Art. 9 
 
                          Compiti dell'AIFA 
 
  1. L'AIFA partecipa al gruppo di coordinamento, istituito, ai sensi
dell'art. 27 della direttiva 2001/83/CE,  per  l'esame  di  tutte  le
questioni concernenti autorizzazioni all'immissione in  commercio  di
un medicinale in due  o  piu'  Stati  membri,  secondo  le  procedure
previste nel capo V dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e
successive   modificazioni,    delle    questioni    connesse    alla
farmacovigilanza di medicinali  autorizzati  dagli  Stati  membri,  a
norma degli articoli 26, 28, 30, 34 e 39 e delle questioni connesse a
variazioni dell'AIC rilasciate dagli Stati membri a  norma  dell'art.
35, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE. 
  2. Ai fini della partecipazione al gruppo di coordinamento,  l'AIFA
nomina un rappresentante e un membro supplente per un periodo di  tre
anni  rinnovabile.  I  rappresentanti  per  l'AIFA   al   gruppo   di
coordinamento si avvalgono delle competenze scientifiche e giuridiche
disponibili presso l'AIFA e possono essere accompagnati da esperti 
  3.  L'AIFA  vigila  sul  livello  qualitativo   delle   valutazioni
effettuate ed agevola le attivita' dei membri nominati del gruppo  di
coordinamento  e  degli  esperti  designati,  assicurando   la   loro
indipendenza ed imparzialita' secondo quanto  disposto  dall'art.  63
del regolamento (CE) n. 726/2004.