LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 111 del decreto legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia  -
TUB), che disciplina caratteristiche e operativita' dei soggetti  che
erogano finanziamenti  nella  forma  del  microcredito,  prevedendone
l'iscrizione in un apposito elenco; 
  Visto l'articolo 113 del TUB, che affida in  via  transitoria  alla
Banca d'Italia la tenuta dell'elenco previsto dall'articolo 111 e  la
vigilanza sul rispetto da parte degli iscritti della  disciplina  cui
essi sono sottoposti, attribuendo altresi'  alla  Banca  d'Italia  il
potere  di  chiedere  la  comunicazione  di  dati   e   notizie,   la
trasmissione di atti e documenti e di effettuare ispezioni; 
  Visto l'articolo 15 del decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 (Disciplina del microcredito,  in
attuazione dell'articolo 111, comma 5,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  il  1°
dicembre  2014,  che  demanda  alla  Banca  d'Italia  il  compito  di
disciplinare  modalita',  termini   e   procedure   con   riferimento
all'iscrizione e alla gestione dell'elenco di cui al citato  articolo
111,  ivi  incluse  la  dichiarazione  di  decadenza   dell'esponente
aziendale in caso di inerzia  dell'operatore  di  microcredito  e  la
comunicazione di dati e notizie da parte degli iscritti; 
 
                                Emana 
 
  le accluse disposizioni per l'iscrizione e la gestione  dell'elenco
degli operatori di microcredito. 
    Roma, 3 giugno 2015 
 
                                                Il Governatore: Visco