IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE,
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale,
lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive
modificazioni, che prevede il riconoscimento, ai fini delle imposte
sui redditi, di un credito d'imposta alle imprese alberghiere
esistenti alla data del 1° gennaio 2012, in relazione ai costi
sostenuti per gli interventi di cui al comma 2 del predetto articolo
10 e le tipologie di spese di cui al comma 7;
Visto il comma 4 del citato articolo 10, che stabilisce che con
decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata, siano dettate le
disposizioni applicative della predetta misura di agevolazione
fiscale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle
imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti
i componenti del reddito d'impresa;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni,
recante «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati»;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236, recante «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni, e in particolare l'articolo 17, concernente la
compensazione dei crediti d'imposta;
Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo
1999, recante modalita' di applicazione dell'articolo 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare
l'articolo 14, relativo al recupero degli aiuti illegali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo
A)», ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), e
l'articolo 10, comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
Visto il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, in base al quale i crediti d'imposta
da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono
essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'articolo
1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la
definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo
e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e
345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita'»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, in materia di
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti
d'imposta;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de
minimis";
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive», convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, gli articoli 31 e
32;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella
seduta del 25 marzo 2015;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua le necessarie disposizioni
applicative per l'attribuzione del credito di imposta di cui in
premessa, con riferimento, in particolare:
a) alle tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito
d'imposta, alle tipologie di interventi ammessi al beneficio, alle
soglie massime di spesa eleggibile, nonche' ai criteri di verifica e
accertamento dell'effettivita' delle spese sostenute;
b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito
d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo;
c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo
del credito d'imposta medesimo;
d) alle modalita' per garantire il rispetto del limite massimo di
spesa.