Art. 3
Allegato 4/3 - Principio contabile applicato concernente la
contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita'
finanziaria
1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilita'
economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria di cui
all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo n. 4.3:
1) dopo le parole «al fine di considerare eventuali ratei
passivi e risconti attivi.» aggiungere le seguenti «Ai fini
dell'applicazione della disciplina riguardante la scissione dei
pagamenti (split payment), le procedure informatiche dell'ente
consentono, in automatico, di registrare distintamente a fronte del
costo il debito nei confronti del fornitore (al netto dell'IVA) e il
debito IVA, secondo le modalita' indicate nell'esempio n. 11.»
2) dopo le parole «l'acquisto di materie prime e beni di
consumo.» aggiungere le seguenti «Ai fini dell'applicazione della
disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse
charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in
automatico, di determinare il debito nei confronti del fornitore al
netto dell'IVA e di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA
a credito, secondo le modalita' indicate nell'esempio n. 12.»;
b) al paragrafo 4.12:
1) dopo le parole «necessari al funzionamento dell'attivita'
ordinaria dell'ente.» sono inserite le seguenti «Nel corso
dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla
liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA,
esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le
rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di
assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi
e risconti attivi. Le modalita' di contabilizzazione della scissione
dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma 629, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11.»;
2) dopo le parole «distintamente, l'importo dell'IVA»
aggiungere le seguenti «a credito»;
3) dopo le parole «l'acquisto di materie prime e beni di
consumo.» aggiungere le seguenti «Ai fini dell'applicazione della
disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse
charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in
automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a
credito, secondo le modalita' indicate nell'esempio n. 12.»;
c) al paragrafo 4.13:
1) dopo le parole «ratei passivi e risconti attivi.» sono
inserite le seguenti «Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati
in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei
beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni
commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate
in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare
eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalita' di
contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di
cui all'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
indicate nell'esempio n. 11.»;
2) dopo le parole «l'acquisto di materie prime e beni di
consumo.» aggiungere le seguenti «Ai fini dell'applicazione della
disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse
charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in
automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a
credito, secondo le modalita' indicate nell'esempio n. 12.»;
d) al paragrafo 4.18:
1) dopo le parole «quello di durata residua del contratto di
locazione.» aggiungere le seguenti «Oltre ai beni in locazione, sono
considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di
concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione e'
trasferita ad un ente dalla legge.»
2) dopo le parole «a qualunque titolo detenuti» sono aggiunte
le seguenti «, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa e'
prevista come obbligatoria dalla legge»;
e) al paragrafo 5, dopo le parole «con il campo competenza
temporale sono gestibili i ratei e i risconti).» sono aggiunte le
seguenti «Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, e'
necessario assimilare le spese liquidabili di cui al principio
applicato della contabilita' finanziaria n. 6.1 alle spese liquidate
cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio. Pertanto, in
corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilita'
finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza
finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione e' stata resa, nella
contabilita' economico patrimoniale, e' effettuata la registrazione
"Merci c/acquisto a fatture da ricevere", che consente di attribuire
il costo dei beni e delle prestazioni rese nell'esercizio, ancorche'
non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio.»;
f) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 5)
1) sono eliminate le parole «N.B1 Le codifiche e le
denominazioni delle voci del piano dei conti integrato potranno
essere oggetto di variazione a seguito dell'adozione del piano dei
conti definitivo (a decorrere dal 2014).»;
2) le parole «N.B2» e' sostituita dalle parole «N.B.»;
Parte di provvedimento in formato grafico