrate  per  sterilizzazione
inversione contabile IVA (reverse charge). 
        c. emette un ordine di pagamento a favore del  fornitore  per
l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno di  spesa
di cui  alla  lettera  a,  con  contestuale  ritenuta  per  l'importo
dell'IVA; 
        d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla  lettera  a.  si
provvede all'emissione di una reversale in entrata di pari importo  a
valere dell'accertamento di cui alla lettera b; 
        e.  alle  scadenze   per   la   liquidazione   dell'IVA,   in
considerazione delle risultanze delle  scritture  della  contabilita'
economico  patrimoniale  e  delle  scritture  richieste  dalle  norme
fiscali, l'ente determina la propria posizione IVA e, se  risulta  un
debito  IVA,  impegna  la  relativa  spesa   alla   voce   codificata
U.1.10.03.01.000  «Versamenti  IVA   a   debito   per   le   gestioni
commerciali». 
    e) al paragrafo 5.5: 
      1) sostituire  le  parole  «Si  provvede  poi  contabilmente  a
registrare  un  pagamento  di  pari  importo,  versato  nel  bilancio
dell'ente all'entrata di cui al  punto  6  (trattasi  di  regolazione
contabile)»  con  le  seguenti  «Si  provvede  poi  contabilmente   a
registrare  un  pagamento  di  pari  importo,  versato  nel  bilancio
dell'ente all'entrata di cui al  punto  7  (trattasi  di  regolazione
contabile)»; 
      2) sostituire  le  parole  «L'ente  escusso  puo'  decidere  di
estinguere anticipatamente il debito residuo. In  tal  caso  registra
solo le operazioni di cui ai punti 4) e 5)»  con  le  parole  «L'ente
escusso  puo'  decidere  di  estinguere  anticipatamente  il   debito
residuo. In tal caso registra solo le operazioni di cui ai punti 5) e
6)». 
    f) Dopo il paragrafo 5.6 e' inserito il seguente paragrafo:  «5.7
La scissione dei pagamenti per IVA (split payment). 
  L'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre  2014,  n.
190, ha inserito nel  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
633/1972, l'art. 17-ter,  che  prevede  la  scissione  del  pagamento
dell'IVA dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni
pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attivita'  per
le quali non sono soggetti passivi di IVA. 
  Pertanto, in attuazione di tali  disposizioni,  le  amministrazioni
pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi,  effettuano
il versamento IVA direttamente all'erario piuttosto che al fornitore. 
  In contabilita' finanziaria, le spese soggette alla  scissione  dei
pagamenti sono impegnate  per  l'importo  comprensivo  di  IVA  e,  a
seguito del  ricevimento  della  fattura  emessa  dal  fornitore  con
l'annotazione  «scissione   dei   pagamenti»,   per   le   successive
registrazioni  contabili  possono  essere  adottate   due   modalita'
alternative: 
    1) se l'ente  intende  avvalersi  dell'opzione  che  consente  di
effettuare il pagamento IVA all'Erario contestualmente  al  pagamento
delle fatture ai fornitori, a valere dell'impegno assunto sono emessi
due distinti ordini di pagamento. Il primo  ordinativo  e'  emesso  a
favore del fornitore per la spesa al  netto  di  IVA,  il  secondo  a
favore dell'erario per l'ammontare dell'IVA; 
    2) se l'ente non effettua il versamento  IVA  contestualmente  al
pagamento della fattura, si provvede a: 
      a. un accertamento pari all'importo IVA tra le partite di giro,
al  capitolo  codificato  E.9.01.01.02.001  Ritenuta  per   scissione
contabile IVA (split payment); 
      b. un impegno di pari importo, contestuale all'accertamento  di
cui alla lettera a, sempre  tra  le  partite  di  giro,  al  capitolo
codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute  per  scissione
contabile IVA (split payment); 
      c. emettere un ordine di pagamento a favore del  fornitore  per
l'importo  fatturato  al  lordo  dell'IVA   a   valere   dell'impegno
riguardante l'acquisto di beni o servizi,  con  contestuale  ritenuta
per l'importo dell'IVA; 
      d. a fronte della ritenuta IVA  indicata  alla  lettera  c.  si
provvede all'emissione di una reversale in entrata di pari importo  a
valere dell'accertamento di cui alla lettera a; 
      e. alle scadenze previste per il  versamento  dell'IVA,  l'ente
emette un ordine di pagamento a favore dell'erario,  per  un  importo
pari al complessivo debito IVA, a valere  degli  impegni  di  cui  al
punto b). 
  La modalita' di contabilizzazione 1) e' adottata  dagli  enti  che,
per semplificare le proprie procedure di spesa, intendano  effettuare
sempre il versamento IVA contestuale al pagamento delle  fatture.  Si
tratta di una modalita' di registrazione semplificata,  prevista  per
gli enti che nel corso dell'esercizio effettuano un  numero  limitato
di operazioni di acquisto di beni  e  servizi.  In  altre  parole  e'
richiesta    l'applicazione    costante    della     modalita'     di
contabilizzazione dello split payment  con  riferimento  al  medesimo
esercizio.»; 
    g) al paragrafo 7.1, dopo le parole «sulla base  di  tempi  e  di
importi  predefiniti.»  aggiungere   «I   destinatari   delle   spese
concernenti i "trasferimenti per conto  terzi"  registrano  l'entrata
come trasferimento del soggetto per conto del quale il  trasferimento
e' stato erogato, in deroga al principio per il quale i trasferimenti
devono essere registrati con imputazione  alla  voce  del  piano  dei
conti che  indica  il  soggetto  che  ha  effettivamente  erogato  le
risorse"; 
    h) al paragrafo 8.9, sostituire la  parola  "aggiornate"  con  le
seguenti "aggiornati con delibera di Giunta, sulla base  di  dati  di
preconsuntivo dell'anno precedente."; 
    i) al paragrafo 9.2: 
      1) dopo le parole  "rendere  meno  "incerto"  il  risultato  di
amministrazione" aggiungere le  seguenti:  "L'accantonamento  di  una
quota del risultato di amministrazione al  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita' e' effettuato per l'importo complessivo determinato  nel
prospetto concernente il fondo crediti, allegato al  rendiconto  (che
distingue la parte corrente dalla parte in conto  capitale).  Per  le
regioni, l'importo del disavanzo di cui alla  lettera  A)  risultante
dal prospetto riguardante il risultato di amministrazione, di importo
pari o inferiore al debito autorizzato e non contratto, e' recuperato
con il ricorso al debito, stanziando  in  entrata  la  corrispondente
entrata da accensione di prestiti, che sara' oggetto di  accertamento
in presenza di  effettive  esigenze  di  cassa.  Invece,  l'eventuale
disavanzo determinato a seguito dell'accantonamento al fondo  crediti
di dubbia esigibilita', per le quote vincolate o per quelle destinate
agli investimenti, costituisce un debito  derivante  dalla  gestione,
che deve essere applicato al  bilancio  di  previsione  in  corso  di
gestione, come disavanzo da ripianare secondo le  modalita'  previste
dall'ordinamento contabile,  salvo  l'accantonamento  per  i  residui
perenti in conto capitale  che  puo'  essere  finanziato  dal  debito
autorizzato e non contratto (fino al 31 dicembre 2015). Nel bilancio,
per il  recupero  della  quota  del  disavanzo  derivante  da  debito
autorizzato  e  non  contratto,  e'  possibile  utilizzare  una  voce
distinta rispetto all'ordinario disavanzo da  recuperare,  denominata
"Disavanzo determinato dal debito autorizzato e  non  contratto",  da
iscrivere nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese.»; 
      2) dopo le parole «c)  derivanti  da  trasferimenti  erogati  a
favore dell'ente  per  una  specifica  destinazione.»  aggiungere  le
seguenti: «La natura vincolata dei trasferimenti UE si  estende  alle
risorse  destinate  al  cofinanziamento  nazionale.  Pertanto,   tali
risorse devono essere considerate come "vincolate  da  trasferimenti"
ancorche' derivanti  da  entrate  proprie  dell'ente.  Per  gli  enti
locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini  della
disciplina dei vincoli cassa.»; 
      3) dopo le parole «b) per  i  provvedimenti  necessari  per  la
salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  (per  gli  enti  locali
previsti dall'art. 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con  mezzi
ordinari.» aggiungere le seguenti: «Per mezzi ordinari  si  intendono
tutte le  possibili  politiche  di  contenimento  delle  spese  e  di
massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare
all'esaurimento delle politiche tributarie  regionali  e  locali.  E'
pertanto possibile utilizzare l'avanzo  libero  per  la  salvaguardia
degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale»; 
      4) dopo le parole «della sana e corretta  gestione  finanziaria
dell'ente.» aggiungere le seguenti: «Fermo restando che  il  bilancio
di previsione deve essere approvato in equilibrio,  senza  utilizzare
l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui  il  bilancio
e' approvato: 
        a)   successivamente    all'approvazione    del    rendiconto
dell'esercizio precedente, 
        b) dopo le scadenze previste dal regolamento  e  dalla  legge
per la verifica degli equilibri di bilancio, 
        c) risulta in  modo  inequivocabile  che  non  sia  possibile
approvare il bilancio in equilibrio, 
contestualmente alle procedure di approvazione  del  bilancio  devono
essere assunti i provvedimenti di  cui  all'art.  50,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 118/2011  (per  le  regioni),  e  adottate  le
procedure dell'art. 193 del TUEL di controllo  a  salvaguardia  degli
equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui  alla
lettera b), puo' essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti
di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per
le  regioni),  e  delle  procedure  dell'art.  193  di  controllo   a
salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali).»; 
    j) dopo il paragrafo 10.6 aggiungere i seguenti paragrafi: 
  «10.7. Spese vincolate pagate prima del correlato incasso. 
  Nel caso in cui  una  spesa  sia  pagata  anticipatamente  rispetto
all'incasso  della  correlata  entrata  vincolata,  il   mandato   di
pagamento non riporta l'indicazione di cui  all'art.  185,  comma  2,
lettera i), del TUEL, concernente il rispetto degli eventuali vincoli
di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti  o  ai
prestiti, in quanto la spesa non e' effettuata a  valere  di  incassi
vincolati. 
  Di  conseguenza,  l'ordinativo  di  incasso  concernente  l'entrata
correlata  incassata  successivamente  al  correlato  pagamento,  non
riporta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera  d),  del
TUEL, concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate
derivanti da legge,  da  trasferimenti  o  da  prestiti,  in  quanto,
essendo il vincolo  gia'  stato  rispettato,  gli  incassi  non  sono
vincolati alla realizzazione di una specifica spesa. 
  10.8. Utilizzo risorse vincolate al 31 dicembre 
  In  sede  di  predisposizione  del  rendiconto,  a  seguito   della
comunicazione dei sospesi riguardanti l'utilizzo e il reintegro della
cassa vincolata per le spese correnti da  parte  del  tesoriere  alla
data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto  si  riferisce,
l'ente effettua le consuete  registrazioni  contabili  riferite  alla
data del 31 dicembre. Nel caso di utilizzo  di  cassa  vincolata  non
completamente reintegrata alla data del 31  dicembre,  per  l'importo
non ancora reintegrato, si accerta l'entrata  da  "Reintegro  incassi
vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e si impegna la spesa  per
"Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai  sensi
dell'art. 195 del TUEL". 
  A seguito della comunicazione da parte del  tesoriere  dei  sospesi
riguardanti il reintegro di tali risorse, la regolazione contabile e'
effettuata in conto residui. 
  Nel conto del tesoriere e' data evidenza della  composizione  della
cassa vincolata alla fine  dell'anno  e  dell'eventuale  utilizzo  di
cassa vincolata ancora da reintegrare.»; 
    k) al paragrafo 11.11 sostituire le parole «di  cui  all'allegato
n. 8» con le seguenti «di cui all'allegato n. 17»; 
    l) all'esempio n. 5 dell'appendice tecnica sostituire  le  parole
«dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013» con  le  seguenti
«dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014»;