Art. 2
Definizioni e tipologie di soggetti e interventi ammissibili al
credito d'imposta
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge n.
83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del
2014:
a) per "struttura alberghiera" si intende una struttura aperta al
pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce
alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere
situate in uno o piu' edifici. Tale struttura e' composta da non meno
di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture
alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze
turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonche' quelle
individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
b) per "interventi di ristrutturazione edilizia" si intendono:
1) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia:
1.1) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici;
1.2) le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino
modifiche delle destinazioni di uso;
1.3) gli interventi consistenti nel frazionamento o
accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere, anche
se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita'
immobiliari nonche' del carico urbanistico, purche' non sia
modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga
l'originaria destinazione d'uso;
2) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia
gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
3) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli
interventi di cui al presente numero sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonche'
quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente
crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche' sia
possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che,
con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli
interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono
interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata
la medesima sagoma dell'edificio preesistente;
c) per "interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche" si intendono:
1) gli interventi volti ad eliminare gli ostacoli fisici che
sono fonte di disagio per la mobilita' di chiunque ed in particolare
di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacita' motoria
ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che
limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di
spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e
segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilita' dei
luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i
non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;
2) la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti,
programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura
piu' estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di
progettazioni specializzate;
3) gli interventi volti ad eliminare le barriere sensoriali e
della comunicazione;
d) per "interventi di incremento dell'efficienza energetica" si
intendono:
1) gli interventi di riqualificazione energetica, ovvero
interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la
climatizzazione non superiore ai valori definiti dall'Allegato A al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e
successive modificazioni, citato in premessa;
2) gli interventi sull'involucro edilizio: interventi su un
edificio esistente, parti di un edificio esistente o unita'
immobiliari esistenti, riguardante strutture opache verticali e
orizzontali (pareti, coperture e pavimenti), delimitanti il volume
riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che
rispettano i requisiti di trasmittanza termica definiti dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e successive
modificazioni, citato in premessa;
3) gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di
impianti di climatizzazione con: impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione; impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza
ovvero impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a
punto ed equilibratura del sistema di distribuzione; impianti di
cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa
a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione;
e) per "spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo
destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del
presente decreto", si intendono:
1) quelle relative a rifacimento o sostituzione di cucine o di
attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro,
apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e
congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la
preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie,
macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura,
produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative
rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza, efficienza
energetica, prestazioni;
2) quelle relative a mobili e complementi d'arredo da interno e
da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite
e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e
materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
3) quelle relative a mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi
fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine, boiserie, pareti
interne mobili, apparecchi di illuminazione;
4) quelle relative a pavimentazioni di sicurezza, arredi e
strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e
attrezzature sportive pertinenziali;
5) quelle relative a arredi e strumentazioni per la
realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture
ricettive.