Art. 5 Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta 1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, secondo modalita' telematiche definite dal Ministero stesso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; per le spese sostenute nell'anno 2014, la domanda e' presentata entro sessanta giorni dalla definizione delle predette modalita' telematiche. 2. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovra' essere specificato: a) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese eleggibili ai sensi dell'articolo 4; b) l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute, secondo le modalita' previste nell'articolo 4, comma 4; c) il credito d'imposta spettante. 3. Le imprese devono, altresi', contestualmente alla domanda di cui al comma 1, presentare al Ministero la dichiarazione, sostitutiva di atto di notorieta', relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, citato in premessa, allegando, inoltre, a pena di inammissibilita', la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Il credito d'imposta e' riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonche' nei limiti delle risorse disponibili. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 1, il predetto Ministero comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante. 5. Il credito d'imposta di cui al presente decreto: a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi. 6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche.