Art. 3
Agevolazione concedibile
1. Alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio
2012, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta
per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2016 relative a interventi di ristrutturazione edilizia, come
individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero relative a
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come
individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera c) ovvero di incremento
dell'efficienza energetica, come individuati nell'articolo 2, comma
1, lettera d), nonche' per le spese per l'acquisto di mobili e
componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture
alberghiere oggetto del presente decreto, come individuate
nell'articolo 2, comma 1, lettera e), a condizione che il
beneficiario non ceda a terzi ne' destini a finalita' estranee
all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del
secondo periodo d'imposta successivo. Il credito d'imposta e'
ripartito in tre quote annuali di pari importo.
2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei
limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione europea del 18 dicembre 2013, citato in premessa, e
comunque fino all'importo massimo di 200mila euro nei tre anni
d'imposta.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' alternativo e non
cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre
agevolazioni di natura fiscale.