Art. 8 
 
 
Controlli ed eventuali procedure di recupero  del  credito  d'imposta
                       illegittimamente fruito 
 
  1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati  dal  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, si accerti l'indebita
fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui  al  presente
decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero  a
causa della non eleggibilita' delle spese sulla base delle  quali  e'
stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi  dell'articolo
1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  22  maggio  2010,  n.  73,  provvede  al
recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
secondo legge. 
  2. L'Agenzia delle entrate comunica  telematicamente  al  Ministero
dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  l'eventuale
indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta  di  cui
all'articolo 1, accertata  nell'ambito  dell'ordinaria  attivita'  di
controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere  tecnico
in ordine alla ammissibilita' di specifiche  attivita',  ovvero  alla
pertinenza  e  congruita'  dei  costi,  i  controlli  possono  essere
effettuati con la collaborazione  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo,  che,  previa  richiesta  della
predetta  Agenzia,  esprime  il  proprio  parere  ovvero  dispone  la
partecipazione  di  proprio  personale  all'attivita'  di  controllo.
L'attivita' di collaborazione di cui al precedente periodo e'  svolta
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  3. Ai fini dei controlli di cui  al  presente  articolo,  l'Agenzia
delle Entrate trasmette al  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, entro il mese di marzo di ciascun anno,  con
modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle  imprese  che
hanno utilizzato in  compensazione  il  credito  d'imposta  nell'anno
solare precedente, con i relativi importi. 
  4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto,
si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso previste per le  imposte  sui
redditi. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 7 maggio 2015 
 
                         Il Ministro dei beni 
                     e delle attivita' culturali 
                            e del turismo 
                            Franceschini 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                                Guidi 
 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                               Delrio 
 

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2015 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2340