Art. 8
Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta
illegittimamente fruito
1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, si accerti l'indebita
fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al presente
decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a
causa della non eleggibilita' delle spese sulla base delle quali e'
stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'articolo
1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge.
2. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo l'eventuale
indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui
all'articolo 1, accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di
controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico
in ordine alla ammissibilita' di specifiche attivita', ovvero alla
pertinenza e congruita' dei costi, i controlli possono essere
effettuati con la collaborazione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, che, previa richiesta della
predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la
partecipazione di proprio personale all'attivita' di controllo.
L'attivita' di collaborazione di cui al precedente periodo e' svolta
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia
delle Entrate trasmette al Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, entro il mese di marzo di ciascun anno, con
modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese che
hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno
solare precedente, con i relativi importi.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto,
si applicano le disposizioni in materia di liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui
redditi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 maggio 2015
Il Ministro dei beni
e delle attivita' culturali
e del turismo
Franceschini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2340