Art. 3 Allegato 4/3 - Principio contabile applicato concernente la contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria 1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al paragrafo n. 4.3: 1) dopo le parole «al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.» aggiungere le seguenti «Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante la scissione dei pagamenti (split payment), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare distintamente a fronte del costo il debito nei confronti del fornitore (al netto dell'IVA) e il debito IVA, secondo le modalita' indicate nell'esempio n. 11.» 2) dopo le parole «l'acquisto di materie prime e beni di consumo.» aggiungere le seguenti «Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di determinare il debito nei confronti del fornitore al netto dell'IVA e di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalita' indicate nell'esempio n. 12.»; b) al paragrafo 4.12: 1) dopo le parole «necessari al funzionamento dell'attivita' ordinaria dell'ente.» sono inserite le seguenti «Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalita' di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11.»; 2) dopo le parole «distintamente, l'importo dell'IVA» aggiungere le seguenti «a credito»; 3) dopo le parole «l'acquisto di materie prime e beni di consumo.» aggiungere le seguenti «Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalita' indicate nell'esempio n. 12.»; c) al paragrafo 4.13: 1) dopo le parole «ratei passivi e risconti attivi.» sono inserite le seguenti «Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalita' di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11.»; 2) dopo le parole «l'acquisto di materie prime e beni di consumo.» aggiungere le seguenti «Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalita' indicate nell'esempio n. 12.»; d) al paragrafo 4.18: 1) dopo le parole «quello di durata residua del contratto di locazione.» aggiungere le seguenti «Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione e' trasferita ad un ente dalla legge.» 2) dopo le parole «a qualunque titolo detenuti» sono aggiunte le seguenti «, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa e' prevista come obbligatoria dalla legge»; e) al paragrafo 5, dopo le parole «con il campo competenza temporale sono gestibili i ratei e i risconti).» sono aggiunte le seguenti «Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, e' necessario assimilare le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilita' finanziaria n. 6.1 alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio. Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilita' finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione e' stata resa, nella contabilita' economico patrimoniale, e' effettuata la registrazione "Merci c/acquisto a fatture da ricevere", che consente di attribuire il costo dei beni e delle prestazioni rese nell'esercizio, ancorche' non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio.»; f) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 5) 1) sono eliminate le parole «N.B1 Le codifiche e le denominazioni delle voci del piano dei conti integrato potranno essere oggetto di variazione a seguito dell'adozione del piano dei conti definitivo (a decorrere dal 2014).»; 2) le parole «N.B2» e' sostituita dalle parole «N.B.»; Parte di provvedimento in formato grafico