Art. 6 Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto 1. I crediti di imposta di cui al presente decreto sono riconosciuti, per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa annuo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno degli esercizi medesimi. Ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, il credito d'imposta concesso per le spese relative all'acquisto di mobili e componenti d'arredo non puo' comunque oltrepassare il dieci per cento del limite massimo complessivo delle risorse annuali disponibili. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio", aperta presso la Banca d'Italia. 2. Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. 3. Entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande, di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo pubblica nel proprio sito internet l'elenco delle domande ammesse; entro sessanta giorni dalla data di tale pubblicazione, il Ministero comunica, con le stesse modalita', l'ammontare delle risorse utilizzate nonche' di quelle che saranno prevedibilmente disponibili per l'anno successivo.