Art. 2 Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria 1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al paragrafo 3.3: 1) dopo le parole «(la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).» e' inserito il seguente periodo «Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacita' di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilita' facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi», con la seguente nota a pie' pagina, in corrispondenza delle parole «capacita' di riscossione»: «Ad esempio attraverso la creazione di unita' organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione piu' efficace (attraverso l'ingiunzione piuttosto che i ruoli);. 2) dopo le parole «In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio» sono aggiunte le seguenti «salva la facolta' prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.»; 3) dopo le parole «puo' essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita' del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.» sono aggiunte le seguenti «Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilita' e' eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed e' effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilita' tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non e' destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilita'. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilita' confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficolta' di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilita' che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita' puo' essere determinata per un importo non inferiore al seguente: -------------------------------------------------------------------- + Fondo crediti di dubbia esigibilita' nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilita' effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilita', nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce -------------------------------------------------------------------- L'adozione di tale facolta' e' effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019. b) al paragrafo 3.11, dopo le parole «viene a scadenza la relativa quota.» sono aggiunte le seguenti «Le entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica N. 380/2001, sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo e' registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene. A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell'ente stesso, all'entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile). La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi da costruire destinate al finanziamento di opere a scomputo e' possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere e' prevista dai documenti di programmazione (DUP e Piano delle opere pubbliche).»; c) al paragrafo 3.22, alla lettera c), dopo le parole «Oneri finanziari derivanti dall'estinzione anticipata di prestiti (U.1.08.99.01.001)» sono inserite le seguenti: «Nel caso di prestiti della Cassa Depositi e prestiti resi immediatamente disponibili in un apposito conto intestato all'ente, contabilizzati secondo le modalita' previste dal principio 3.18, se il finanziamento non e' stato interamente erogato dalla Cassa Depositi e prestiti, considerato che il residuo debito e' registrato al lordo del finanziamento non erogato, cui corrisponde, il residuo attivo registrato nel titolo 5, come "Prelievi da depositi bancari" (cod. E.5.04.07.01.000), ai fini della determinazione del costo/onere dell'operazione, e' necessario considerare anche l'importo del residuo attivo registrato nel titolo 5. Conseguentemente, la regolazione contabile relativa alla quota del residuo debito corrispondente al debito ancora non erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti e' effettuata a valere sia del residuo attivo, sia dell'entrata riguardante il provento dell'operazione.»; d) al paragrafo 5.2: 1) sostituire le parole «contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale» con le seguenti «contratti di affitto, di somministrazione e altre forniture periodiche ultrannuali. Ad esempio, al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l'intera spesa, imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell'esercizio in cui e' imputata e non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato;»; 2) dopo le parole «L'ente fornisce informazioni riguardanti la gestione IVA nella relazione sulla gestione al consuntivo.» aggiungere le seguenti «In contabilita' finanziaria, le spese effettuate nell'ambito di attivita' commerciali soggette al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), sono registrate come segue: a. la spesa concernente l'acquisizione di beni o di servizi e' impegnata per l'importo comprensivo di IVA; b. tra le entrate correnti si accerta un' entrata di importo pari all'IVA derivante dall'operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge). c. emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno di spesa di cui alla lettera a, con contestuale ritenuta per l'importo dell'IVA; d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera a. si provvede all'emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui alla lettera b; e. alle scadenze per la liquidazione dell'IVA, in considerazione delle risultanze delle scritture della contabilita' economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l'ente determina la propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 «Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali». e) al paragrafo 5.5: 1) sostituire le parole «Si provvede poi contabilmente a registrare un pagamento di pari importo, versato nel bilancio dell'ente all'entrata di cui al punto 6 (trattasi di regolazione contabile)» con le seguenti «Si provvede poi contabilmente a registrare un pagamento di pari importo, versato nel bilancio dell'ente all'entrata di cui al punto 7 (trattasi di regolazione contabile)»; 2) sostituire le parole «L'ente escusso puo' decidere di estinguere anticipatamente il debito residuo. In tal caso registra solo le operazioni di cui ai punti 4) e 5)» con le parole «L'ente escusso puo' decidere di estinguere anticipatamente il debito residuo. In tal caso registra solo le operazioni di cui ai punti 5) e 6)». f) Dopo il paragrafo 5.6 e' inserito il seguente paragrafo: «5.7 La scissione dei pagamenti per IVA (split payment). L'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha inserito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, l'art. 17-ter, che prevede la scissione del pagamento dell'IVA dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attivita' per le quali non sono soggetti passivi di IVA. Pertanto, in attuazione di tali disposizioni, le amministrazioni pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano il versamento IVA direttamente all'erario piuttosto che al fornitore. In contabilita' finanziaria, le spese soggette alla scissione dei pagamenti sono impegnate per l'importo comprensivo di IVA e, a seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con l'annotazione «scissione dei pagamenti», per le successive registrazioni contabili possono essere adottate due modalita' alternative: 1) se l'ente intende avvalersi dell'opzione che consente di effettuare il pagamento IVA all'Erario contestualmente al pagamento delle fatture ai fornitori, a valere dell'impegno assunto sono emessi due distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo e' emesso a favore del fornitore per la spesa al netto di IVA, il secondo a favore dell'erario per l'ammontare dell'IVA; 2) se l'ente non effettua il versamento IVA contestualmente al pagamento della fattura, si provvede a: a. un accertamento pari all'importo IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment); b. un impegno di pari importo, contestuale all'accertamento di cui alla lettera a, sempre tra le partite di giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment); c. emettere un ordine di pagamento a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno riguardante l'acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l'importo dell'IVA; d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera c. si provvede all'emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui alla lettera a; e. alle scadenze previste per il versamento dell'IVA, l'ente emette un ordine di pagamento a favore dell'erario, per un importo pari al complessivo debito IVA, a valere degli impegni di cui al punto b). La modalita' di contabilizzazione 1) e' adottata dagli enti che, per semplificare le proprie procedure di spesa, intendano effettuare sempre il versamento IVA contestuale al pagamento delle fatture. Si tratta di una modalita' di registrazione semplificata, prevista per gli enti che nel corso dell'esercizio effettuano un numero limitato di operazioni di acquisto di beni e servizi. In altre parole e' richiesta l'applicazione costante della modalita' di contabilizzazione dello split payment con riferimento al medesimo esercizio.»; g) al paragrafo 7.1, dopo le parole «sulla base di tempi e di importi predefiniti.» aggiungere «I destinatari delle spese concernenti i "trasferimenti per conto terzi" registrano l'entrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento e' stato erogato, in deroga al principio per il quale i trasferimenti devono essere registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse"; h) al paragrafo 8.9, sostituire la parola "aggiornate" con le seguenti "aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente."; i) al paragrafo 9.2: 1) dopo le parole "rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione" aggiungere le seguenti: "L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilita' e' effettuato per l'importo complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto (che distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale). Per le regioni, l'importo del disavanzo di cui alla lettera A) risultante dal prospetto riguardante il risultato di amministrazione, di importo pari o inferiore al debito autorizzato e non contratto, e' recuperato con il ricorso al debito, stanziando in entrata la corrispondente entrata da accensione di prestiti, che sara' oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa. Invece, l'eventuale disavanzo determinato a seguito dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita', per le quote vincolate o per quelle destinate agli investimenti, costituisce un debito derivante dalla gestione, che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione, come disavanzo da ripianare secondo le modalita' previste dall'ordinamento contabile, salvo l'accantonamento per i residui perenti in conto capitale che puo' essere finanziato dal debito autorizzato e non contratto (fino al 31 dicembre 2015). Nel bilancio, per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto, e' possibile utilizzare una voce distinta rispetto all'ordinario disavanzo da recuperare, denominata "Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto", da iscrivere nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese.»; 2) dopo le parole «c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione.» aggiungere le seguenti: «La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorche' derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.»; 3) dopo le parole «b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'art. 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari.» aggiungere le seguenti: «Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale»; 4) dopo le parole «della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.» aggiungere le seguenti: «Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio e' approvato: a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, b) dopo le scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio, c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio, contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell'art. 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera b), puo' essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell'art. 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali).»; j) dopo il paragrafo 10.6 aggiungere i seguenti paragrafi: «10.7. Spese vincolate pagate prima del correlato incasso. Nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all'incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di pagamento non riporta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, concernente il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti, in quanto la spesa non e' effettuata a valere di incassi vincolati. Di conseguenza, l'ordinativo di incasso concernente l'entrata correlata incassata successivamente al correlato pagamento, non riporta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, in quanto, essendo il vincolo gia' stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa. 10.8. Utilizzo risorse vincolate al 31 dicembre In sede di predisposizione del rendiconto, a seguito della comunicazione dei sospesi riguardanti l'utilizzo e il reintegro della cassa vincolata per le spese correnti da parte del tesoriere alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, l'ente effettua le consuete registrazioni contabili riferite alla data del 31 dicembre. Nel caso di utilizzo di cassa vincolata non completamente reintegrata alla data del 31 dicembre, per l'importo non ancora reintegrato, si accerta l'entrata da "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e si impegna la spesa per "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". A seguito della comunicazione da parte del tesoriere dei sospesi riguardanti il reintegro di tali risorse, la regolazione contabile e' effettuata in conto residui. Nel conto del tesoriere e' data evidenza della composizione della cassa vincolata alla fine dell'anno e dell'eventuale utilizzo di cassa vincolata ancora da reintegrare.»; k) al paragrafo 11.11 sostituire le parole «di cui all'allegato n. 8» con le seguenti «di cui all'allegato n. 17»; l) all'esempio n. 5 dell'appendice tecnica sostituire le parole «dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013» con le seguenti «dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014»;