IL MINISTRO DEI BENI 
                     E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
                            E DEL TURISMO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                          E DELLE FINANZE, 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
  Visto l'articolo 10  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale,
lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 29  luglio  2014,  n.  106,  e  successive
modificazioni, che prevede il riconoscimento, ai fini  delle  imposte
sui  redditi,  di  un  credito  d'imposta  alle  imprese  alberghiere
esistenti alla data del  1°  gennaio  2012,  in  relazione  ai  costi
sostenuti per gli interventi di cui al comma 2 del predetto  articolo
10 e le tipologie di spese di cui al comma 7; 
  Visto il comma 4 del citato articolo 10,  che  stabilisce  che  con
decreto del Ministro dei beni culturali e del  turismo,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  il  Ministro  dello
sviluppo  economico  e  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata,  siano   dettate   le
disposizioni  applicative  della  predetta  misura  di   agevolazione
fiscale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, e successive modificazioni,  recante  il  Testo  Unico  delle
imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti
i componenti del reddito d'impresa; 
  Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e  successive  modificazioni,
recante «Disposizioni per favorire il  superamento  e  l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati»; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14  giugno  1989,
n.  236,  recante  «Prescrizioni  tecniche  necessarie  a   garantire
l'accessibilita', l'adattabilita' e la  visitabilita'  degli  edifici
privati  e  di  edilizia  residenziale   pubblica   sovvenzionata   e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche»; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e  successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione
delle dichiarazioni, e in particolare l'articolo 17,  concernente  la
compensazione dei crediti d'imposta; 
  Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio  del  22  marzo
1999,  recante  modalita'  di  applicazione  dell'articolo  108   del
trattato sul funzionamento dell'Unione  Europea,  ed  in  particolare
l'articolo 14, relativo al recupero degli aiuti illegali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  e  successive  modificazioni,  recante   «Testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia  (Testo
A)», ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d),  e
l'articolo 10, comma 1, lettera c); 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»; 
  Visto il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,  n.
244, e successive modificazioni, in base al quale i crediti d'imposta
da indicare nel quadro RU della  dichiarazione  dei  redditi  possono
essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  11  marzo
2008, e successive modificazioni, recante  «Attuazione  dell'articolo
1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per  la
definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo
e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi  344  e
345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
  Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita', con  Protocollo  opzionale,  fatta  a  New  York  il  13
dicembre  2006  e  istituzione  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
condizione delle persone con disabilita'»; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  recante  disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, in  materia  di
procedure di recupero nei casi di utilizzo  illegittimo  dei  crediti
d'imposta; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de
minimis"; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  recante  «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, gli articoli 31  e
32; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella
seduta del 25 marzo 2015; 
 
                             A d o t t a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  individua  le  necessarie   disposizioni
applicative per l'attribuzione del  credito  di  imposta  di  cui  in
premessa, con riferimento, in particolare: 
    a) alle tipologie di strutture  alberghiere  ammesse  al  credito
d'imposta, alle tipologie di interventi ammessi  al  beneficio,  alle
soglie massime di spesa eleggibile, nonche' ai criteri di verifica  e
accertamento dell'effettivita' delle spese sostenute; 
    b)  alle  procedure  per  l'ammissione  delle  spese  al  credito
d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo; 
    c) alle procedure di recupero nei casi  di  utilizzo  illegittimo
del credito d'imposta medesimo; 
    d) alle modalita' per garantire il rispetto del limite massimo di
spesa.