Art. 5
Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta
1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di
effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo apposita
domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di cui
all'articolo 1, secondo modalita' telematiche definite dal Ministero
stesso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto; per le spese sostenute nell'anno 2014, la domanda e'
presentata entro sessanta giorni dalla definizione delle predette
modalita' telematiche.
2. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa, dovra' essere specificato:
a) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale
delle spese eleggibili ai sensi dell'articolo 4;
b) l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute, secondo
le modalita' previste nell'articolo 4, comma 4;
c) il credito d'imposta spettante.
3. Le imprese devono, altresi', contestualmente alla domanda di cui
al comma 1, presentare al Ministero la dichiarazione, sostitutiva di
atto di notorieta', relativa ad altri aiuti "de minimis"
eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei
due precedenti, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, citato in
premessa, allegando, inoltre, a pena di inammissibilita', la
documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco A, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il credito d'imposta e' riconosciuto previa verifica, da parte
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed
oggettivi e formali, nonche' nei limiti delle risorse disponibili.
Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di
cui al comma 1, il predetto Ministero comunica all'impresa il
riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso,
l'importo del credito effettivamente spettante.
5. Il credito d'imposta di cui al presente decreto:
a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, con modalita' stabilite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve
essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti
dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di
versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in
compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, pena lo scarto
dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al
periodo precedente, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese
beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalita'
telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a
fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le
eventuali variazioni e revoche.