Art. 2
Allegato 4/2 - Principio contabile applicato
concernente la contabilita' finanziaria
1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 3.3:
1) dopo le parole «(la media del rapporto tra incassi e
accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).» e' inserito il
seguente periodo «Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno
formalmente attivato un processo di accelerazione della propria
capacita' di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia
esigibilita' facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi»,
con la seguente nota a pie' pagina, in corrispondenza delle parole
«capacita' di riscossione»: «Ad esempio attraverso la creazione di
unita' organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione
piu' efficace (attraverso l'ingiunzione piuttosto che i ruoli);.
2) dopo le parole «In sede di rendiconto, fin dal primo
esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona
nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di
dubbia esigibilita' quantificato nel prospetto riguardante il fondo
allegato al rendiconto di esercizio» sono aggiunte le seguenti «salva
la facolta' prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata
nel presente principio.»;
3) dopo le parole «puo' essere destinata alla copertura dello
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita' del
bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il
rendiconto si riferisce.» sono aggiunte le seguenti «Il primo
accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo
crediti di dubbia esigibilita' e' eseguito in occasione del
riaccertamento straordinario dei residui, ed e' effettuato con
riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti
dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non
corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1°
gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente,
comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o
cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui
attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto,
se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative
variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione
accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilita' tende ad essere
stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilita' effettuato annualmente nel bilancio di
previsione per evitare di spendere entrate non esigibili
nell'esercizio, non e' destinato a confluire nella quota del
risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di
dubbia esigibilita'. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel
tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per
il fondo crediti di dubbia esigibilita' confluisce solo la parte del
fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli
utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello
stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle
difficolta' di applicazione dei nuovi principi riguardanti la
gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia
esigibilita' che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale
l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto
relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018,
la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo
crediti di dubbia esigibilita' puo' essere determinata per un importo
non inferiore al seguente:
--------------------------------------------------------------------
+ Fondo crediti di dubbia esigibilita' nel risultato di
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si
riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilita' effettuati
per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione
per il Fondo crediti di dubbia esigibilita', nell'esercizio cui il
rendiconto si riferisce
--------------------------------------------------------------------
L'adozione di tale facolta' e' effettuata tenendo conto della
situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di
rinviare oneri all'esercizio 2019.
b) al paragrafo 3.11, dopo le parole «viene a scadenza la
relativa quota.» sono aggiunte le seguenti «Le entrate concernenti i
permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a
scomputo di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica N. 380/2001, sono accertate nell'esercizio in cui
avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la
convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle
opere. Anche la spesa per le opere a scomputo e' registrata
nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero
nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati
gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle
opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli
accordi prevedono la consegna del bene. A seguito della consegna e
del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di
entrata del bilancio dell'ente stesso, all'entrata per permessi da
costruire (trattasi di una regolazione contabile). La
rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi
da costruire destinate al finanziamento di opere a scomputo e'
possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere e' prevista
dai documenti di programmazione (DUP e Piano delle opere
pubbliche).»;
c) al paragrafo 3.22, alla lettera c), dopo le parole «Oneri
finanziari derivanti dall'estinzione anticipata di prestiti
(U.1.08.99.01.001)» sono inserite le seguenti: «Nel caso di prestiti
della Cassa Depositi e prestiti resi immediatamente disponibili in un
apposito conto intestato all'ente, contabilizzati secondo le
modalita' previste dal principio 3.18, se il finanziamento non e'
stato interamente erogato dalla Cassa Depositi e prestiti,
considerato che il residuo debito e' registrato al lordo del
finanziamento non erogato, cui corrisponde, il residuo attivo
registrato nel titolo 5, come "Prelievi da depositi bancari" (cod.
E.5.04.07.01.000), ai fini della determinazione del costo/onere
dell'operazione, e' necessario considerare anche l'importo del
residuo attivo registrato nel titolo 5. Conseguentemente, la
regolazione contabile relativa alla quota del residuo debito
corrispondente al debito ancora non erogato dalla Cassa Depositi e
Prestiti e' effettuata a valere sia del residuo attivo, sia
dell'entrata riguardante il provento dell'operazione.»;
d) al paragrafo 5.2:
1) sostituire le parole «contratti di affitto e di
somministrazione periodica ultrannuale» con le seguenti «contratti di
affitto, di somministrazione e altre forniture periodiche
ultrannuali. Ad esempio, al momento della firma del contratto di
fornitura continuativa di servizi a cavallo tra due esercizi si
impegna l'intera spesa, imputando distintamente nei due esercizi le
relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura
nelle risorse correnti dell'esercizio in cui e' imputata e non
richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato;»;
2) dopo le parole «L'ente fornisce informazioni riguardanti la
gestione IVA nella relazione sulla gestione al consuntivo.»
aggiungere le seguenti «In contabilita' finanziaria, le spese
effettuate nell'ambito di attivita' commerciali soggette al
meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), sono
registrate come segue:
a. la spesa concernente l'acquisizione di beni o di servizi
e' impegnata per l'importo comprensivo di IVA;
b. tra le entrate correnti si accerta un' entrata di importo
pari all'IVA derivante dall'operazione di inversione contabile, al
capitolo codificato E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione
inversione contabile IVA (reverse charge).
c. emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per
l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno di spesa
di cui alla lettera a, con contestuale ritenuta per l'importo
dell'IVA;
d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera a. si
provvede all'emissione di una reversale in entrata di pari importo a
valere dell'accertamento di cui alla lettera b;
e. alle scadenze per la liquidazione dell'IVA, in
considerazione delle risultanze delle scritture della contabilita'
economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme
fiscali, l'ente determina la propria posizione IVA e, se risulta un
debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata
U.1.10.03.01.000 «Versamenti IVA a debito per le gestioni
commerciali».
e) al paragrafo 5.5:
1) sostituire le parole «Si provvede poi contabilmente a
registrare un pagamento di pari importo, versato nel bilancio
dell'ente all'entrata di cui al punto 6 (trattasi di regolazione
contabile)» con le seguenti «Si provvede poi contabilmente a
registrare un pagamento di pari importo, versato nel bilancio
dell'ente all'entrata di cui al punto 7 (trattasi di regolazione
contabile)»;
2) sostituire le parole «L'ente escusso puo' decidere di
estinguere anticipatamente il debito residuo. In tal caso registra
solo le operazioni di cui ai punti 4) e 5)» con le parole «L'ente
escusso puo' decidere di estinguere anticipatamente il debito
residuo. In tal caso registra solo le operazioni di cui ai punti 5) e
6)».
f) Dopo il paragrafo 5.6 e' inserito il seguente paragrafo: «5.7
La scissione dei pagamenti per IVA (split payment).
L'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.
190, ha inserito nel decreto del Presidente della Repubblica n.
633/1972, l'art. 17-ter, che prevede la scissione del pagamento
dell'IVA dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni
pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attivita' per
le quali non sono soggetti passivi di IVA.
Pertanto, in attuazione di tali disposizioni, le amministrazioni
pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano
il versamento IVA direttamente all'erario piuttosto che al fornitore.
In contabilita' finanziaria, le spese soggette alla scissione dei
pagamenti sono impegnate per l'importo comprensivo di IVA e, a
seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con
l'annotazione «scissione dei pagamenti», per le successive
registrazioni contabili possono essere adottate due modalita'
alternative:
1) se l'ente intende avvalersi dell'opzione che consente di
effettuare il pagamento IVA all'Erario contestualmente al pagamento
delle fatture ai fornitori, a valere dell'impegno assunto sono emessi
due distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo e' emesso a
favore del fornitore per la spesa al netto di IVA, il secondo a
favore dell'erario per l'ammontare dell'IVA;
2) se l'ente non effettua il versamento IVA contestualmente al
pagamento della fattura, si provvede a:
a. un accertamento pari all'importo IVA tra le partite di giro,
al capitolo codificato E.9.01.01.02.001 Ritenuta per scissione
contabile IVA (split payment);
b. un impegno di pari importo, contestuale all'accertamento di
cui alla lettera a, sempre tra le partite di giro, al capitolo
codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione
contabile IVA (split payment);
c. emettere un ordine di pagamento a favore del fornitore per
l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno
riguardante l'acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta
per l'importo dell'IVA;
d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera c. si
provvede all'emissione di una reversale in entrata di pari importo a
valere dell'accertamento di cui alla lettera a;
e. alle scadenze previste per il versamento dell'IVA, l'ente
emette un ordine di pagamento a favore dell'erario, per un importo
pari al complessivo debito IVA, a valere degli impegni di cui al
punto b).
La modalita' di contabilizzazione 1) e' adottata dagli enti che,
per semplificare le proprie procedure di spesa, intendano effettuare
sempre il versamento IVA contestuale al pagamento delle fatture. Si
tratta di una modalita' di registrazione semplificata, prevista per
gli enti che nel corso dell'esercizio effettuano un numero limitato
di operazioni di acquisto di beni e servizi. In altre parole e'
richiesta l'applicazione costante della modalita' di
contabilizzazione dello split payment con riferimento al medesimo
esercizio.»;
g) al paragrafo 7.1, dopo le parole «sulla base di tempi e di
importi predefiniti.» aggiungere «I destinatari delle spese
concernenti i "trasferimenti per conto terzi" registrano l'entrata
come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento
e' stato erogato, in deroga al principio per il quale i trasferimenti
devono essere registrati con imputazione alla voce del piano dei
conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le
risorse";
h) al paragrafo 8.9, sostituire la parola "aggiornate" con le
seguenti "aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di
preconsuntivo dell'anno precedente.";
i) al paragrafo 9.2:
1) dopo le parole "rendere meno "incerto" il risultato di
amministrazione" aggiungere le seguenti: "L'accantonamento di una
quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia
esigibilita' e' effettuato per l'importo complessivo determinato nel
prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto (che
distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale). Per le
regioni, l'importo del disavanzo di cui alla lettera A) risultante
dal prospetto riguardante il risultato di amministrazione, di importo
pari o inferiore al debito autorizzato e non contratto, e' recuperato
con il ricorso al debito, stanziando in entrata la corrispondente
entrata da accensione di prestiti, che sara' oggetto di accertamento
in presenza di effettive esigenze di cassa. Invece, l'eventuale
disavanzo determinato a seguito dell'accantonamento al fondo crediti
di dubbia esigibilita', per le quote vincolate o per quelle destinate
agli investimenti, costituisce un debito derivante dalla gestione,
che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di
gestione, come disavanzo da ripianare secondo le modalita' previste
dall'ordinamento contabile, salvo l'accantonamento per i residui
perenti in conto capitale che puo' essere finanziato dal debito
autorizzato e non contratto (fino al 31 dicembre 2015). Nel bilancio,
per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito
autorizzato e non contratto, e' possibile utilizzare una voce
distinta rispetto all'ordinario disavanzo da recuperare, denominata
"Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto", da
iscrivere nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese.»;
2) dopo le parole «c) derivanti da trasferimenti erogati a
favore dell'ente per una specifica destinazione.» aggiungere le
seguenti: «La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle
risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali
risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti"
ancorche' derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti
locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della
disciplina dei vincoli cassa.»;
3) dopo le parole «b) per i provvedimenti necessari per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali
previsti dall'art. 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari.» aggiungere le seguenti: «Per mezzi ordinari si intendono
tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di
massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare
all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E'
pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia
degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale»;
4) dopo le parole «della sana e corretta gestione finanziaria
dell'ente.» aggiungere le seguenti: «Fermo restando che il bilancio
di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare
l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio
e' approvato:
a) successivamente all'approvazione del rendiconto
dell'esercizio precedente,
b) dopo le scadenze previste dal regolamento e dalla legge
per la verifica degli equilibri di bilancio,
c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile
approvare il bilancio in equilibrio,
contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono
essere assunti i provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, del
decreto legislativo n. 118/2011 (per le regioni), e adottate le
procedure dell'art. 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli
equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla
lettera b), puo' essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti
di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per
le regioni), e delle procedure dell'art. 193 di controllo a
salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali).»;
j) dopo il paragrafo 10.6 aggiungere i seguenti paragrafi:
«10.7. Spese vincolate pagate prima del correlato incasso.
Nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto
all'incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di
pagamento non riporta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2,
lettera i), del TUEL, concernente il rispetto degli eventuali vincoli
di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai
prestiti, in quanto la spesa non e' effettuata a valere di incassi
vincolati.
Di conseguenza, l'ordinativo di incasso concernente l'entrata
correlata incassata successivamente al correlato pagamento, non
riporta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del
TUEL, concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate
derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, in quanto,
essendo il vincolo gia' stato rispettato, gli incassi non sono
vincolati alla realizzazione di una specifica spesa.
10.8. Utilizzo risorse vincolate al 31 dicembre
In sede di predisposizione del rendiconto, a seguito della
comunicazione dei sospesi riguardanti l'utilizzo e il reintegro della
cassa vincolata per le spese correnti da parte del tesoriere alla
data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce,
l'ente effettua le consuete registrazioni contabili riferite alla
data del 31 dicembre. Nel caso di utilizzo di cassa vincolata non
completamente reintegrata alla data del 31 dicembre, per l'importo
non ancora reintegrato, si accerta l'entrata da "Reintegro incassi
vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e si impegna la spesa per
"Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi
dell'art. 195 del TUEL".
A seguito della comunicazione da parte del tesoriere dei sospesi
riguardanti il reintegro di tali risorse, la regolazione contabile e'
effettuata in conto residui.
Nel conto del tesoriere e' data evidenza della composizione della
cassa vincolata alla fine dell'anno e dell'eventuale utilizzo di
cassa vincolata ancora da reintegrare.»;
k) al paragrafo 11.11 sostituire le parole «di cui all'allegato
n. 8» con le seguenti «di cui all'allegato n. 17»;
l) all'esempio n. 5 dell'appendice tecnica sostituire le parole
«dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013» con le seguenti
«dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014»;