Art. 7 Cause di revoca del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta e' revocato: a) nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente decreto; b) nel caso che la documentazione presentata, di cui all'articolo 5, comma 3, contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta; c) nel caso che non venga rispettata, per la fattispecie dell'acquisto di mobili e arredi, la condizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, e successive modificazioni. Il credito d'imposta e', altresi', revocato in caso di accertamento della falsita' delle dichiarazioni rese. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell'articolo 8.