Art. 3 
 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1. Alle imprese alberghiere esistenti  alla  data  del  1°  gennaio
2012, e' riconosciuto un credito d'imposta nella  misura  del  trenta
per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al  31  dicembre
2016  relative  a  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,   come
individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero  relative  a
interventi  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  come
individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera c) ovvero di incremento
dell'efficienza energetica, come individuati nell'articolo  2,  comma
1, lettera d), nonche' per  le  spese  per  l'acquisto  di  mobili  e
componenti   d'arredo   destinati   esclusivamente   alle   strutture
alberghiere  oggetto   del   presente   decreto,   come   individuate
nell'articolo  2,  comma  1,  lettera  e),  a   condizione   che   il
beneficiario non ceda  a  terzi  ne'  destini  a  finalita'  estranee
all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima  del
secondo  periodo  d'imposta  successivo.  Il  credito  d'imposta   e'
ripartito in tre quote annuali di pari importo. 
  2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa nel  rispetto  dei
limiti e delle condizioni di cui al  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione europea del 18 dicembre 2013, citato in premessa, e
comunque fino all'importo  massimo  di  200mila  euro  nei  tre  anni
d'imposta. 
  3. Il credito di imposta di cui al comma 1  e'  alternativo  e  non
cumulabile,  in  relazione  a  medesime  voci  di  spesa,  con  altre
agevolazioni di natura fiscale.