Art. 4 
 
 
                Spese eleggibili al credito d'imposta 
 
  1. Ai fini della determinazione del credito  d'imposta  di  cui  al
presente decreto, sono  considerate  eleggibili,  ove  effettivamente
sostenute ai sensi del comma 4: 
    a) relativamente a interventi di  ristrutturazione  edilizia,  le
spese per: 
      1) costruzione dei servizi igienici in ampliamento  dei  volumi
di quelli esistenti; 
      2) demolizione e ricostruzione anche con modifica della  sagoma
ma nel rispetto  della  volumetria,  con  esclusione  degli  immobili
soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42, e successive modificazioni,  per  i  quali  e'  necessario  il
rispetto sia del volume che della sagoma; 
      3) ripristino  di  edifici,  o  parti  di  essi,  eventualmente
crollati o demoliti, attraverso la loro  ricostruzione,  purche'  sia
possibile accertarne la preesistente consistenza anche  con  modifica
della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo  ai  sensi
del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e  successive
modificazioni, per i quali e' necessario il rispetto sia  del  volume
che della sagoma; 
      4) interventi di miglioramento e adeguamento sismico; 
      5)  modifica  dei  prospetti  dell'edificio,  effettuata,   tra
l'altro,  con  apertura  di  nuove  porte  esterne  e   finestre,   o
sostituzione   dei   prospetti   preesistenti   con   altri    aventi
caratteristiche diverse materiali, finiture e colori; 
      6) realizzazione di balconi e logge; 
      7) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in
veranda; 
      8) sostituzione  di  serramenti  esterni,  da  intendersi  come
chiusure apribili e assimilabili, quali  porte,  finestre  e  vetrine
anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le
stesse  caratteristiche  e  non  ammissibili  ad  altre  agevolazioni
fiscali; 
      9) sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri
aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle  esistenti  (in
termini di sicurezza, isolamento acustico); 
      10) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione  della
preesistente  con  modifica  della  superficie   e   dei   materiali,
privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili,
tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti; 
      11) installazione o sostituzione di impianti  di  comunicazione
ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione  incendi
ai sensi della vigente normativa; 
    b) relativamente a  interventi  di  eliminazione  delle  barriere
architettoniche,  le  spese  per  interventi   che   possono   essere
realizzati sia sulle  parti  comuni  che  sulle  unita'  immobiliari,
quali: 
      1) sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni,
terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti
tecnologici  (servizi  igienici,  impianti   elettrici,   citofonici,
impianti di ascensori, domotica); 
      2) interventi di  natura  edilizia  piu'  rilevante,  quali  il
rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne  ed
esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici; 
      3) realizzazione ex  novo  di  impianti  sanitari  (inclusa  la
rubinetteria) dedicati alle persone  portatrici  di  handicap,  cosi'
come  la  sostituzione  di  impianti  sanitari  esistenti  con  altri
adeguati all'ospitalita' delle persone portatrici di handicap; 
      4) sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche  di
comunicazione) in concomitanza di interventi  volti  all'eliminazione
delle barriere architettoniche; 
      5) installazione di sistemi  domotici  atti  a  controllare  in
remoto l'apertura e chiusura di infissi o schermature solari; 
      6)  sistemi  e  tecnologie  volte  alla   facilitazione   della
comunicazione ai fini dell'accessibilita'; 
    c)  relativamente  a  interventi  di  incremento  dell'efficienza
energetica, le spese per: 
      1) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione  di
energia elettrica; 
      2)  installazione  di   schermature   solari   esterne   mobili
finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo; 
      3) coibentazione degli immobili ai fini della  riduzione  della
dispersione termica; 
      4) installazione di pannelli solari termici per  produzione  di
acqua; 
      5) la realizzazione di impianti elettrici, termici e  idraulici
finalizzati  alla  riduzione  del  consumo  energetico  (impianti  di
riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led,
attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++); 
    d) relativamente all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, le
spese per: 
      1)  acquisto,  rifacimento  o  sostituzione  di  cucine  o   di
attrezzature professionali per la ristorazione, quali,  tra  l'altro,
apparecchiature  varie  di  cottura,  forni,  armadi  frigoriferi   e
congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi  per  la
preparazione statica,  macchine  per  il  lavaggio  delle  stoviglie,
macchine per il lavaggio dei  tessuti,  abbattitori  di  temperatura,
produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative
rispetto a quelle esistenti,  in  termini  di  sicurezza,  efficienza
energetica, prestazioni; 
      2) acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da
esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite  e
non,  altri  manufatti  imbottiti,  mobili   contenitori,   letti   e
materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere; 
      3) acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi
per bagno, pareti e  cabine  doccia,  cucine  componibili,  boiserie,
pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione; 
      4)  acquisto  di  pavimentazioni   di   sicurezza,   arredi   e
strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e
attrezzature sportive pertinenziali; 
      5) arredi e  strumentazioni  per  la  realizzazione  di  centri
benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive. 
  2. Le singole voci di spesa di cui  al  comma  1  sono  eleggibili,
ciascuna,  nella  misura  del  100%.  L'importo  totale  delle  spese
eleggibili e', in ogni caso, limitato alla somma di 666.667 euro  per
ciascuna  impresa  alberghiera,  la  quale,  di  conseguenza,  potra'
beneficiare di  un  credito  d'imposta  massimo  complessivo  pari  a
200mila euro. 
  3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo  quanto
previsto  dall'articolo  109  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante  il  Testo  unico  delle
imposte sui redditi. 
  4. L'effettivita' del sostenimento delle spese  deve  risultare  da
apposita  attestazione  rilasciata  dal   presidente   del   collegio
sindacale, ovvero da un revisore legale  iscritto  nel  registro  dei
revisori legali,  o  da  un  professionista  iscritto  nell'albo  dei
dottori commercialisti e degli esperti  contabili,  o  nell'albo  dei
periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero  dal
responsabile del centro di assistenza fiscale.