Art. 6
Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto
1. I crediti di imposta di cui al presente decreto sono
riconosciuti, per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa
annuo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, e fino ad esaurimento
delle risorse disponibili in ciascuno degli esercizi medesimi. Ai
sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, il
credito d'imposta concesso per le spese relative all'acquisto di
mobili e componenti d'arredo non puo' comunque oltrepassare il dieci
per cento del limite massimo complessivo delle risorse annuali
disponibili. Per consentire la regolazione contabile delle
compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto,
le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilita' speciale n.
1778 "Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio", aperta presso la
Banca d'Italia.
2. Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande.
3. Entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle
domande, di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo pubblica nel proprio sito
internet l'elenco delle domande ammesse; entro sessanta giorni dalla
data di tale pubblicazione, il Ministero comunica, con le stesse
modalita', l'ammontare delle risorse utilizzate nonche' di quelle che
saranno prevedibilmente disponibili per l'anno successivo.