Art. 7
Cause di revoca del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta e' revocato: a) nel caso che venga
accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi
di cui al presente decreto; b) nel caso che la documentazione
presentata, di cui all'articolo 5, comma 3, contenga elementi non
veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta; c) nel caso
che non venga rispettata, per la fattispecie dell'acquisto di mobili
e arredi, la condizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo
periodo, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, e successive
modificazioni. Il credito d'imposta e', altresi', revocato in caso di
accertamento della falsita' delle dichiarazioni rese. Sono fatte
salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed
amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio
indebitamente fruito, ai sensi dell'articolo 8.